Tag Archives: datore di lavoro

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NOVITA’. E’ on line la miniguida Asle sulla movimentazione manuale dei carichi in lingua rumena

Si  intitola Risculire cu manipulare manuală a încărcăturilor, è la miniguida sul Rischio da movimentazione manuale dei carichi tradotta in rumeno da Asle-Rlst, per offrire l’opportunità ai datori di lavoro di utilizzare la miniguida con i lavoratori di lingua rumena.

Nella sezione dedicata è possibile scaricare la guida oppure sfogliarla on line.

Si tratta della campagna di informazione ai lavoratori realizzata da Asle-Rlst nell’ambito della Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” con il patrocinio di ATS Milano Città Metropolitana.
Una guida pratica con le informazioni giuste  per eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi in condizioni ergonomiche ottimali.
Tutte le informazioni sono validate scientificamente dall’autorità sanitaria.

 

+ 1.9% dal 1 luglio 2018 aumentano le sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro per l’adeguamento quinquennale

Lo stabilisce il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018 come comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo 2013 – 2018, il documento stabilisce l’entità della rivalutazione quinquennale delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 306 del Decreto legislativo 9 aprile 2008.

Le ammende previste – si legge nel decreto Inl – con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, a decorrere dal 1° luglio vengono rivalutate del 1,9%”

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Circolare MPLS n. 29 2010 chiarisce: le autorizzazioni ministeriali per i ponteggi rilasciate entro il 14 maggio 2008 sono in scadenza e tutti gli elementi di ponteggio acquistati devono essere provvisti del libretto di autorizzazione ministeriale

E’ imminente la scadenza delle autorizzazioni dei ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008. Le imprese possono comunque continuare ad impiegare tali ponteggi anche dopo la cessazione della validità dell’autorizzazione

ma ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale

Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 29 2010 il Ministero ha chiarito che in riferimento al comma 5 del D.Lgs 81/2008 il termine di validità delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio è il 14 maggio 2018, se tali autorizzazioni sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti l’autorizzazione scade esattamente 10 anni dopo dalla data del rilascio.
La circolare chiarisce definitivamente anche un altro punto. In riferimento al comma 6 dell’articolo n. 131 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. si dice che “chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettera d), e), f), e g) dell’art. 132” dello stesso decreto, ovvero il così detto libretto di autorizzazione ministeriale di cui al comma 1, dell’art. 134 del medesimo decreto  dove si stabilisce che “nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131” e “copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”.

Il libretto di Autorizzazione Ministeriale da tenere in cantiere ed esibire agli organi di vigilanza è composto dai seguenti documenti:

  • Copia della lettera di rilascio dell’Autorizzazione
  • Un allegato, solitamente contrassegnato con il numero “1” che contiene un estratto della relazione tecnica allegata all’istanza, su cui è stato apposto il timbro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ogni pagina. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 131 comma 6, l’allegato 1 deve contenere almeno i capitoli da 4 a 7.
  • Un secondo allegato solitamente contrassegnato con il numero “2”, fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contestualmente al rilascio dell’Autorizzazione, uguale per tutti i fabbricanti e sostanzialmente identico all’allegato 2 alla circolare MPLS n. 132 del 24/10/1991.

 

Per saperne di più leggi la circolare MLPS n. 29 2010

 

La prima analisi sull’evoluzione del BIM in Italia. In aumento le procedure di appalto volontariamente orientate al digitale

Approfondimento sulla diffusione del Building Information Modeling in Italia. Lo propone la redazione di BIMportale con la pubblicazione di “Report 2017. La prima analisi del Bim in Italia” .
Interessante il capitolo dedicato alla disamina degli orientamenti delle stazioni appaltanti nell’introduzione della digitalizzazione dei contenuti informativi nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori pubblici per l’anno 2017. “A circa 20 mesi dal recepimento nel nuovo Codice dei contratti pubblici degli indirizzi comunitari  – si legge nella scheda riassuntiva – circa l’utilizzo di metodi e strumenti di modellazione elettronica degli edifici e delle infrastrutture la committenza pubblica continua a confermare una generale attenzione al tema generalmente riconducibile sotto l’acronimo di BIM, e si registra anzi un significativo numero di procedure di appalto “volontariamente” orientate al digitale che in qualche modo può essere considerato sintomatico di una motivazione all’innovazione da parte di Stazioni Appaltanti anche di medie e piccole dimensioni. I dati raccolti, infatti, da un lato confermano indicativamente gli importi totali già evidenziati da altre ricerche nel biennio precedente, ma anche la crescita di attenzione al tema nelle Regioni centromeridionali ed insulari, così come una significativa attivazione delle amministrazioni locali che superano, per numero di procedure, quelle centrali”.
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Valutazione dei rischio alcol e stupefacenti. Le nuove linee di indirizzo varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le linee di indirizzo per la valutazione del rischio alcol e stupefacenti varate dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2017, completano il dettato dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs 81/2008 e rivedono i contenuti, le condizioni e le modalità individuate nell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione dell’attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e nell’Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

Nel testo definitivo delle nuove linee d’indirizzo è previsto che, in edilizia, in base all’allegato “A” dello stesso documento, relativamente agli operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri e per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra

Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo.
“In particolare – si legge ancora nel testo – il datore di lavoro provvede a:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro.
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio, alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ….
  • Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivante dall’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti …
  • Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
  • Attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Inoltre se nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’allegato “A”, dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.
In riferimento alla normativa che disciplina l’argomento si ricordano:

  • l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 in cui è previsto che “le visite mediche, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,
  • l’art. 111 comma 8 del D.Lgs 81/08 in cui si legge che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavoratori in quota”.
  • Il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale del settore Edile che prevede provvedimenti disciplinari nei casi in cui siano riscontrate situazioni di ubriachezza.

