Yearly Archives: 2017

Loading
loading..

L’Istituto Carlo Bazzi di Milano ospita La Casa degli Rls per raccontare gli infortuni sul lavoro

L’appuntamento è per martedì 24 ottobre 2017 alle 9.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Carlo Bazzi” in Via Cappuccio 2 – Milano, sede del Museo permanente della sicurezza

Il seminario dal titolo La narrazione degli infortuni per il miglioramento delle attività di prevenzione: ruolo del Rls, è organizzato da La casa degli Rls di Milano in collaborazione con il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP). Saranno presentati i lavori tratti dal progetto “Dall’inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro” pubblicato sul sito del Centro Regionale di Documentazione per la Promozione alla Salute.
Si tratta di un lavoro nato nel 2012 con l’obiettivo di usare l’approccio narrativo come strumento di prevenzione degli infortuni e di promozione della salute nei luoghi di lavoro.
Ad oggi il progetto ha coinvolto oltre 100 operatori della prevenzione del Piemonte e della Lombardia e le storie pubblicate sono oltre 50.
Il seminario è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria online.
Per iscriverti clicca qui 
Fonte. www.lavoroeformazioneincomune.it

 

Riduzione del premio Inail: ecco come ottenere punti con le campagne informative proposte dagli Rlst di Asle ai lavoratori

Per le imprese edili la riduzione del premio Inail con il modello OT 24 è possibile

Un aiuto è fornito dalle campagne informative proposte dai Rlst di Asle: una sulla movimentazione manuale dei carichi con l’illustrazione della miniguida sul rischio da movimentazione manuale dei carichi, l’altra, specifica, sui rischi da assunzione di bevande alcoliche che oltre all’opuscolo informativo Etiledil prevede la distribuzione ai lavoratori dell’alcolimetro cartonato. Lo strumento è molto utile per la misurazione del tasso alcolico nel sangue dopo l’assunzione di alcolici.

Nell’ambito del modello OT 24 per l’anno 2018, entrambi gli interventi di informazione ai lavoratori promossi da Asle, se realizzati, consentono al datore di lavoro di ottenere complessivamente 70 punti su 100, tanti sono quelli richiesti per la riduzione del premio assicurativo che per le aziende fino a 10 dipendenti è prevista nella misura del 28% mentre se l’azienda conta tra gli 11 e i 50 dipendenti si attesta al 18%.
In particolare l’informativa Etiledil si colloca tra le azioni premiate nella sezione “C” al punto 13, negli interventi definiti trasversali dove si parla di “interventi per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol, per l’effettuazione di specifici programmi volti all’educazione di migliori stili di vita”, che attuati conferiscono 30 punti.
L’informativa della miniguida Asle sul rischio da movimentazione manuale dei carichi è contemplata nella sezione “E” tra gli interventi settoriali, al punto 4 dove si parla di “prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, per la realizzazione di programmi di promozione della salute osteoarticolare e muscolare”, che per le piccole aziende consente di ottenere 40 punti.
Per l’impresa un’altra possibilità offerta dal modulo di domanda OT 24 per l’anno 2018 è quella prevista alla sezione “C” al punto 3 dove si legge “per le aziende fino a 15 lavoratori è stata effettuata almeno una volta l’anno la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008 senza la necessità di specifica richiesta della stessa da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori”. Ciò implica che nei documenti aziendali sulla sicurezza la riunione periodica annuale sia prevista, da programma, per aggiornare tutte le azioni di analisi, prevenzione, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con l’aggiunta di eventuali nuove prassi ritenute opportune nel rispetto della realtà lavorativa concreta. Così facendo si dimostra la validità del piano di prevenzione e sicurezza della propria azienda e si ottengono 20 punti.
Ancora d’interesse alla sezione “C” il punto 9, dove si parla di “medico competente che d’intesa con il datore di lavoro, abbia indicato nel protocollo sanitario e realizzato almeno uno dei seguenti interventi:

  1. relazione esplicativa delle risultanze dell’attività di collaborazione con i medici di base dei lavoratori ai fini del completamento della cartella sanitaria con informazioni anamnestiche sulle patologie in atto o pregresse, in validità, le terapie in corso
  2. presentazione dei dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l’azienda nell’ambito di un intervento formativo organizzato dal datore di lavoro
  3. visite specifiche di sorveglianza sanitaria per i lavoratori incaricati delle squadre di emergenza, al fine di verificarne il possesso dei requisiti psicofisici”

