Category Archives: Malattie professionali

Patologie che si sviluppano nel soggetto a causa dell’attività lavorativa svolta

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DA ASLE UN CONTRIBUTO PER INDIVIDUARE LE MALATTIE PROFESSIONALI

I risultati della ricerca dal titolo “La fatica in edilizia” commissionata da Asle all’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell’Azienda Ospedaliera degli ospedali riuniti di Bergamo saranno citati nell’ambito del 73° Congresso nazionale della Società italiana Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) che si svolgerà a Roma dal 1 al 4 dicembre 2010.
Il valore della ricerca, fortemente voluta da Asle, si colloca nel panorama di studi che portano alla definizione scientifica delle diverse patologie che insorgono nei lavoratori edili e che si possono, così, identificare come malattie professionali. Lo studio finanziato da Asle è importante anche alla luce delle “Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia” della Regione Lombardia, che mettono in evidenza la difficoltà di individuare le malattie professionali.

ASLE A FIRENZE AL CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEL LAVORO ORGANIZZATO DALLA SIMLII

ASLE – RLST partecipa in qualità di espositore al 72° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) che si svolgerà dal 25 al 28 novembre 2009 a Firenze in Fortezza da basso. Titolo della manifestazione: La medicina del lavoro fra scienza, prassi e norme: un investimento di civiltà per il futuro.
Al congresso, che si articola in numerose sessioni con presentazioni di relazioni scientifiche da parte dei medici dl lavoro, tavole rotonde, workshop e dibattiti, accanto agli esponenti del mondo scientifico nel campo della medicina del lavoro interverranno anche i principali interlocutori istituzionali: il Governo con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, l’INAIL, i rappresentanti degli organismi di controllo che fanno capo al Servizio sanitario nazionale, le parti sociali con i rappresentanti dei sindacati confederali e del mondo delle imprese.
Mercoledì 25 novembre, dopo la cerimonia inaugurale, alle 16.45 è in programma lo workshop dal titolo “Le malattie professionali: un’altra emergenza sociale insieme agli infortuni sul lavoro”.
Moderatore: Luciano Onder, partecipano il Presidente Simlii, i rappresentanti di Governo, Regioni, Ispesl,
Inail, Sindacati, Confindustria, CNA.
Durante la tre giorni saranno affrontate le principali problematiche inerenti alla medicina del lavoro, sia dal punto di vista dell’ottemperanza legislativa sulla sicurezza dei lavoratori in linea con la normativa vigente D.Lgs 81/08 e 106/09 sia dal punto di vista clinico, con uno sguardo attendo al settore dell’edilizia. Particolari sessioni saranno infatti dedicate alla valutazione dei rischi nel cantiere edile, all’ uso dei dispositivi di protezione individuale, alle malattie professionali, allo stress da attività lavorativa, alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento all’impresa edile.
Non saranno trascurati gli aspetti interdisciplinari e relazionali, di comunicazione tra medico competente, Asl, istituzioni di vigilanza, organismi di rappresentanza dei lavoratori con il loro ruolo di informazione e formazione attribuito dalle legge.
“Il Congresso Nazionale – si legge nella scheda di presentazione all’evento – da sempre rappresenta un’occasione di incontro tra i soci e di confronto sulle problematiche della Medicina del Lavoro. Quest’ultime sono in continua evoluzione essendo legate non solo ad aspetti scientifici, ma anche normativi e sociali. Di qui il tema generale che caratterizzerà il 72° Congresso della SIMLII “La Medicina del Lavoro tra scienza, prassi e norme” nell’ambito del quale verranno affrontati diversi aspetti di interesse generale. Nella nuova ottica organizzativa la scelta degli argomenti da trattare sarà indirizzata non solo verso quelli che costituiscono un interesse particolare delle tre sedi impegnate nell’organizzazione, ma soprattutto verso le problematiche di maggiore attualità nell’ambito delle quali gli aspetti scientifici, legislativi e professionali risultano ormai inscindibili. Ci si attende che su queste tematiche intervengano medici del lavoro ed esperti di varia estrazione ed appartenenza. Una partecipazione trasversale di tale tipo, che la composizione della SIMLII è in grado di garantire, può infatti consentire una più facile circolazione di informazioni, idee e proposte senza limitazioni e condizionamenti dovuti all’appartenenza a strutture con caratteristiche e finalità diverse. E’ solo dal confronto tra medici del lavoro competenti, accademici, esperti provenienti dal mondo del lavoro INAIL, ISPESL, Servizi di Vigilanza e SSN in genere che si potrà trovare un accordo su metodi da utilizzare nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori che risultino al tempo stesso scientificamente corretti e realmente applicabili nei luoghi di lavoro, oltre che ovviamente rispettosi della vigente normativa.
Gli organizzatori si augurano quindi che la partecipazione al Congresso Nazionale sia numerosa e rappresentativa di tutte le diverse realtà che sono presenti nella Medicina del Lavoro e la rendono peculiare rispetto alle altre branche mediche”.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.simlii.org

