IL D.P.R. 3 luglio 2003 n°222

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IL D.P.R. 3 luglio 2003 n°222

Febbraio 2, 2004
Luisa Rota
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“regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31 COMMA I DELLA L. 11.2.1994 N°109”

Nello scorso mese di luglio, è stato emanato il D.P.R. n°222/2003 che, in attuazione della legge quadro 109/1994 sui lavori pubblici, determina i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, previsti dal D.lgs. 494/1996.

Il decreto ha ad oggetto, in particolare, il “piano di sicurezza e coordinamento” (PSC) previsto dall’art. 12 del D.lgs. 494/1996, il “piano operativo di sicurezza” (POS) disciplinato dall’art. 4 del medesimo decreto legislativo, e il “piano di sicurezza sostitutivo” (PSS) di cui alla L. 109/1994.

Le nuove disposizioni si applicano non solo agli appalti pubblici ma anche a quelli privati: l’art. 22 del D.lgs. 528/1999 (che ha modificato il D.lgs. 494/1996) prevede infatti che “i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’art. 12 del D.lgs. 494/1996, e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall’art. 31 comma I della L. 109/1994 e successive modifiche [cd. Legge Merloni]”.

Si tratta di un dato assai rilevante: inizialmente, infatti, la pianificazione della sicurezza era richiesta solo nell’ambito degli appalti pubblici, ai sensi delle leggi “antimafia”; al settore privato si applicavano invece i D.P.R. n°164/1965, 547/1955 e 303/1956 che non prevedevano, in capo al committente e al direttore dei lavori, alcuna responsabilità in materia di sicurezza.

Con l’entrata in vigore della “direttiva cantieri” di cui al D.lgs. 494/1994, finalmente, il committente – sia pubblico che privato – è passibile di sanzione penale (contravvenzione).

Il principio fondamentale introdotto dal legislatore è che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 222/2003, i piani di sicurezza devono avere un contenuto minimo indicato dalla legge, con la conseguenza che un PSC lacunoso o incompleto è suscettibile di sanzioni. Si tratta – è bene ribadire – di un’ipotesi sanzionatoria distinta e ulteriore rispetto a quella connessa all’omissione tout court del PSC da parte del coordinatore della sicurezza di cui all’art. 4 della “direttiva cantieri”.

E’ dunque necessario che la redazione dei piani di sicurezza rispetti le indicazioni contenute nel decreto, sia puntuale e comprensibile per tutti coloro che ne faranno uso. Ciò non toglie, naturalmente, che, trattandosi pur sempre di normativa generale, l’analisi dei rischi e la progettazione delle misure di tutela possa essere di fatto integrata e modulata a seconda delle varie tipologie di cantiere.

Lo scopo della nuova normativa è dunque quello di fornire indicazioni univoche per la redazione dei piani (PSC, PSS, POS), che dovrebbero costituire il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi al disposto dell’art. 3 D.lgs. 62671994. In particolare, il Regolamento è finalizzato a individuare “un percorso logico che consenta di operare per fasi – dalla valutazione dei rischi, all’individuazione delle relative misure di sicurezza – e quindi fornire dei criteri univoci, utili qualsiasi tipologia di lavoro edile o di ingegneria civile”.

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Preliminarmente, si rileva che il secondo comma dell’art. 2 del regolamento – diversamente dallo schema approvato dal Consiglio di Ministri nel 2001 – contiene una cd. “clausola di cedevolezza”, che stabilisce l’efficacia del regolamento stesso fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione eventualmente emanata dalle Regioni e dalle Province autonome.
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Innanzitutto, l’art. 2 precisa che il piano di sicurezza e di coordinamento, che deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, deve contenere il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi a quanto prescritto dal D.lgs. 626/1994.

In particolare, il PSC deve includere:
1. l’identificazione e la descrizione dell’opera;
2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
3. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti;
4. le scelte progettuali e organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive;
5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale;
6. le misure di coordinamento relativo all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
10. la stima dei costi della sicurezza.

