Riduzione contributiva sui contratti di solidarietà: la domanda si può fare dal 30 novembre al 10 dicembre 2017

Loading
loading..

Riduzione contributiva sui contratti di solidarietà: la domanda si può fare dal 30 novembre al 10 dicembre 2017

Novembre 24, 2017
Luisa Rota

No Comments

Con la circolare n. 18 del 22 novembre 2017, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione fornisce i chiarimenti e le indicazioni operative per accedere alla decontribuzione dei contratti di solidarietà.  La riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% – quelli che, ad esempio, lavorano per 30 anziché 40 ore settimanali -, è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l’intera durata del contratto di solidarietà.
La domanda, da presentare perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento – si legge nella circolare – può essere formulata per un periodo non superiore ai 24 mesi nel quinquennio mobile per ogni unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà secondo le direzioni impartite dalla circolare n. 17 dell’8 novembre 2017.

Per evitare l’inammissibilità dell’istanza l’azienda deve dichiarare la propria previsione di quantum della riduzione contributiva richiesta e il codice di pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line“.

Le domande saranno accettate sino al limite di fondi disponibili per l’anno 2017 stabiliti in 30milioni di Euro. L’istanza firmata digitalmente e in bollo potrà essere inoltrata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet www.lavoro.gov.
Le istanze saranno valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo, quelle non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite.
Per il solo anno 2017, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidatrietà  ai sensi della L. 863/84 o del D.Lgs 148/2015, nonchè le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva saranno le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà , nonchè le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Fonte: Ministero del Lavoro e dell Politiche  Sociali

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background