MILANO, 31 OTTOBRE. MEDICI DEL LAVORO A CONVEGNO

“Quando il lavoro è salute” è il titolo del convegno che si svolgerà sabato 31 ottobre presso l’aula magna dell’Università Statale di Milano in via Festa del Perdono.
Organizzato dall’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene industriale (Sezione lombarda della SIMLII) in collaborazione con la sezione regionale triveneta e le sezioni lombarda e triveneta dell’A.N.M.A.
I lavori saranno aperti alle 9,00 dal Professor Franco Toffoletto dell’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate – Ospedale di Desio – e si concluderanno nel pomeriggio, con l’ultimo intervento previsto per le 17 seguito dalle conclusioni. Scopo del convegno è quello di allargare l’orizzonte della cultura del lavoro, facendo emergere gli effetti positivi del lavorare sulla salute umana.
Normalmente, infatti, nell’ambito della prevenzione e della medicina occupazionale il lavoro viene visto quasi esclusivamente come fattore di malessere e danno. Questa visione prevalentemente negativa del lavoro poco consente di valorizzarne gli aspetti positivi sulla salute e sulla qualità della vita.

PRIMA MORTE BIANCA DEL 2009. A BREMBATE MUORE UN OPERAIO SCHIACCIATO DA UN’ESCAVATRICE

Incidente sul lavoro. Un grave infortunio si è verificato mercoledì 11 febbraio a Brembate poco dopo le tredici. L’uomo, 52 anni, è stato ucciso da un escavatore meccanico che l’ha investito in retromarcia.

Incidente sul lavoro. Un grave infortunio si è verificato mercoledì 11 febbraio a Brembate poco dopo le tredici. L’uomo, 52 anni, è stato ucciso da un escavatore meccanico che l’ha investito in retromarcia. Sul posto è subito intervenuto il 118, ma i soccorsi sono stati inutili. E’ la prima morte bianca del 2009.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di Osio Sotto di 52 anni è stato travolto e schiacciato dalle grandi ruote di una pala meccanica manovrata da un collega. La vittima, che lavorava nella cava da trent’anni, stava aspettando che il mezzo caricasse la ghiaia nell’impianto di lavorazione degli inerti, cui era addetto. A un certo punto la distrazione fatale: la pala meccanica ha innestato la retromarcia e ha travolto l’uomo.

LAVORATORI AUTONOMI, IDONEITA’ ALLA MANSIONE E PERCORSO DI FORMAZIONE

L’idoneità tecnico-professionale degli artigiani – lavoratori autonomi e gli obblighi del Committente sono due questioni da analizzare in parallelo alla luce dagli artt. 21, 90, 157 e dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/08…

L’idoneità tecnico-professionale degli artigiani – lavoratori autonomi e gli obblighi del Committente sono due questioni da analizzare in parallelo alla luce dagli artt. 21, 90, 157 e dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/08.

