L’impresa familiare, quello che c’è da sapere. Si’ anche a sorveglianza sanitaria e corsi di formazione

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L’impresa familiare, quello che c’è da sapere. Si’ anche a sorveglianza sanitaria e corsi di formazione

Settembre 21, 2017
Luisa Rota

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Come disciplinato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, sorveglianza sanitaria e corsi di formazione sono obbligatori anche per i componenti dell’impresa familiare. Infatti, l’Accordo Stato Regioni 128 CSR del 7 luglio 2016 recepito dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08 aggiornato a maggio 2017, prevede che quando ci si trova a operare nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento da amianto, con rischio biologico e chimico, i componenti dell’impresa familiare sono tenuti a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a seguire i corsi di formazione. E tutto ciò in deroga all’articolo 21 dello stesso testo unico che ne prevede la sola facoltà. Inoltre, come è previsto dall’ Accordo Stato regioni 53 CRS del 22 febbraio 2012, ai fini dell’abilitazione all’uso di attrezzature importanti come gru, piattaforme elevabili (Ple), macchine per movimento terra e simili rientrano anche i soggetti, di cui all’art. 21. Del resto secondo l’art. 69 del D. Lgs 81/08 è da considerare operatore “il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.
L’impresa familiare, dunque, è a tutti gli effetti una forma giuridica di impresa, seppur residuale, che ha delle peculiarità rispetto all’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza. Di seguito si mettono in evidenza alcuni aspetti.

All’art. 21 del D.Lgs 81/08 il Legislatore elenca le Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi, mettendo sullo stesso piano impresa familiare, lavoratori autonomi e artigiani. Tuttavia all’art.96 del medesimo decreto è espressamente previsto che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” sono obbligati alla redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos), equiparando così l’impresa familiare all’impresa esecutrice. E ciò è confermato anche dalla risposta della Commissione per gli Interpelli al quesito n. 3 del 24 giugno 2015 posto dalla Federazione nazionale UGL Sanità, dove si legge che “qualora le imprese familiari si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96”. Inoltre è da sottolineare il fatto che sebbene l’impresa familiare goda di un regime sui generis, nell’ambito di un cantiere essa viene considerata impresa esecutrice a tutti gli effetti anche nei commi 3, 4 e 5 dell’art.90, segnatamente per il computo del numero delle imprese ai fini della redazione, o meno, del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e la relativa nomina, o meno, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Quando l’impresa familiare è equiparata all’impresa esecutrice il titolare della stessa, da non confondere con il datore di lavoro, è tenuto alla redazione di un Pos “ridotto” secondo i criteri “di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione” di cui all’ 28 del D.Lgs 81/08, omettendo però, nel contempo, di indicare quanto segue così come espresso dal citato interpello 3/2015:
– i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, 
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
E per estensione anche le altre qualifiche previste dal D.Lgs 81/08 all’ Allegato XV ma non presenti nell’impresa familiare, ovvero:
– il nominativo del datore di lavoro, in quanto l’impresa familiare è costituita solo da lavoratori per cui il titolare della stessa non ricopre la funzione di datore di lavoro cioé di soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
– il nominativo del medico competente
– il nominativo del responsabile del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, perché i collaboratori familiari non essendo equiparati ai lavoratori dipendenti né essendo computati tra questi, non sono tenuti per legge a ricoprire questi incarichi.

Mancando nell’impresa familiare qualsiasi vincolo di subordinazione tra titolare e dipendenti, tutti i collaboratori familiari, dal titolare ai coadiuvanti, dovranno adempiere a quanto indicato nell’art.21 ovvero:
– utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.
avranno la facoltà di:
– beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41
– partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

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