In questo caso la documentazione ritenuta probante è fornita dalle evidenze documentali della realizzazione dell’intervento selezionato. In particolare, per il punto 1 è richiesta la relazione a firma del medico competente, per il per il punto 2, le evidenze dello svolgimento dell’intervento formativo come il programma e il materiale didattico utilizzato per la parte di interesse, per il 3, l’ elenco dei lavoratori incaricati delle squadre di emergenza e la dichiarazione a firma del medico competente contenete i nominativi dei lavoratori sottoposti a visite specifiche di sorveglianza sanitaria per la verifica del possesso dei requisiti psicofisici. Questo tipo di intervento consente di ottenere 20 punti.
Scorrendo il modulo di domanda si trovano poi altre possibilità che le imprese possono sfruttare. Nella sezione “C” oltre a quelli illustrati si citano i punti 1 relativo alla presentazione di una buona prassi da parte dell’azienda alla Commissione consultiva permanente, vale 50 punti. I punti 4 e 6 riguardano rispettivamente la raccolta e l’analisi degli infortuni avvenuti in azienda, vale 60 punti, e per quelli avvenuti ad appaltatori e subappaltatori. Il punto 5 richiede la verifica sui fornitori della presenza e validità della valutazione dei rischi e di altri documenti per l’ottenimento di 80 punti.
Il punto 7 riguarda l’efficacia della formazione per 50 punti, l’8 prevede la formazione dei lavoratori all’uso del defibrillatore acquistato dall’azienda e vale 40 punti. I successivi punti 14,15 e 16 parlano di prevenzione dei rischi stradale ed elettrico.
La sezione “D” dedicata agli interventi settoriali generali prevede l’assegnazione di 100 punti per l’asseverazione dell’impresa.
Nella sezione “E”, oltre il punto 4, anche i punti 5 e 6 riguardano la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici mentre il punto 7 è dedicato a interventi per la protezione delle vie respiratorie. Interventi per la prevenzione del rischio rumore sono premiati con le azioni indicate nel punto 9 mentre i punti dal 10 al 16 riguardano altri tipi di rischi tra cui quello meccanico e il lavoro solitario. Tra gli interventi settoriali della sezione “E” interessante è il punto 17 dove si legge che “l’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito (ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3 comma 2 del d.m. 10/3/1998)”.

L’ intervento se realizzato conferisce 40 punti e si intende compiuto se l’azienda ha coinvolto i lavoratori dell’unità produttiva oggetto dell’istanza. Gli elementi documentali che attestano la partecipazione dei lavoratori alla prova di evacuazione devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove. Il numero dei lavoratori va riferito all’anno 2017 e calcolato sulla base dell’art. 4 del D.Lgs 81/2008. L’azione consente di ottenere 40 punti e non è applicabile alle aziende di cui all’art. 3 comma 2 del d.m. 10/03/1998.
La documentazione ritenuta probante è la seguente:
– Il piano di emergenza dell’azienda, datato e firmato
– L’elenco dei lavoratori relativi all’anno 2017
– Il verbale della prova di evacuazione dell’anno 2017.
Ancora nella sezione “E” il punto 18 che vale 50 punti, prevede “interventi per la sicurezza nei lavori in quota, per cui l’azienda sugli edifici di cui ha la disponibilità giuridica, abbia installato ancoraggi fissi e permanenti, destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta“.
L’azione può essere selezionata solo se l’installazione degli ancoraggi non ricade nell’ambito di interventi per i quali detta installazione è resa obbligatoria dalla normativa regionale vigente.
La documentazione richiesta è costituita da:
– Relazione descrittiva dell’intervento effettuato
– Fatture di acquisto e installazione degli ancoraggi con evidenza di marca e modello
– Dichiarazione del datore di lavoro dell’assenza di obbligo di installazione in base alla normativa regionale vigente.
Infine si fa notare che le azioni premiate dalla sezione “B”, dedicata agli interventi generali ispirati alla responsabilità sociale, presuppongono che l’azienda adotti la certificazione UNI ISO 26000:2010.
Per accedere alla riduzione del premio Inail per gli interventi migliorativi realizzati nell’anno solare 2017 occorre presentare, entro il termine del 28 febbraio 2018 ed esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online sul sito Inail, l’istanza “Modulo OT 24” unitamente alla documentazione probante richiesta dall’istituto.
Per saperne di più consulta direttamente i documenti:

 

 

Milano, 4 ottobre 2017. Seminario sullo smartworking al centro congressi Fast

Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”
A Milano il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 4 ottobre 2017 al Centro congressi Fast di piazzale Morandi, 2 con il seminario dal titolo Smartworking: una soluzione per il benessere del lavoratore a tutte le età?