A sei mesi di distanza dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza è giunto il momento di fare un po’di chiarezza sui requisiti minimi che afferiscono all’idoneità tecnico-professionale degli artigiani, ovvero i lavoratori autonomi, dei cantieri edili. Dopo aver sentito argomentare in modo spesso contraddittorio sul D.Lgs 80/81, anche nei consessi pubblici, diversi ed autorevoli come seminari e corsi di aggiornamento, relativamente agli obblighi dei lavoratori autonomi, prendiamo spunto dalle risposte ai “Quesiti sul decreto legislativo 81/08” formulate dalla Regione Piemonte nel documento di ottobre 2008, per ribadire quanto inequivocabilmente emerge dall’art. 21 comma 2, dall’art. 90 comma 9, dall’Allegato XVII e dall’art. 157 punto 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08.

Il punto 2.1 lettera d) dell’Allegato XVII stabilisce che gli artigiani-lavoratori autonomi devono esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria” al Committente, che ha l’obbligo (art. 90 comma 9), di verificare l’idoneità tecnico-professionale degli stessi con le modalità previste dall’Allegato sopra citato.

E’ vero che i lavoratori autonomi relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dall’Impresa Appaltatrice (art. 21 comma 2). Resta l’obbligo in carico al Committente, di verificare che i lavoratori autonomi abbiano gli attestati sopra richiamati per poter accedere ad un cantiere edile, obbligo per il quale il Committente viene sanzionato se risulta inadempiente (art. 157 punto 1 lettera b). Quindi, se l’artigiano-lavoratore autonomo può legittimamente non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a percorsi di formazione, da parte sua il Committente può legittimamente allontanarlo da un cantiere edile e risolvere il contratto.

Testionial 2

Questo signore sta per concretizzare il sogno di una vita: la casa.
Ci roviamo quindi di fronte a un COMMITTENTE.

Così è definita in edilizia la persona per la quale viene realizzata un’opera. Il committente oltre ai problemi economici, burocratici e amministrativi, ha anche, per legge, una serie di responsabilità per la sicurezza di chi lavorerà alla sua casa. Questo vale sia che si tratti di costruire un nuovo edificio sia che se ne ristrutturi uno esistente.

La Legge 494 del 1996 obbliga il committente a garantire le misure generali di tutela della sicurezza, cioè a valutare e ridurre al minimo i rischi presenti nel suo cantiere. Il committente può delegare queste competenze a un responsabile dei lavori: questa delega può essere totale o parziale, ma sempre comunque per iscritto.

Se il committente delega in toto le le competenze vuole dire che delega anche e soprattutto la capacità di spesa: insomma, garantisce che il Responsabile dei Lavori possa spendere in autonomia per provvedere a tutto ciò che ritiene necessario per garantire la sicurezza del cantiere.

Per gran parte delle attività edili il committente, o il Responsabile dei Lavori, deve nominare il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione, che stende il Piano di SicurezzA e Coordinamento (PSC), ed il Fascicolo Tecnico dell’opera. Nel PSC sono individuati i rischi del futuro cantiere e le relative soluzioni. Il Fascicolo Tecnico contiene le indicazioni per effettuare in sicurezza la manutenzione dell’opera. Prima dell’inizio dei lavori il committente deve nominare un coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva. Egli garantirà in cantiere l’applicazione ed il rispetto di tutte le misure di prevenzione.

Se ci sono inadempienze da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi, il coordinatore lo deve segnalare immediatamente al committente, che dovrà prendere i provvedimenti necessari, non esclusa la risoluzione del contratto. E’ possibile che questi due incarichi di coordinamento vengano ricoperti dalla stessa persona, purché ne abbia i requisiti previsti dalla legge, e non sia titlare dell’impresa che esegue i lavori. Nella scelta dell’impresa il committente non poù considerare il solo aspetto economico; deve verificare l’idoneità, in relazione ai lavori da eseguire, sotto il profilo tecnico-professionale (dipendenti regolari, specializzazione e formazione, dotazione macchine ed attrezzature, referenze…). Perché riguardo alla sicurezza il committente rimane comunque in parte responsabile, per interesse effettivo ed economico.

