Buoni lavoro addio. Agli edili vietato per legge l’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale

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Buoni lavoro addio. Agli edili vietato per legge l’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale

Agosto 3, 2017
Luisa Rota

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Contratto di prestazione occasionale che sostituisce i vecchi vaucher? Non per gli edili che restano esclusi e non possono utilizzarlo. Dal 10 luglio 2017 è attiva la piattaforma telematica dell’Inps “Presto” per il lavoro occasionale. La nuova disciplina, normata dal Decreto Legge 50/2017 – ex lege 96/2017 – all’art. 14 elenca quali sono le attività e i settori che non devono utilizzare il nuovo contratto di lavoro occasionale in sostituzione dei vecchi buoni lavoro, aboliti per le aziende. Tra gli esclusi si trovano proprio al punto c) le imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e al punto d) le imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.  Anche il settore agricoltura rimane escluso, salvo per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti ad alcune categorie come ad esempio dai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università.
Per saperne di più leggi la documentazione Inail: circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e il messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017

 

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