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NTC 2018, pubblicata la circolare applicativa

NOVITA’. Circolare 21 gennaio 2019 n. 7

Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. La nuova circolare applicativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.35 del 11-02-2019 – Suppl. Ordinario n. 5.
Il Consiglio superiore del lavori pubblici ricorda che in considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, si è ritenuto opportuno emanare la presente circolare applicativa – sottoposta al parere dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espressa favorevolmente in data 27 luglio 2018, con voto n. 29/2017 – che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.
Pur essendo state apportate numerose e significative modifiche rispetto alla precedente circolare, non è stato cambiato l’impianto generale e l’articolazione del documento e, pertanto, il testo è articolato conformemente alle norme tecniche di cui mantiene la medesima strutturazione in capitoli e paragrafi, al fine di una più agevole consultazione.

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Raddoppiano le sanzioni per i datori di lavoro recidivi contro gli interessi dei lavoratori

E’ on line sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) la nuova versione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro aggiornata a gennaio 2019.

Attenzione. Per i datori di lavoro aumentano le sanzioni sulle violazioni a danno della tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. E, se recidivi, la multa raddoppia.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2019 sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro, nella revisione di gennaio 2019 del Testounico sulla sicurezza, D.Lgs n. 81/08, si dà seguito all’incremento degli importi sanzionatori relativi alle violazioni che più di altri incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Se poi nei precedenti tre anni il datore di lavoro aveva già ricevuto sanzioni per queste violazioni le nuove, comminate per recidiva della stessa violazione, saranno raddoppiate. Al riguardo si segnala la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in cui si chiarisce il significato della dizione “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” dove viene spiegato che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e, destinatario della sanzione, sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08.

Tutte le novità apportate dall’ultima versione del Testo unico sulla sicurezza – Decreto Legislativo n. 81 del 8 aprile 2008 – sono le seguenti:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018)
  • Inseriti degli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato).
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
  • È stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio)
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

Per conoscere il testo di tutte novità clicca qui
Per saperne di più sulle sanzioni leggi la nota Inl n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata da Olympus.

Milano, 7-8 febbraio 2019. Via alla sesta edizione del Premio Imprese per la Sicurezza 2019. Al Connext 2019 presso MiCo

Inail e Confindustria presentano la VI edizione del Premio Imprese per la Sicurezza 2019 nell’ambito dell’evento CONNEXT organizzato da Confindustria il 7 e l’8 febbraio 2019 a Milano presso MiCo, Milano Convention Centre in Piazzale Carlo Magno, 1

Il Premio Imprese per la Sicurezza 2019 è un’iniziativa rivolta alle aziende che si distinguono per l’impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inail sarà presente  con uno stand espositivo e parteciperà a due seminari:

  • “Premio imprese per la sicurezza 2019 – Avvio VI edizione” in data 7 febbraio p.v., dalle ore 11.30 alle 13.00, per il lancio della VI edizione del Premio che vedrà l’intervento del Presidente dell’Istituto Prof. Massimo De Felice, del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e del Direttore Area Lavoro e Welfare, Pierangelo Albini, del Direttore centrale Prevenzione Inail, Ester Rotoli
  • “Incentivi Inail in ottica di Integrazione e Sviluppo” in data 8 febbraio 2019, dalle ore 12.00 alle 13.30, curato da Inail Direzione regionale Lombardia, che avrà un taglio tecnico  e tratterà le tematiche attinenti al nuovo bando ISI, pubblicato il 20 dicembre 2018.

Per accedere al polo fieristico è necessario registrarsi gratuitamente come visitatori tramite il portale https://connext.confindustria.it/ inserendo il codice invito V888QE.

Fonte: Inail
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Riduzione del tasso Inail per le aziende. C’è tempo sino al 28 febbraio per presentare on line il modello OT24

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi.

Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

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Notifiche preliminari nei cantieri, l’obbligo dell’invio al Prefetto è limitato ai soli lavori pubblici

La conversione in legge del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113  elimina l’obbligo dell’invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008 per tutti i cantieri, limitandolo ai soli lavori pubblici. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 della Legge 1 dicembre 2018 n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recanti disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l’art. 99 del Decreto Legislativo 81/2008.
Il nuovo testo dell’articolo 99, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge, a far data dal 4 dicembre 2018, risulta così aggiornato:

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Art. 99 – Notifica Preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente   ai   lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Da Inail istruzioni sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili:otto nuovi quaderni tecnici da consultare on line

Sul sito Inail è a disposizione una nuova collana di quaderni tecnici per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Si tratta di opuscoli di facile lettura destinati alle alle piccole e medie imprese, per favorire informazione, formazione, adozione di prassi utili alla sicurezza sul lavoro.
I quaderni sono otto e si occupano di attrezzature e sistemi di protezione solitamente utilizzati nei cantieri.