Dell’impresa il committente è tenuto a controllare l’iscrizione alla Camera di Commercio e la regolarità delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile.

Quando l’impresa fa la sua offerta deve tener conto anche dei contenuti del PSC oltre alla descrizione lavori e gli elaborati di progetto. Nel PSC deve essere evidenziato quanto incidono iu costi per la sicurezza sul prezzo. Questi costi non possono essere sottoposti a ribasso.

Troppo spesso il committente è ignaro delle responsabilità che gli competono per legge, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei cantieri edili italiani, piccoli o grandi che siano, c’è un infortunio ogni tre minuti. Ecco perché la sicurezza di chi lavora alla vostra casa è un problema di civiltà, e non di burocrazia. Non pensiate anche voi che tanto queste “grane” capitano solo agli altri, magari solo meno furbi! Che siate alle prese con una nuova costruzione o a interventi di ristrutturazione, informatevi bene sui vostri diritti e sui vostri doveri presso le ASL di zona, le Direzioni provinciali del Lavoro e le Associazioni Professionali.

La nostra Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori in Edilizia, ASLE è nata da un accordo fra organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali. Interveniamo sui luoghi di lavoro per individuare e segnalare irregolarità e malfunzionamenti relativi alla sicurezza. Invitiamo le imprese e i lavoratori a prendere le misure necessarie ad eliminare i rischi rilevati. Ci preoccupiamo di salvaguardare l’igiene sui luoghi di lavoro e la salute stessa dei lavoratori. Collaboriamo con le imprese, il Comitato Paritetico Territoriale e, nei casi più gravi, con le A.S.L. delle province di Milano e Lodi per individuare le misure di prevenzione e di protezione per ridurre i rischi.

Insomma, mettiamo la nostra esperienza al servizio della prevenzione degli infortuni: in caso di dubbio contattateci al numero verde che trovate in queste pagine.

Testionial 1

Questo signore, anche oggi, raggiungerà il posto di lavoro: il cantiere edile.
Ci troviamo di fronte a un: LAVORATORE.

Il nostro amico fa un lavoro importante: costruisce.
Costruisce le case, le nostre case, ma anche le scuole, le fabbriche, gli ospedali, insomma le strutture della società in cui viviamo.
E’ un lavoro difficile e faticoso. Ma purtroppo è anche un lavoro molto rischioso, dove se non si fa attenzione non si osservano le regole, si rischia di rimanere invalidi o addirittura di morire.

Anche se molti, troppi, non se ne rendono conto, il nostro amico, entrando in cantiere ogni giorno va incontro ad una serie di rischi gravissimi.
Le “disgrazie” dei cantieri sono un problema di dimensioni tali che i governi di tutta Europa da tempo hanno deciso di combatterlo seriamente con una serie di azioni che coinvolgono tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con la costruzione, dal proprietario, al progettista, all’impresa, fino al lavoratore.
Ma il lavoratore è quello che rischia di più, e quindi da una parte bisogna garantirgli tutte le misura di sicurezza possibili, ma dall’altra occorre che anche lui faccia la sua parte.
La legge 626 del 1994 obbliga chi lavora a partecipare attivamente affinché le norme per la sicurezza vengano messe in atto seriamente perché queste norme sono destinate proprio a lui, alla salvaguardia della sua persona.

La legge prevede che, prima di tutto, il lavoratore che entra in cantiere abbia una formazione adeguata in materia di sicurezza, sappia cioè quali sono i rischi a cui va incontro e come prevenirli.

La formazione deve avvenire in orario di lavoro e non deve costare nulla al lavoratore. Periodicamente, poi, la formazione del lavoratore deve essere ripetuta perché anche i rischi si evolvono e ne compaiono sempre di nuovi.

