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Sospensione lavori per eventi meteo. E’ sempre attiva la cassa integrazione guadagni ordinaria per integrare i compensi dei lavoratori

Se in cantiere i lavori sono sospesi a causa delle temperature atmosferiche troppo elevate, per la mancata prestazione lavorativa dovuta ad agenti atmosferici i lavoratori dell’edilizia potranno ricevere l’integrazione economica dello stipendio direttamente dall’Inps, a patto che il datore di lavoro abbia provveduto a presentare l’istanza nelle tempistiche corrette con la documentazione adeguata.

Con la riforma della Cassa integrazione guadagni (Cigo) attuata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Jobs Act), per il datore di lavoro è diventato più agevole presentare la domanda: i tempi si allungano, passando da 15 giorni dall’accadimento dell’evento sino al termine del mese successivo.

La riforma, infatti, prevede che dal punto di vista operativo potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di Cigo aventi le causali contrassegnate dai codici evento relativi a eventi oggettivamente non evitabili quali: motivi meterologici per i settori edilizia e industria, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.

Tale norma si applica alle domande presentate dall’ 8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.185 del 24 settembre 2016.
L’estensione del termine della presentazione di domanda di Cigo realizza una significativa semplificazione per le aziende che potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo.

Ad esempio, per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 maggio 2017 il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 giugno 2017.

Riguardo la connessa problematica dell’allegazione dei bollettini meteo, si evidenzia che il maggior arco temporale messo a disposizione dalla riforma e la possibile unificazione in un’unica istanza di più eventi meteo, facilita e semplifica i connessi adempimenti probatori: il bollettino meteo infatti potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria.
La domanda di Cigo va presentata dal datore di lavoro alla sede Inps competente per territorio, che ai fini della qualificazione del cantiere come unità produttiva autonoma dovrà verificare che il cantiere sia in esecuzione di un contratto di appalto e che i lavori abbiano una durata minima di sei mesi. Si ricorda che la richiesta di integrazione salariale è da ritenersi completa solo se accompagnata dal documento denominato tracciato Csv, che contiene le indicazioni necessarie alla sede Inps per individuare i lavoratori addetti all’unità produttiva. Il mancato adempimento di consegna del file Csv comporta il decadimento della domanda. Inoltre nei casi di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile nonché il numero di lavoratori interessati. Anche in questo caso la mancata comunicazione può causare il decadimento della domanda di Cigo relativa al periodo di proroga.
Destinatari della Cigo sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Fonte: Inail

 

 

Voucher lavoro in edilizia, i limiti ci sono

Lavoro accessorio in edilizia? I dati forniti dagli Rlst di Asle attraverso la normale attività di monitoraggio dei cantieri evidenziano la tendenza all’uso dei buoni lavoro per pagare la manodopera. Ma in edilizia i limiti alla pratica di pagare gli operai con i voucher, inquadrando il loro operato nella categoria “lavoro accessorio”, esistono eccome. Anzitutto c’è il vincolo imposto dal criterio del rapporto diretto, per cui secondo la legge (92/2012) il lavoro occasionale accessorio implica necessariamente un rapporto diretto tra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di intermediari. E’ dunque esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come avviene ad esempio nel contratto di appalto di manodopera o di somministrazione. In altre parole il rapporto diretto può avvenire esclusivamente tra un committente e un lavoratore come ad esempio nel caso di un prestatore di lavoro accessorio in campo edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un cantiere privato.
In un cantiere minimamente strutturato con la presenza di un appaltatore e aziende in subappalto, il subappaltatore non può assolutamente fare ricorso al lavoro accessorio, perché la sua impresa sta eseguendo lavori per conto di un’impresa appaltante e quindi si configurerebbe la violazione del criterio del rapporto diretto.
Altra cosa è se il committente imprenditore, per alcuni lavori, decide di affidare direttamente a un prestatore determinate lavorazioni. Qui il limite da rispettare, sia per il prestatore sia per il committente, è quello economico. La legge infatti prevede che nell’arco dell’anno solare ogni prestatore possa percepire un massimo di 2000 euro in buoni lavoro da uno stesso committente. Allo stesso modo, per i committenti imprenditori non è possibile servirsi dei buoni lavoro per una cifra superiore ai 2000 euro annui.
In edilizia, dunque, se il rapporto di lavoro tra committente e prestatore di lavoro rispetta sia il criterio del rapporto diretto sia limite economico stabilito per il lavoro accessorio, allora si può fare.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio.

Dal 1 luglio 2015 il Documento di regolarità contributiva è on line

Il documento di regolarità contributiva (Durc) a Inps, Inail e Cassa Edile da mercoledì 1 luglio 2015 si fa con un clik e si chiama Dol (Durc on line).

Si tratta di un passo importante verso la semplificazione amministrativa introdotto con il decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, atto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1 Giugno 2015 . Per ottenere il nuovo documento di regolarità contributiva in tempo reale le aziende dovranno richiedere password e nome utente a Inps, Inail o Cassa Edile e seguire tutta la procedura on line. Al termine sarà rilasciato un documento in formato pdf con i seguenti contenuti minimi: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale dell’impresa, l’iscrizione all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, la dichiarazione di regolarità, il numero identificativo con la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza e di validità del documento.

Più semplice da ottenere rispetto al vecchio Durc, dovranno richiederlo tutti i committenti: Pubblica amministrazione, imprese esecutrici, lavoratori autonomi. Con validità di 120 giorni sarà consultabile on line da chi ne farà richiesta e serve per attestare in tempo reale la regolarità contributiva dell’azienda. E’ rilasciato anche se si riscontrano piccoli errori nei versamenti purché siano inferiori a 150 Euro.

Se il Dol non risulta regolare l’impresa riceverà una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata con l’invito a regolarizzarsi entro 15 giorni. Sanata nei tempi richiesti l’irregolarità il documento sarà emesso. L’accesso on line si ottiene attraverso i siti di Inps, Inail o Cassa Edile che metteranno a disposizione le credenziali di accesso, appositamente richieste dall’azienda o da un suo consulente. Nel caso il sistema rilevi un documento già attivo, perché non ancora trascorsi i 120 giorni di validità dall’ultima richiesta il sistema rimanderà al documento in vigore e non rilascerà il nuovo Dol.

Accedere al sito è semplice. Per imprese appaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi il link da cliccare è: http://www.inail.it/servizionline/default/Utilizza/p/RegConsReg/index.html? nfls=false

Appare una schermata che invita a inserire password e nome utente per effettuare la connessione. Una volta ottenuto il Dol sostituisce ad ogni effetto il vecchio documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Consulta il decreto 30 gennaio 2015 che istituisce il Dol direttamente sulla Gazzetta Ufficiale on line
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/01/15A04239/sg

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