  1. Ancoraggi;
  2. Parapetti provvisori;
  3. Ponteggi fissi;
  4. Reti di sicurezza;
  5. Scale portatili;
  6. Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto;
  7. Sistemi di protezione individuale delle cadute;
  8. Trabattelli.

Per leggere gli opuscoli Inail clicca qui

Premi per le buone pratiche 2018-2019. L’Agenzia europea accetta le candidature, per partecipare c’è tempo fino al 19 gennaio 2019. Chiama subito Inail focal point Italia

Dedicato alle imprese che hanno apportato miglioramenti reali e sostenibili alla salute e alla sicurezza sul lavoro (SSL) nella gestione di sostanze pericolose.
Se sei un datore di lavoro che ha adottato nuove misure efficaci partecipa subito. Non esitare a contattare Inail Focal Point Italia all’indirizzo e-mail f.grosso@inail.it, dove troverai le informazioni giuste per partecipare con successo al concorso.
In Italia le candidature si accettano sino al 19 gennaio 2019.
Il concorso fa parte campagna Eu-Osha  “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose” 2018-2019 e intende assegnare un riconoscimento alle organizzazioni che offrono un contributo eccezionale e innovativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel contesto di sostanze pericolose.
Tutte le candidature vengono prima valutate a livello nazionale dalla rete di punti focali dell’Eu-Osha. Successivamente i vincitori nazionali partecipano al concorso paneuropeo, in seguito al quale sono selezionati i vincitori assoluti.

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Defibrillatore in azienda per la prevenzione alla salute. Ma come fare? Ecco le istruzioni per chi decide di adottarlo

Defibrillatore in azienda, si ottengono 40 punti per la riduzione del premio Inail.

Al punto C8 del Modello OT 24 2019 tra le opzioni per l’ottenimento della riduzione del premio Inail si legge: “l‘azienda per la quale non è obbligatoria per legge l’adozione di un defibrillatore che ha effettuato la specifica formazione per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore in proprio possesso, ovvero (corso BLSD –  Basic Life Support early Defibrillation BLSD)”.
L’Inail riferisce che in Italia ogni anno si registrano circa 60.000 decessi per morte cardiaca improvvisa. Esisitono anche dei fattori lavorativi che contribuiscono ad aggravare eventuali malattie cardiovascolari, quali monossido di carbonio, piombo, inalazione di gas tossici, condizioni lavorative stressanti, esposizione al caldo o al freddo estremi, sforzi fisici eccessivi, elettrocuzione ecc…
Inoltre è stato calcolato che il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui luoghi di lavoro. Per questi motivi, dunque, anche se l’attuale normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) non prevede la dotazione obbligatoria da parte delle aziende dei DAE, ciò è fortemente consigliato anche perché la Legge 3 aprile 2001 n. 120 ha consentito l’uso dei defibrillatori semi automatici in ambiente extra ospedaliero.

COSA E’ IL DAE
Il defibrillatore semiautomatico esterno è una macchina di piccole dimensioni che, tramite due placche adesive sul torace della persona colta da malore, è in grado di rilevare le alterazioni dell’attività elettrica del cuore. Dopo esser stato applicato alla vittima in arresto cardiaco, il DAE è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare, che è un’aritmia maligna del cuore e se non trattata porta alla morte del paziente, ed eroga una scarica elettrica che resetta il muscolo cardiaco e ne interrompe l’aritmia. Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco riduce di circa il 10% le probabilità di successo della scarica elettrica, e dopo dieci minuti dall’inizio dell’arresto cardiaco i danni subiti a livello celebrale potrebbero diventare irreversibili.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E’ OBBLIGATORIA
Se si decide di predisporre un DAE in ambiente di lavoro è opportuno provvedere all’adeguata formazione del personale in ottemperanza all’Accordo n. 127/CSR del 30 luglio 2015 Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno DAE” ai sensi del Decreto 18 marzo 2011 (Decreto sui criteri e modalità di diffusione dei DAE).

IN LOMBARDIA I CORSI SONO EROGATI DALL’AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)
L’art. 2 della L. 120/2001 stabilisce che “Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio“.
La Regione Lombardia ha recepito la normativa nazionale (Delibera della Giunta Regione Lombardia n. IX/4717 del 23 gennaio 2013) precisando che il corso specifico duri 5 ore; prevede inoltre che AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) sia l’unico soggetto delegato a rilasciare l’abilitazione alla defibrillazione semi atuomatica per personale non medico operante all’esterno di strutture sanitarie autorizzate. AREU potrà erogare i corsi direttamente, o delegare i soggetti terzi all’esecuzione dei corsi BLSD per laici secondo precisi criteri. Al termine degli eventi formativi, i soggetti delegati devono inviare ad AREU l’elenco dei partecipanti  (secondo uno specifico schema regionale) che hanno superato con esito positivo i corsi BLSD per laici e le relative certificazioni ai fini del perfezionamento delle medesime da parte di AREU, unico soggetto a ciò preposto. La lista completa ed aggiornata dei centri accreditati AREU è disponibile su:
www.areu.lombardia.it/web/home/centri-di-formazione-blsd-riconosciuti

