Raddoppiano le sanzioni per i datori di lavoro recidivi contro gli interessi dei lavoratori

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Raddoppiano le sanzioni per i datori di lavoro recidivi contro gli interessi dei lavoratori

Febbraio 7, 2019
Luisa Rota
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E’ on line sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) la nuova versione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro aggiornata a gennaio 2019.

Attenzione. Per i datori di lavoro aumentano le sanzioni sulle violazioni a danno della tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. E, se recidivi, la multa raddoppia.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2019 sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro, nella revisione di gennaio 2019 del Testounico sulla sicurezza, D.Lgs n. 81/08, si dà seguito all’incremento degli importi sanzionatori relativi alle violazioni che più di altri incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Se poi nei precedenti tre anni il datore di lavoro aveva già ricevuto sanzioni per queste violazioni le nuove, comminate per recidiva della stessa violazione, saranno raddoppiate. Al riguardo si segnala la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in cui si chiarisce il significato della dizione “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” dove viene spiegato che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e, destinatario della sanzione, sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08.

Tutte le novità apportate dall’ultima versione del Testo unico sulla sicurezza – Decreto Legislativo n. 81 del 8 aprile 2008 – sono le seguenti:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018)
  • Inseriti degli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato).
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
  • È stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio)
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

Per conoscere il testo di tutte novità clicca qui
Per saperne di più sulle sanzioni leggi la nota Inl n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata da Olympus.

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