Riduzione contributiva sui contratti di solidarietà: la domanda si può fare dal 30 novembre al 10 dicembre 2017

Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione fornisce i chiarimenti e le indicazioni operative per accedere alla decontribuzione dei contratti di solidarietà.  La riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% – quelli che, ad esempio, lavorano per 30 anziché 40 ore settimanali -, è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto di solidarietà.
La domanda, da presentare perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento – si legge nella circolare – può essere formulata per un periodo non superiore ai 24 mesi nel quinquennio mobile per ogni unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà secondo le direzioni impartite dalla circolare n. 17 dell’8 novembre 2017.

Per evitare l’inammissibilità dell’istanza l’azienda deve dichiarare la propria previsione di quantum della riduzione contributiva richiesta e il codice di pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line“.

Le domande saranno accettate sino al limite di fondi disponibili per l’anno 2017 stabiliti in 30milioni di Euro. L’istanza firmata digitalmente e in bollo potrà essere inoltrata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.
Le istanze saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo, quelle non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite.
Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidatrietà  ai sensi della L. 863/84 o del D.Lgs 148/2015, nonchè le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva saranno le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà , nonchè le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Fonte: Ministero del Lavoro e dell Politiche  Sociali

Solo il datore di lavoro può trasferire i dati al nuovo servizio on line dell’Inail “Registro di esposizione”, attivo dal 12 ottobre 2017

L’Inail ha realizzato un servizio on line per la trasmissione del “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e del “Registro di esposizione ad agenti biologici”, disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro, pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano  i presupposti , provvederanno all’inoltro dei dati afferenti ai registri di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”. L’indirizzo e-mail a cui inviare la comunicazione è dmil@postacert.inail.it.
La stessa comunicazione via e-mail certificata dovrà essere fatta anche all’indirizzo di posta certificata dell’azienda sanitaria territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva (luogo di lavoro).
Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017, infatti, l’Istituto chiarisce le modalità telematiche di trasmissione di tali registri.
L’intrduzione del Registro di esposizione informatizzato – si legge nella circolare – rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, in un unico inserimento, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi on line del portale Inail“.

E’ previsto che il medico competente, se abilitato dal datore di lavoro all’utilizzo del nuovo servizio on line possa inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione dei dati al Registro, che rimane in carico al datore di lavoro e ai suoi delegati.

Entro il mese di marzo 2018 tutti i dati contenuti nei registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo tale data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro on line.

Chi avesse difficoltà a procedere con l’inserimento nel registro on line può rivolgersi al contact centre Inail telefonando al numero verde 803.164, o a pagamento allo 06.164.164.

Fonte: INAIL

I datori di lavoro devono comunicare all’Inail gli infortuni che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni

Via all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, ai fini statistici e previdenziali, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Le indicazioni su come fare le fornisce l’Inail con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017.
La nuova adempienza è in vigore dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché per i soggetti abilitati ad intermediazione.

Da parte sua il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Fonte Inail

Vantaggio previdenziale dell’11,50% sui contributi Inps e Inail

Datori di lavoro dell’edilizia, c’è tempo sino al 15 gennaio 2018 per presentare la domanda di riduzione del dei contributi previdenziali. Lo sgravio ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il beneficio consiste – si legge nella circolare Inps n. 29 del 1 settembre 2017 – in una riduzione sui contributi dovuti nella misura del 11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale”. Non spetta nemmeno per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo come ad esempio l’incentivo “occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017.
La riduzione, infatti, riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017 e per richiederla occorre inviare la propria domanda all’Inps entro il 15 gennaio 2018 tramite il servizio on line, con le denunce contributive Uniemens di competenza fino al mese di dicembre 2017.
Per ottenere lo sgravio è necessario dimostrare la propria regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Del vantaggio potranno usufruirne tutte le aziende con i seguenti codici statistici contributivi: industria, da 11301 a 11305, artigianato da 41301 a 41305, ATECO da 412000 a 439909.

 

 

Pos anche per le imprese fornitrici di calcestruzzo: lo stabilisce una sentenza della Cassazione

Sì all’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (Pos) anche per le imprese fornitrici di calcestruzzo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017 dove si sostiene che sono assoggettate agli obblighi di redigere il Pos anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare “mera fornitura di materiali”. La suprema Corte ha precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura dei lavoratori con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature. Detto ciò le imprese di fornitura di calcestruzzo dovrebbero comunque cautelativamente adottare sia il Pos sia la procedura prevista dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 febbraio 2011, n. 3328 dove si esplicitano le casistiche relative alla “mera fornitura di calcestruzzo”.
Per approfondire clicca qui

 

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