Oltre a ciò, ove le caratteristiche dell’attività svolta lo richiedano, il coordinatore per la progettazione deve indicare nel PSC anche il tipo di procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte dell’impresa esecutrice. Si tratta di una prescrizione connessa la fatto che il coordinatore per la progettazione deve indicare i termini della “relazione di coerenza” intercorrente tra il PSC e ciascun POS. La relazione di accompagnamento del regolamento precisa che “in tal modo si dà attuazione pratica alla disposizione dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs. 494/1996, che definisce il POS come il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento”.

Tali disposizioni costituiscono l’attuazione della direttiva comunitaria n°391 del 1989, in materia di sicurezza e salute.
* Ulteriori indicazioni circa il contenuto minimo del Piano di sicurezza sono contenuti nel successivo art. 3.
1. In particolare, in relazione all’area di cantiere, il PSC deve contenere l’analisi degli elementi essenziali relativi:

1. alle caratteristiche dell’area di cantiere;
2. all’eventuale presenza di fattori esterni che comportino rischi per il cantiere;
3. agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

2. In riferimento all’organizzazione del cantiere, il PSC deve invece contenere:
1. eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali,
2. la dislocazione degli impianti di cantiere,
3. la dislocazione delle aree di carico e scarico,
4. le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti,
5. eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio o di esplosione.

3. Da ultimo, relativamente alle lavorazioni, il decreto dispone che il coordinatore della progettazione suddivida le singole lavorazioni in fasi di lavoro ed effettua l’analisi dei rischi presenti:
1. rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
2. rischio di elettrocuzione;
3. rischio rumore;
4. rischio dall’uso di sostanze chimiche.

I “rischi ambientali” devono essere affrontati con il metodo dell’approccio integrato, finalizzato non solo al raggiungimento della tutela delle condizioni di lavoro, ma anche al rispetto della salute della popolazione nell’ambiente esterno. In tale contesto, il parametro cui fare riferimento è il principio di prevenzione di cui all’art. 1 del D.lgs. 627/1994.
4. Per ciascun elemento dell’analisi di cui ai punti indicati, il PSC deve contenere:
1. scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive e relative misure di coordinamento atte a realizzare tali scelte;
2. richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.

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L’art. 4 contiene poi un’importante prescrizione: in base a tale norma, infatti, il coordinatore per la progettazione è tenuto a effettuare l’analisi tra le interferenze tra le lavorazioni e a predisporre il cronoprogramma dei lavori.

Sotto tale profilo, il PSC deve contenere:
1. le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni;
2. nel caso in cui permangano rischi di interferenza, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Sotto questo profilo, il regolamento include tra i rischi interferenziali anche quelli dovuti alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi”.
3. i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

* Il Capo III disciplina il Piano di sicurezza sostitutivo (di cui all’art. 31 L. 109/1994) e il Piano operativo di sicurezza (di cui all’art. 2 del D.lgs. 494/1996).
1. Il primo, redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, deve contenere gli stessi elementi del PSC, con l’esclusione della stima dei costi della sicurezza.
2. Il POS, invece, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 626/1994 e deve contenere:
1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice;
2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
5. l’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;
6. la valutazione del rumore;
7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto;
8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC, quando previsto;
9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

3. L’ultima novità introdotta dal decreto n°222/2003 riguarda la stima dei costi della sicurezza, all’interno dei quali vanno stimati, ad esempio,i costi:
1. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale;
2. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e di evacuazione fumi;
3. dei servizi di protezione collettiva;
4. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
5. delle misure di coordinamento relative all’uso comune dei mezzi di protezione collettiva.

Diversamente, per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti devono includere nei costi della sicurezza i costi delle misure preventive nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

I costi così individuati sono compresi nell’importo totale dei lavori e individuano la parte del costo dell’opera che non può essere assoggettata a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Dal punto di vista pratico, infine, l’importo relativo alla sicurezza verrà liquidato dal direttore dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora ciò sia previsto.

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