E’ per questo motivo che la formazione è indispensabile quando si viene assunti per la prima volta; ma anche quando ci si trova a cambiare mansione, e quindi non conosciamo i rischi del nostro nuovo posto di lavoro, quando in cantiere vengono introdotte nuove attrezzature, macchinari e sostanze pericolose.
Quando entriamo in cantiere dobbiamo essere informati; ci devono aver detto quali sono i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’impresa dove lavoriamo e quali misure di protezione e prevenzione ci sono.
Dobbiamo essere informati sui rischi specifici dell’attività che svolgiamo, essere a conoscere dei pericoli che si corrono utilizzando sostanze pericolose e su che cosa prevedono le normative contrattuali a questo proposito.

E poi c’è la visita medica che deve riconoscere se siamo in grado di svolgere la nostra mansione senza rischi per la salute.
Entrando in cantiere dobbiamo sapere chi sono il Medico Competente e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, RSPP, ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS, o RLST.
Dobbiamo sapere che cosa fare in caso di incendio, in caso di evacuazione e per interventi di primo soccorso e i nomi dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso.
A questo proposito bisogna sempre ricordare che se un lavoratore si trova di fronte a un pericolo grave e immediato e non potendo contattare il proprio superiore abbandona il proprio posto di lavoro, non è perseguibile. Insomma non viene ritenuto responsabile, e questo vale anche nel caso che, in circostanze del genere, decida di agire di sua iniziativa.
Questo molto importante, come anche il fatto che un lavoratore si può rifiutare di compiere un lavoro in una situazione pericolosa.

Quindi possiamo dire che esistono le condizioni perché il lavoratore possa pretendere di lavorare in sicurezza; lo dice la legge, non solo il buon senso.
Ma la legge, e ancora una volta il buon senso, dicono che i lavoratori, per parte loro, devono seguire le istruzioni date dal datore di lavoro per evitare gli infortuni.
Che vuole dire che quando si lavora con macchinari e gli utensili, occorre usare le protezioni e i dispositivi di sicurezza di cui devono essere dotati.

Quando si ha a che fare con sostanze e preparati pericolosi, bisogna utilizzare i dispositivi di protezione e fare tanta, ma tanta attenzione.
Se poi qualche cosa non va, se una protezione manca o è difettosa, o se ci si accorge di una situazione di pericolo, bisogna segnalarlo subito al datore di lavoro; perché voi che ve ne siete accorti in tempo potete in questo modo salvare un vostro collega che non era al corrente del pericolo.
Altrettanto pericolosi per gli altri, e quindi da non fare assolutamente, sono le modifiche o la rimozione dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo; togliere una protezione in una postazione di lavoro, equivale a provocare l’infortunio di chi, arriva in quella postazione senza controllarla, convinto che sia protetta come lui l’aveva lasciata.
In cantiere per il bene vostro e di chi lavora con voi dovete sempre agire con attenzione, pensando a quello che fate e facendo solo quello che vi viene richiesto.
Non intervenite mai di vostra iniziativa o in situazioni che non sono di vostra competenza: fate solo quello che sapete fare.
Ma non basta, occorre anche una stretta collaborazione fra tutti coloro che in cantiere ci lavorano.
Ecco perché i lavoratori devono segnalare i problemi ai loro Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che a loro volta devono impegnarsi con il datore di lavoro per risolverli.

La nostra Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori in Edilizia, ASLE è nata da un accordo fra organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali.
Interveniamo sui luoghi di lavoro per individuare e segnalare irregolarità e malfunzionamenti relativi alla sicurezza.

Invitiamo le imprese e i lavoratori a prendere le misure necessarie ad eliminare i rischi rilevati.
Ci preoccupiamo di salvaguardare l’igiene sui luoghi di lavoro e la salute stessa dei lavoratori.

Collaboriamo con le imprese, con il Comitato Paritetico Territoriale e, nei casi più gravi, con le A.S.L. delle province di Milano e Lodi.
Insomma, siamo lavoratori edili come voi, conosciamo bene il cantiere ed i suoi problemi.
Mettiamo la nostra esperienza al servizio della prevenzione degli infortuni: in caso di dubbio contattateci al numero verde o consultate il nostro sito.
Piuttosto che rischiare inutilmente, fai una telefonata. E’ gratis!