Organizzato dalla Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (Fast) in quanto partner della rete Enterprise Europe Network in collaborazione con Associazione Ambiente Lavoro e Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione (Ciip) con il patrocinio di Inail Lombardia, il seminario sarà l’occasione per un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni politiche locali, le organizzazioni sindacali e datoriali, le imprese e ai lavoratori che hanno già fatto ricorso alla modalità dello smartworking, per comprendere meglio i vantaggi e i benefici della nuova modalità lavorativa e rilevare eventuali lacune da segnalare al Legislatore. Il Parlamento ha infatti approvato il Disegno di Legge n. 2233 sul lavoro autonomo, che disciplina il cosiddetto smartworking, o lavoro agile, quale “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro”.
La partecipazione è gratuita. Per iscriverti clicca qui.
Leggi il programma dell’evento.

 

L’impresa familiare, quello che c’è da sapere. Si’ anche a sorveglianza sanitaria e corsi di formazione

Come disciplinato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, sorveglianza sanitaria e corsi di formazione sono obbligatori anche per i componenti dell’impresa familiare. Infatti, l’Accordo Stato Regioni 128 CSR del 7 luglio 2016 recepito dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08 aggiornato a maggio 2017, prevede che quando ci si trova a operare nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento da amianto, con rischio biologico e chimico, i componenti dell’impresa familiare sono tenuti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a seguire i corsi di formazione. E tutto ciò in deroga all’articolo 21 dello stesso testo unico che ne prevede la sola facoltà. Inoltre, come è previsto dall’ Accordo Stato regioni 53 CRS del 22 febbraio 2012, ai fini dell’abilitazione all’uso di attrezzature importanti come gru, piattaforme elevabili (Ple), macchine per movimento terra e simili rientrano anche i soggetti, di cui all’art. 21. Del resto secondo l’art. 69 del D. Lgs 81/08 è da considerare operatore “il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.
L’impresa familiare, dunque, è a tutti gli effetti una forma giuridica di impresa, seppur residuale, che ha delle peculiarità rispetto all’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Di seguito si mettono in evidenza alcuni aspetti.

All’art. 21 del D.Lgs 81/08 il Legislatore elenca le Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi, mettendo sullo stesso piano impresa familiare, lavoratori autonomi e artigiani. Tuttavia all’art.96 del medesimo decreto è espressamente previsto che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” sono obbligati alla redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos), equiparando così l’impresa familiare all’impresa esecutrice. E ciò è confermato anche dalla risposta della Commissione per gli Interpelli al quesito n. 3 del 24 giugno 2015 posto dalla Federazione nazionale UGL Sanità, dove si legge che “qualora le imprese familiari si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96”. Inoltre è da sottolineare il fatto che sebbene l’impresa familiare goda di un regime sui generis, nell’ambito di un cantiere essa viene considerata impresa esecutrice a tutti gli effetti anche nei commi 3, 4 e 5 dell’art.90, segnatamente per il computo del numero delle imprese ai fini della redazione, o meno, del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e la relativa nomina, o meno, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Quando l’impresa familiare è equiparata all’impresa esecutrice il titolare della stessa, da non confondere con il datore di lavoro, è tenuto alla redazione di un Pos “ridotto” secondo i criteri “di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” di cui all’ 28 del D.Lgs 81/08, omettendo però, nel contempo, di indicare quanto segue così come espresso dal citato interpello 3/2015:
– i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
E per estensione anche le altre qualifiche previste dal D.Lgs 81/08 all’ Allegato XV ma non presenti nell’impresa familiare, ovvero:
– il nominativo del datore di lavoro, in quanto l’impresa familiare è costituita solo da lavoratori per cui il titolare della stessa non ricopre la funzione di datore di lavoro cioé di soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
– il nominativo del medico competente
– il nominativo del responsabile del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché i collaboratori familiari non essendo equiparati ai lavoratori dipendenti né essendo computati tra questi, non sono tenuti per legge a ricoprire questi incarichi.

