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Sospensione lavori per eventi meteo. E’ sempre attiva la cassa integrazione guadagni ordinaria per integrare i compensi dei lavoratori

Se in cantiere i lavori sono sospesi a causa delle temperature atmosferiche troppo elevate, per la mancata prestazione lavorativa dovuta ad agenti atmosferici i lavoratori dell’edilizia potranno ricevere l’integrazione economica dello stipendio direttamente dall’Inps, a patto che il datore di lavoro abbia provveduto a presentare l’istanza nelle tempistiche corrette con la documentazione adeguata.

Con la riforma della Cassa integrazione guadagni (Cigo) attuata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Jobs Act), per il datore di lavoro è diventato più agevole presentare la domanda: i tempi si allungano, passando da 15 giorni dall’accadimento dell’evento sino al termine del mese successivo.

La riforma, infatti, prevede che dal punto di vista operativo potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di Cigo aventi le causali contrassegnate dai codici evento relativi a eventi oggettivamente non evitabili quali: motivi meterologici per i settori edilizia e industria, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

Tale norma si applica alle domande presentate dall’ 8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.185 del 24 settembre 2016.
L’estensione del termine della presentazione di domanda di Cigo realizza una significativa semplificazione per le aziende che potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo.

Ad esempio, per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 maggio 2017 il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 giugno 2017.

Riguardo la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori: il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.
La domanda di Cigo va presentata dal datore di lavoro alla sede Inps competente per territorio, che ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma dovrà verificare che il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto e che i lavori abbiano una durata minima di sei mesi. Si ricorda che la richiesta di integrazione salariale è da ritenersi completa solo se accompagnata dal documento denominato tracciato Csv, che contiene le indicazioni necessarie alla sede Inps per individuare i lavoratori addetti all’unità produttiva. Il mancato adempimento di consegna del file Csv comporta il decadimento della domanda. Inoltre nei casi di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile nonché il numero di lavoratori interessati. Anche in questo caso la mancata comunicazione può causare il decadimento della domanda di Cigo relativa al periodo di proroga.
Destinatari della Cigo sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Fonte: Inail

 

 

Uso sicuro di sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Via ai controlli degli ispettori, saranno coinvolti anche i datori di lavoro

In arrivo nuovi controlli sulle schede di sicurezza delle sostanze chimiche. Saranno coinvolti anche i datori di lavoro definiti utilizzatori a valle. E’ ciò che prevede il programma Reach En Force 5 (REF -5) dell’l’European Chemicals Agency (ECHA). Il 10 gennaio 2017  il comunicato ECHA/PR/17/01  ha dato il via al programma REF-5 adottato a fine 2015, per la verifica della completezza delle schede dei dati di sicurezza (Sds). Le ispezioni, condotte dalle Autorità nazionali degli Stati membri saranno in corso per tutto il 2017, per i settori delle attività lavorative che prevedono controlli sulle Sds e Sds estese (e-Sds): sia per i fabbricanti e importatori, sia per gli utilizzatori a valle, ovvero i datori di lavoro.
In Italia gli ispettori delle autorità nazionali sono l’Istituto Superiore di Sanità e le task force REACh costituite all’interno delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Esse collaboreranno, inoltre, con le Unità Operative territoriali di Salute e Sicurezza sul Lavoro (UOTSSL) e gli ispettori del Lavoro, per valutare se le misure appropriate suggerite nelle Sds dei fornitori vengono rispettate. Per le sostanze pericolose, infatti, i fornitori sono tenuti a fornire maggiori informazioni nelle schede di dati di sicurezza  e sulle etichette.

Il datore di lavoro deve utilizzare queste informazioni per porre in atto misure di gestione dei rischi al fine di garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro.

Nell’ambito del nuovo sistema istituito dal programma REF-5, uno o dei compiti del datore di lavoro (utilizzatore a valle) è quello di verificare l’adeguatezza delle proprie misure di gestione dei rischi chimici con quelle individuate nelle Sds del fornitore e comunicare all’ECHA eventuali difformità nella classificazione. Gli utilizzatori a valle quando ricevono dai propri fornitori una Sds con uno o più scenari di esposizione allegati, devono confrontare le loro condizioni operative e le loro misure di gestione del rischio con quelle riportate nello scenario e stabilire se lo scenario del fornitore copre le loro attività.

La scheda dei dati di sicurezza costituisce un importante strumento di prevenzione rivolto alle realtà dove si utilizzano o siano anche solo depositati prodotti chimici e costituisce il primario veicolo di informazioni da utilizzarsi per la valutazione del rischio chimico, al fine di adottare ulteriori interventi a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Sds è utile anche per verificare in continuo l’adeguatezza delle misure preventive e protettive già in uso e per valutare preliminarmente il rischio legato all’introduzione del nuovo prodotto nel proprio ciclo produttivo. In diversi casi, quando a monte il fabbricante o l’importatore abbia fatto la “Valutazione della Sicurezza Chimica” la Sds deve essere integrata “estesa” (e-Sds) da un apposito allegato contenete gli “Scenari di Esposizione” inerenti le linee guida specifiche per l’utilizzo sicuro nel proprio caso.

L’obbligo riguarda anche le miscele chimiche per le quali a cura del formulatore dovrà essere redatto uno scenario espositivo derivante dalla sintesi di tutti gli scenari inerenti i componenti pericolosi.

Gli ispettori controlleranno, tra le altre cose, se le informazioni presenti estese nelle schede di sicurezza estese siano conformi e coerenti con quelle presenti nelle relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) che i fabbricanti e importatori di sostanze predispongono nell’ambito della registrazione.
Uno degli obiettivi del Progetto REF-5 – si legge nel comunicato ECHA/PR/17/01 è quello di assicurare che i lavoratori che maneggiano sostanze pericolose, particolarmente quelli che hanno a che fare con sostanze molto a rischio, ricevano sufficienti e corrette informazioni di sicurezza. Il progetto, inoltre, ha lo scopo di verificare quanto effettivamente le schede di sicurezza estese sono trasmesse e comunicate lungo tutta la catena di distribuzione, dai produttori agli utilizzatori. Gli ispettori controlleranno inoltre se i lavoratori rispettano realmente le informazioni di sicurezza sul posto di lavoro e collaboreranno con gli ispettori del lavoro per valutare se le condizioni raccomandate per l’operatività e le misure di valutazione dei rischi sono soddisfatte”.


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