IL D.P.R. 3 luglio 2003 n°222

“regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31 COMMA I DELLA L. 11.2.1994 N°109”

Nello scorso mese di luglio, è stato emanato il D.P.R. n°222/2003 che, in attuazione della legge quadro 109/1994 sui lavori pubblici, determina i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, previsti dal D.lgs. 494/1996.

Il decreto ha ad oggetto, in particolare, il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC) previsto dall’art. 12 del D.lgs. 494/1996, il “piano operativo di sicurezza” (POS) disciplinato dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo, e il “piano di sicurezza sostitutivo” (PSS) di cui alla L. 109/1994.

Le nuove disposizioni si applicano non solo agli appalti pubblici ma anche a quelli privati: l’art. 22 del D.lgs. 528/1999 (che ha modificato il D.lgs. 494/1996) prevede infatti che “i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 12 del D.lgs. 494/1996, e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall’art. 31 comma I della L. 109/1994 e successive modifiche [cd. Legge Merloni]”.

Si tratta di un dato assai rilevante: inizialmente, infatti, la pianificazione della sicurezza era richiesta solo nell’ambito degli appalti pubblici, ai sensi delle leggi “antimafia”; al settore privato si applicavano invece i D.P.R. n°164/1965, 547/1955 e 303/1956 che non prevedevano, in capo al committente e al direttore dei lavori, alcuna responsabilità in materia di sicurezza.

Con l’entrata in vigore della “direttiva cantieri” di cui al D.lgs. 494/1994, finalmente, il committente – sia pubblico che privato – è passibile di sanzione penale (contravvenzione).

Il principio fondamentale introdotto dal legislatore è che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 222/2003, i piani di sicurezza devono avere un contenuto minimo indicato dalla legge, con la conseguenza che un PSC lacunoso o incompleto è suscettibile di sanzioni. Si tratta – è bene ribadire – di un’ipotesi sanzionatoria distinta e ulteriore rispetto a quella connessa all’omissione tout court del PSC da parte del coordinatore della sicurezza di cui all’art. 4 della “direttiva cantieri”.

E’ dunque necessario che la redazione dei piani di sicurezza rispetti le indicazioni contenute nel decreto, sia puntuale e comprensibile per tutti coloro che ne faranno uso. Ciò non toglie, naturalmente, che, trattandosi pur sempre di normativa generale, l’analisi dei rischi e la progettazione delle misure di tutela possa essere di fatto integrata e modulata a seconda delle varie tipologie di cantiere.

Lo scopo della nuova normativa è dunque quello di fornire indicazioni univoche per la redazione dei piani (PSC, PSS, POS), che dovrebbero costituire il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi al disposto dell’art. 3 D.lgs. 62671994. In particolare, il Regolamento è finalizzato a individuare “un percorso logico che consenta di operare per fasi – dalla valutazione dei rischi, all’individuazione delle relative misure di sicurezza – e quindi fornire dei criteri univoci, utili qualsiasi tipologia di lavoro edile o di ingegneria civile”.

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Preliminarmente, si rileva che il secondo comma dell’art. 2 del regolamento – diversamente dallo schema approvato dal Consiglio di Ministri nel 2001 – contiene una cd. “clausola di cedevolezza”, che stabilisce l’efficacia del regolamento stesso fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione eventualmente emanata dalle Regioni e dalle Province autonome.
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Innanzitutto, l’art. 2 precisa che il piano di sicurezza e di coordinamento, che deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, deve contenere il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi a quanto prescritto dal D.lgs. 626/1994.

In particolare, il PSC deve includere:
1. l’identificazione e la descrizione dell’opera;
2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
3. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti;
4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;
5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale;
6. le misure di coordinamento relativo all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
10. la stima dei costi della sicurezza.