Mancando nell’impresa familiare qualsiasi vincolo di subordinazione tra titolare e dipendenti, tutti i collaboratori familiari, dal titolare ai coadiuvanti, dovranno adempiere a quanto indicato nell’art.21 ovvero:
– utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
avranno la facoltà di:
– beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41
– partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Per saperne di più clicca qui

Vantaggio previdenziale dell’11,50% sui contributi Inps e Inail

Datori di lavoro dell’edilizia, c’è tempo sino al 15 gennaio 2018 per presentare la domanda di riduzione del dei contributi previdenziali. Lo sgravio ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’Inps e all’Inail diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il beneficio consiste – si legge nella circolare Inps n. 29 del 1 settembre 2017 – in una riduzione sui contributi dovuti nella misura del 11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale”. Non spetta nemmeno per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo come ad esempio l’incentivo “occupazione sud” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017.
La riduzione, infatti, riguarda i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017 e per richiederla occorre inviare la propria domanda all’Inps entro il 15 gennaio 2018 tramite il servizio on line, con le denunce contributive Uniemens di competenza fino al mese di dicembre 2017.
Per ottenere lo sgravio è necessario dimostrare la propria regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Del vantaggio potranno usufruirne tutte le aziende con i seguenti codici statistici contributivi: industria, da 11301 a 11305, artigianato da 41301 a 41305, ATECO da 412000 a 439909.

 

 

Dati Inail: nei primi sette mesi del 2017 diminuiscono le malattie professionali

Sono on line gli open data dell’Inail che evidenziano come tra gennaio e luglio 2017 siano stati denunciati 380mila infortuni sul lavoro, 591 dei quali con esito mortale mentre prosegue il trend in calo delle denunce relative a tecnopatie. Le denunce di malattia professionale pervenute e protocollate risultano 36.224, 1.336 in meno rispetto allo stesso periodo 2016 (-3,6%).
Dopo anni di continua crescita, il calo delle tecnopatie denunciate conferma per quest’anno l’andamento già rilevato nei mesi scorsi.

Le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con quelle del sistema nervoso e dell’orecchio, continuano a rappresentare le tecnopatie più denunciate (75,8% del complesso dei casi).

Complessivamente le denunce d’infortunio pervenute all’Inail sono state 380.236, 4.750 in più rispetto allo stesso periodo del 2016 (+1,3%), per effetto di un aumento infortunistico dell’1,2% registrato per i lavoratori (2.832 casi in più) e dell’1,4% per le lavoratrici (oltre 1.900 in più). All’incremento hanno contribuito soltanto la gestione Industria e servizi (+2,1%) e la gestione Conto Stato dipendenti (+3,6%), mentre Agricoltura e Conto Stato studenti delle scuole pubbliche statali hanno fatto segnare un calo pari, rispettivamente, al 5,0% e all’1,9%.
A livello territoriale, le denunce d’infortunio sono aumentate al Nord (oltre 5.800 casi in più) e, in misura più contenuta, al Centro (+245), mentre hanno fatto registrare una diminuzione al Sud (-985) e nelle Isole (-337).
Gli aumenti maggiori, in valore assoluto, si sono registrati in Lombardia (+2.821 denunce) ed Emilia Romagna.
I casi di infortunio mortale presentati all’Istituto nei primi sette mesi di quest’anno sono state 591, 29 in più rispetto ai 562 decessi dell’analogo periodo del 2016 (+5,2%).
L’incremento è legato principalmente alla componente maschile, i cui casi mortali sono saliti da 506 a 531 (+4,9%), mentre quella femminile ha fatto registrare un aumento di quattro casi, da 56 a 60 decessi (+7,1%).
Fonte Inail

Fondimpresa stanzia il contributo aggiuntivo di 16milioni di euro dedicato alle microimprese

C’è tempo sino a lunedì 30 ottobre 2017 per presentare il piano formativo e usufruire delle somme messe a disposizione dall'”Avviso 2/2017 – PMI” di Fondimpresa per le imprese di minori dimensioni.
Si tratta del contributo aggiuntivo concesso ai piani presentati sul Conto Formazione per un importo compreso tra € 1.500 e 10.000 a azienda. “ con l'”Avviso 2/2017 – si legge nel testo del documento – Fondimpresa ha stanziato 16 milioni di euro in qualità di contributo aggiuntivo, per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni“. Tra i requisiti richiesti si segnala la presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole Inps per cui l’azienda ha aderito al Fondo. Inoltre le aziende devono aver maturato, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo non superiore a € 10.000. Del contributo possono beneficiare esclusivamente le imprese in possesso dei requisiti che non abbiano presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun piano a valere sugli avvisi di Fondimpresa che prevedano la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, fatto salvo il caso in cui il piano sia stato annullato o respinto. Per usufruire dell’opportunità è essenziale che l’azienda abbia effettuato le procedure di registrazione che consentono di controllare on line il proprio conto.
Ai datori di lavoro interessati si consiglia di contattare direttamente gli uffici dell’Ente Unificato Formazione e Sicurezza di Milano Lodi, Monza e Brianza al numero 02 84271350 per ottenere maggiori e dettagliate informazioni sulle modalità di partecipazione da parte delle singole imprese.

