LAVORATORI AUTONOMI, IDONEITA’ ALLA MANSIONE E PERCORSO DI FORMAZIONE

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LAVORATORI AUTONOMI, IDONEITA’ ALLA MANSIONE E PERCORSO DI FORMAZIONE

Dicembre 12, 2008
Luisa Rota
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L’idoneità tecnico-professionale degli artigiani – lavoratori autonomi e gli obblighi del Committente sono due questioni da analizzare in parallelo alla luce dagli artt. 21, 90, 157 e dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/08…

L’idoneità tecnico-professionale degli artigiani – lavoratori autonomi e gli obblighi del Committente sono due questioni da analizzare in parallelo alla luce dagli artt. 21, 90, 157 e dell’Allegato XVII del D.Lgs 81/08.

A sei mesi di distanza dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza è giunto il momento di fare un po’di chiarezza sui requisiti minimi che afferiscono all’idoneità tecnico-professionale degli artigiani, ovvero i lavoratori autonomi, dei cantieri edili. Dopo aver sentito argomentare in modo spesso contraddittorio sul D.Lgs 80/81, anche nei consessi pubblici, diversi ed autorevoli come seminari e corsi di aggiornamento, relativamente agli obblighi dei lavoratori autonomi, prendiamo spunto dalle risposte ai “Quesiti sul decreto legislativo 81/08” formulate dalla Regione Piemonte nel documento di ottobre 2008, per ribadire quanto inequivocabilmente emerge dall’art. 21 comma 2, dall’art. 90 comma 9, dall’Allegato XVII e dall’art. 157 punto 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08.

Il punto 2.1 lettera d) dell’Allegato XVII stabilisce che gli artigiani-lavoratori autonomi devono esibire gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria” al Committente, che ha l’obbligo (art. 90 comma 9), di verificare l’idoneità tecnico-professionale degli stessi con le modalità previste dall’Allegato sopra citato.

E’ vero che i lavoratori autonomi relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dall’Impresa Appaltatrice (art. 21 comma 2). Resta l’obbligo in carico al Committente, di verificare che i lavoratori autonomi abbiano gli attestati sopra richiamati per poter accedere ad un cantiere edile, obbligo per il quale il Committente viene sanzionato se risulta inadempiente (art. 157 punto 1 lettera b). Quindi, se l’artigiano-lavoratore autonomo può legittimamente non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a percorsi di formazione, da parte sua il Committente può legittimamente allontanarlo da un cantiere edile e risolvere il contratto.

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