COME LO SI UTILIZZA
Lo strumento è semplice da utilizzare in quanto è la macchina stessa che, attraverso una voce elettronica, guida passo per passo l’operatore. Il DAE stabilisce se è necessario erogare la scarica elettrica e suggerisce con messaggi vocali le successive modalità di intervento sulla vittima.
Occorre ricordare che la defibrillazione, da sola, potrebbe non essere sufficiente a ripristinare il battito cardiaco. E’ importante, dunque, che sia associata anche a un corretto massaggio cardiaco.
In particolare la presenza dei DAE è consigliato nei seguenti casi:
– nelle aree dove sono presenti apparecchi elettrici
– nei luoghi di lavoro all’aperto
– in zone isolate dove è più difficile far arrivare i soccorsi come cantieri di costruzioni, impianti di perforazione, piattaforme marine

CHE COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA
L’azienda che decide di predisporre un DAE è tenuta rispettare i seguenti adempimenti:

  • Comunicazione all’AAT competente (Articolazione territoriale dell’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza) l’adozione del DAE, con specificità del modello, localizzazione esatta ed elenco delle persone autorizzate all’utilizzo.
  • Regolare manutenzione: i DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso. Devono essere mantenuti in condizioni operative sempre: la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento e le placche adesive devono essere sostituite alla scadenza. Infine deve essere indentificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività.
  • Adeguata formazione del personale non sanitario abilitato all’uso del DAE con l’obiettivo di far utilizzare in sicurezza il defibrillatore semi automatico e assicurare un corretto intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
  • Richiesta di soccorso sanitario tramite chiamata al NUE112 (numero unico emergenze) in caso di utilizzo: in questo modo, al verificarsi di un arresto cardiaco, gli operatori della centrale operativa, possono supportare gli astanti durante le manovre di rianimazione e conoscendo la localizzazione esatta dei DAE possono guidare l’addetto al primo soccorso a trovare il DAE e a utilizzarlo correttamente.
  • Segnaletica e posizionamento adeguato: il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile. Il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato anche all’ingresso. Tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti, dovrebbero essere informati della presenza del DAE e del relativo posizionamento.

Per saperne di più consulta il Vademecum Defibrillatore Automatico Esterno DAE in azienda

Pubblicato da Inail il modello OT24 2019 per la riduzione del premio assicurativo alle aziende

E’ possibile consultare sul portale Inail il nuovo modello OT 24 con l’elenco delle attività di prevenzione e sicurezza da svolgere in azienda per totalizzare il punteggio congruo all’ottenimento della riduzione del premio Inail per l’anno 2018. On line anche la guida per la compilazione del modello. Nel nuovo modello OT 24 2019 gli interventi da mettere in atto nel 2018 si presentano articolati in quattro sezioni:

  • A) Interventi di carattere generale, che possono essere realizzati su tutti i settori e producono effetti su tutte le Posizioni Assicurative Territoriali (Pat) dell’azienda.
  • B) Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  • C) Interventi trasversali, che possono essere realizzati su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuati su tutte le Pat della ditta.
  • D) Interventi settoriali generali, può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le Pat.
  • E) Interventi settoriali, il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le Pat.

Come ogni anno per ottenere la riduzione del premio occorre presentare all’Inail la domanda con la rendicontazione delle attività svolte e la documentazione probante entro il 28 febbraio 2019.
Per quanto riguarda le piccole imprese del settore edile seguite dai Rlst di Asle si suggeriscono alcune specifiche attività da poter attuare.
Nella sezione “C” da verificare la fattibilità dei punti C- 3, per le aziende fino a 15 lavoratori riunione periodica annuale senza la necessità di convocazione da parte del Rls-Rlst, C-4 e C-6, attività di vigilanza e analisi sugli infortuni e i mancati infortuni avvenuti in occasione di lavoro, C-7, per aziende con meno di 50 dipendenti procedure per la verifica dell’efficacia della formazione, C-8, adozione del defibrillatore, C-9, presentazione dei dati epidiemiologici del territorio e del comparto da parte del medico competente, C-12, interventi per la prevenzione di malattie cardiovascolari e/o oncologiche, C-13, interventi per la prevenzione dell”uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol, C-14 e C-15, interventi per la prevenzione del rischio stradale.
Nella sezione “E” si segnalano i punti E-1 sulla formazione e informazione dei lavoratori stranieri in tema di salute e sicurezza sul lavoro, E-4 ed E-5 con gli interventi per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, E-7 con gli interventi per la protezione delle via respiratorie, E-9, per la prevenzione del rumore, E-10 ed E-12, per la prevenzione del rischio stradale, E-15 ed E-16, per la prevenzione del rischio meccanico, E-17, per le aziende con meno di 10 lavoratori che dispongono del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e hanno effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, E- 18, interventi per la sicurezza dei lavori in quota, E-19, E-21, E-22 con gli interventi per la prevenzione del rischio da polveri contenenti silice libera cristallina respirabile, E-23 interventi per la prevenzione del rischio in ambienti sospetti di inquinamento e in ambienti confinati.

