Sospensione lavori per eventi meteo. E’ sempre attiva la cassa integrazione guadagni ordinaria per integrare i compensi dei lavoratori

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Sospensione lavori per eventi meteo. E’ sempre attiva la cassa integrazione guadagni ordinaria per integrare i compensi dei lavoratori

Giugno 23, 2017
Luisa Rota
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Se in cantiere i lavori sono sospesi a causa delle temperature atmosferiche troppo elevate, per la mancata prestazione lavorativa dovuta ad agenti atmosferici i lavoratori dell’edilizia potranno ricevere l’integrazione economica dello stipendio direttamente dall’Inps, a patto che il datore di lavoro abbia provveduto a presentare l’istanza nelle tempistiche corrette con la documentazione adeguata.

Con la riforma della Cassa integrazione guadagni (Cigo) attuata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Jobs Act), per il datore di lavoro è diventato più agevole presentare la domanda: i tempi si allungano, passando da 15 giorni dall’accadimento dell’evento sino al termine del mese successivo.

La riforma, infatti, prevede che dal punto di vista operativo potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di Cigo aventi le causali contrassegnate dai codici evento relativi a eventi oggettivamente non evitabili quali: motivi meterologici per i settori edilizia e industria, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

Tale norma si applica alle domande presentate dall’ 8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.185 del 24 settembre 2016.
L’estensione del termine della presentazione di domanda di Cigo realizza una significativa semplificazione per le aziende che potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo.

Ad esempio, per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 maggio 2017 il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 giugno 2017.

Riguardo la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori: il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.
La domanda di Cigo va presentata dal datore di lavoro alla sede Inps competente per territorio, che ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma dovrà verificare che il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto e che i lavori abbiano una durata minima di sei mesi. Si ricorda che la richiesta di integrazione salariale è da ritenersi completa solo se accompagnata dal documento denominato tracciato Csv, che contiene le indicazioni necessarie alla sede Inps per individuare i lavoratori addetti all’unità produttiva. Il mancato adempimento di consegna del file Csv comporta il decadimento della domanda. Inoltre nei casi di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile nonché il numero di lavoratori interessati. Anche in questo caso la mancata comunicazione può causare il decadimento della domanda di Cigo relativa al periodo di proroga.
Destinatari della Cigo sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Fonte: Inail

 

 

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