E’ imminente la scadenza delle autorizzazioni dei ponteggi richieste prima del 15 maggio 2008. Le imprese possono comunque continuare ad impiegare tali ponteggi anche dopo la cessazione della validità dell’autorizzazione
ma ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all’acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale
Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 29 2010 il Ministero ha chiarito che in riferimento al comma 5 del D.Lgs 81/2008 il termine di validità delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio è il 14 maggio 2018, se tali autorizzazioni sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti l’autorizzazione scade esattamente 10 anni dopo dalla data del rilascio.
La circolare chiarisce definitivamente anche un altro punto. In riferimento al comma 6 dell’articolo n. 131 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. si dice che “chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettera d), e), f), e g) dell’art. 132” dello stesso decreto, ovvero il così detto libretto di autorizzazione ministeriale di cui al comma 1, dell’art. 134 del medesimo decreto dove si stabilisce che “nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’art. 131” e “copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”.
Il libretto di Autorizzazione Ministeriale da tenere in cantiere ed esibire agli organi di vigilanza è composto dai seguenti documenti:
- Copia della lettera di rilascio dell’Autorizzazione
- Un allegato, solitamente contrassegnato con il numero “1” che contiene un estratto della relazione tecnica allegata all’istanza, su cui è stato apposto il timbro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ogni pagina. Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 131 comma 6, l’allegato 1 deve contenere almeno i capitoli da 4 a 7.
- Un secondo allegato solitamente contrassegnato con il numero “2”, fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contestualmente al rilascio dell’Autorizzazione, uguale per tutti i fabbricanti e sostanzialmente identico all’allegato 2 alla circolare MPLS n. 132 del 24/10/1991.
Per saperne di più leggi la circolare MLPS n. 29 2010