Modello OT 24 2019 con modulo di domanda

Guida alla compilazione

 

 

 

Formazione ai lavoratori. Il segreto per tutelare la sicurezza in luogo di lavoro è aumentare la consapevolezza nei confronti del rischio

Il seminario dal titolo Formazione dei lavoratori: quale ruolo del Rls si è tenuto mercoledì 27 giugno 2018 alla “Casa degli Rls” di viale d’Annunzio, 15 a Milano

Molto interessante per la qualità delle relazioni proposte. Sala gremita: quasi un centinaio gli Rls e Rlst che hanno presenziato. A presentare l’argomento è stata Susanna Cantoni, Presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con la relazione dal titolo “Un nuovo attrezzo nella cassetta del Rls”. Un nuovo strumento, dunque, a disposizione del bravo rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, per renderlo autonomo nel riconoscere la validità degli attestati formativi. Tra i relatori del seminario sono intervenuti Enrica Sgaramella di ATS Milano Città Metropolitana, esperta in processi formativi e sviluppo di sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), che ha spiegato come fare vigilanza sulla formazione e Roberta Vaia, Tiziana Vai, Modesto Prosperi del gruppo promotore “Casa degli Rls”.

La formazione è una delle più importanti misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, perché migliora la capacità di controllo del lavoratore nei confronti del proprio lavoro, rendendolo più consapevole di fronte al pericolo e ai rischi che quotidianamente affronta.

Nella realtà, purtroppo, la formazione anziché essere utilizzata dai datori di lavoro come strumento principale per veicolare la cultura della salute e sicurezza e fare prevenzione tra i lavoratori è largamente sottoutilizzata e spesso erogata in modo formale e affrettato.
E spesso la mancata o inadeguata formazione è  una delle cause di infortunio. Rls o Rlst devono sapere cosa controllare per essere sicuri che la formazione certificata dagli attestati sia valida. Occorre verificare l’avvenuta formazione di tutti i soggetti aziendali, la correttezza dell’erogazione dei corsi e l’efficacia dell’azione formativa. Ovvero accertarsi che i lavoratori abbiano bene appreso e assimilato le nozioni trasmesse. Quando si riscontrano attestati non regolari e formazione inadeguata occorre segnalarlo subito, viene a mancare infatti un’importante misura di prevenzione. L’autorità che esegue i controlli, nel caso della Lombardia l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), può sanzionare il datore di lavoro o i dirigenti e colpire i soggetti formatori fraudolenti promuovendo indagini presso l’autorità giudiziaria.

Per affermare la cultura della prevenzione è dunque indispensabile che le imprese controllino seriamente i requisiti delle società a cui affidano la formazione, così come controllerebbero gli altri fornitori di merci o servizi necessari alla produzione, così come è necessario che Rls e Rlst conoscano molto bene il percorso della formazione attuato dalle imprese, sia attraverso le verifiche della documentazione nei luoghi di lavoro sia con la presenza in riunione periodica, formulando di volta in volta richieste formative adeguate ai nuovi rischi che si presentano sul luogo di lavoro.

I rappresentanti per la sicurezza devono essere consultati in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori. In questo modo il datore di lavoro, o il dirigente, che interpella l’ Rls o l’Rlst ha la possibilità di ricevere da loro informazioni e conoscenze, che unite alle proprie, gli consentono di vedere il problema a 360 gradi. Rls e Rlst, infatti, parlano con i lavoratori e sono molto bene informati sui rischi di quel determinato luogo di lavoro collegati alle specifiche mansioni. In pratica essi sono un patrimonio di conoscenza per il datore di lavoro e il dirigente che poi, comunque, assumeranno le proprie decisioni in autonomia. In ambito aziendale anche il rappresentante dei lavoratori, così come il preposto, deve essere formato attraverso un aggiornamento specifico per svolgere al meglio il ruolo che la legge gli attribuisce nei confronti dei lavoratori: informarli sul loro diritto di formazione in tema di salute e sicurezza. Per fare tutto ciò e per essere in grado di valutare l’efficacia della formazione pregressa oltre all’aggiornamento specifico Rls e Rlst si possono avvalere anche della collaborazione dell’organismo paritetico.

Per consultare i materiali del seminario clicca qui

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