 

Buoni lavoro addio. Agli edili vietato per legge l’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale

Contratto di prestazione occasionale che sostituisce i vecchi vaucher? Non per gli edili che restano esclusi e non possono utilizzarlo. Dal 10 luglio 2017 è attiva la piattaforma telematica dell’Inps “Presto” per il lavoro occasionale. La nuova disciplina, normata dal Decreto Legge 50/2017 – ex lege 96/2017 – all’art. 14 elenca quali sono le attività e i settori che non devono utilizzare il nuovo contratto di lavoro occasionale in sostituzione dei vecchi buoni lavoro, aboliti per le aziende. Tra gli esclusi si trovano proprio al punto c) le imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e al punto d) le imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.  Anche il settore agricoltura rimane escluso, salvo per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti ad alcune categorie come ad esempio dai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università.
Per saperne di più leggi la documentazione Inail: circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e il messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017

 

Ape social. Per il lavoratori edili sarà più semplice ottenere l’attestazione per gli ultimi sette anni di lavoro

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) con la comunicazione n. 617 del 12 luglio 2017 recepisce le indicazioni contenute nel messaggio Inps 2884/2017 dell’ 11 luglio 2017 dove si specifica che “in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dalla Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa”.
La Cnce – si legge nella comunicazione n.617- ha predisposto l’allegato facsimile di attestazione, che su richiesta dell’interessato, rilascerà la Cassa edile interessata. Nel compilare l’attestazione la Cassa edile che riceve la richiesta del lavoratore indicherà i periodi di iscrizione dello stesso presso il proprio ente nei sette anni antecedenti l’ultimo mese di iscrizione del lavoratore”.
La prima fase di richiesta dell’Ape social si è conclusa il 15 luglio 2017. Siccome è stato superato il tetto previsto delle 60mila domande l’Inps ha specificato che prima accederanno all’anticipo pensionistico coloro che sono più vicini all’età della pensione di vecchiaia. La maggior parte dei richiedenti, infatti, ha un’età compresa tra i 63 e i 64 anni di età. La graduatoria definitiva per l’accesso all’Anticipo pensionistico (Ape) “sociale” e per i lavoratori “precoci” sarà pubblica tra entro il 15 ottobre 2017, dopo aver vagliato tutte le domande pervenute all’Istituto di Previdenza.
Nel caso in cui i fondi messi a budget non saranno sufficienti – il limite di spesa previsto per il 2017 è di € 300 milioni mentre per il 2018 sarà pari a € 609 milioni – l’Ape potrebbe slittare di qualche mese per una parte dei richiedenti.

Successivamente, per coloro che hanno maturato i requisiti di richiesta dell’Ape nel 2017, sarà possibile inserire nuovamente la richiesta entro il 30 novembre 2017, data indicata dall’Inps come seconda scadenza per le domande di seconda graduatoria.

Chi si dovesse trovare nelle condizioni di poter richiedere l’Ape nel 2018 dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo 2018 e la relativa graduatoria sarà pubblicata dall’Inps entro il 30 giugno 2018.
Si ricorda che entrambe le misure (social e precoci) sono in via sperimentale e resteranno in vigore per due anni ( 2017 e 2018).
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale, sia di accesso al beneficio per i lavoratori precoci, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica.

Pos anche per le imprese fornitrici di calcestruzzo: lo stabilisce una sentenza della Cassazione

Sì all’obbligo di redazione del piano operativo di sicurezza (Pos) anche per le imprese fornitrici di calcestruzzo. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017 dove si sostiene che sono assoggettate agli obblighi di redigere il Pos anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare “mera fornitura di materiali”. La suprema Corte ha precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura dei lavoratori con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature. Detto ciò le imprese di fornitura di calcestruzzo dovrebbero comunque cautelativamente adottare sia il Pos sia la procedura prevista dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 febbraio 2011, n. 3328 dove si esplicitano le casistiche relative alla “mera fornitura di calcestruzzo”.
Per approfondire clicca qui

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background