Oltre a ciò, ove le caratteristiche dell’attività svolta lo richiedano, il coordinatore per la progettazione deve indicare nel PSC anche il tipo di procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte dell’impresa esecutrice. Si tratta di una prescrizione connessa la fatto che il coordinatore per la progettazione deve indicare i termini della “relazione di coerenza” intercorrente tra il PSC e ciascun POS. La relazione di accompagnamento del regolamento precisa che “in tal modo si dà attuazione pratica alla disposizione dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 494/1996, che definisce il POS come il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento”.

Tali disposizioni costituiscono l’attuazione della direttiva comunitaria n°391 del 1989, in materia di sicurezza e salute.
* Ulteriori indicazioni circa il contenuto minimo del Piano di sicurezza sono contenuti nel successivo art. 3.
1. In particolare, in relazione all’area di cantiere, il PSC deve contenere l’analisi degli elementi essenziali relativi:

1. alle caratteristiche dell’area di cantiere;
2. all’eventuale presenza di fattori esterni che comportino rischi per il cantiere;
3. agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

2. In riferimento all’organizzazione del cantiere, il PSC deve invece contenere:
1. eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali,
2. la dislocazione degli impianti di cantiere,
3. la dislocazione delle aree di carico e scarico,
4. le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti,
5. eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

3. Da ultimo, relativamente alle lavorazioni, il decreto dispone che il coordinatore della progettazione suddivida le singole lavorazioni in fasi di lavoro ed effettua l’analisi dei rischi presenti:
1. rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
2. rischio di elettrocuzione;
3. rischio rumore;
4. rischio dall’uso di sostanze chimiche.

I “rischi ambientali” devono essere affrontati con il metodo dell’approccio integrato, finalizzato non solo al raggiungimento della tutela delle condizioni di lavoro, ma anche al rispetto della salute della popolazione nell’ambiente esterno. In tale contesto, il parametro cui fare riferimento è il principio di prevenzione di cui all’art. 1 del D.lgs. 627/1994.
4. Per ciascun elemento dell’analisi di cui ai punti indicati, il PSC deve contenere:
1. scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive e relative misure di coordinamento atte a realizzare tali scelte;
2. richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

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L’art. 4 contiene poi un’importante prescrizione: in base a tale norma, infatti, il coordinatore per la progettazione è tenuto a effettuare l’analisi tra le interferenze tra le lavorazioni e a predisporre il cronoprogramma dei lavori.

Sotto tale profilo, il PSC deve contenere:
1. le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
2. nel caso in cui permangano rischi di interferenza, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Sotto questo profilo, il regolamento include tra i rischi interferenziali anche quelli dovuti alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi”.
3. i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

* Il Capo III disciplina il Piano di sicurezza sostitutivo (di cui all’art. 31 L. 109/1994) e il Piano operativo di sicurezza (di cui all’art. 2 del D.lgs. 494/1996).
1. Il primo, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, deve contenere gli stessi elementi del PSC, con l’esclusione della stima dei costi della sicurezza.
2. Il POS, invece, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 626/1994 e deve contenere:
1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice;
2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
5. l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;
6. la valutazione del rumore;
7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto;
8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC, quando previsto;
9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

3. L’ultima novità introdotta dal decreto n°222/2003 riguarda la stima dei costi della sicurezza, all’interno dei quali vanno stimati, ad esempio,i costi:
1. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale;
2. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e di evacuazione fumi;
3. dei servizi di protezione collettiva;
4. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
5. delle misure di coordinamento relative all’uso comune dei mezzi di protezione collettiva.

Diversamente, per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti devono includere nei costi della sicurezza i costi delle misure preventive nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

I costi così individuati sono compresi nell’importo totale dei lavori e individuano la parte del costo dell’opera che non può essere assoggettata a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Dal punto di vista pratico, infine, l’importo relativo alla sicurezza verrà liquidato dal direttore dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora ciò sia previsto.

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