Monthly Archives: Marzo 2017

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Uso sicuro di sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Via ai controlli degli ispettori, saranno coinvolti anche i datori di lavoro

In arrivo nuovi controlli sulle schede di sicurezza delle sostanze chimiche. Saranno coinvolti anche i datori di lavoro definiti utilizzatori a valle. E’ ciò che prevede il programma Reach En Force 5 (REF -5) dell’l’European Chemicals Agency (ECHA). Il 10 gennaio 2017  il comunicato ECHA/PR/17/01  ha dato il via al programma REF-5 adottato a fine 2015, per la verifica della completezza delle schede dei dati di sicurezza (Sds). Le ispezioni, condotte dalle Autorità nazionali degli Stati membri saranno in corso per tutto il 2017, per i settori delle attività lavorative che prevedono controlli sulle Sds e Sds estese (e-Sds): sia per i fabbricanti e importatori, sia per gli utilizzatori a valle, ovvero i datori di lavoro.
In Italia gli ispettori delle autorità nazionali sono l’Istituto Superiore di Sanità e le task force REACh costituite all’interno delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Esse collaboreranno, inoltre, con le Unità Operative territoriali di Salute e Sicurezza sul Lavoro (UOTSSL) e gli ispettori del Lavoro, per valutare se le misure appropriate suggerite nelle Sds dei fornitori vengono rispettate. Per le sostanze pericolose, infatti, i fornitori sono tenuti a fornire maggiori informazioni nelle schede di dati di sicurezza  e sulle etichette.

Il datore di lavoro deve utilizzare queste informazioni per porre in atto misure di gestione dei rischi al fine di garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro.

Nell’ambito del nuovo sistema istituito dal programma REF-5, uno o dei compiti del datore di lavoro (utilizzatore a valle) è quello di verificare l’adeguatezza delle proprie misure di gestione dei rischi chimici con quelle individuate nelle Sds del fornitore e comunicare all’ECHA eventuali difformità nella classificazione. Gli utilizzatori a valle quando ricevono dai propri fornitori una Sds con uno o più scenari di esposizione allegati, devono confrontare le loro condizioni operative e le loro misure di gestione del rischio con quelle riportate nello scenario e stabilire se lo scenario del fornitore copre le loro attività.

La scheda dei dati di sicurezza costituisce un importante strumento di prevenzione rivolto alle realtà dove si utilizzano o siano anche solo depositati prodotti chimici e costituisce il primario veicolo di informazioni da utilizzarsi per la valutazione del rischio chimico, al fine di adottare ulteriori interventi a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Sds è utile anche per verificare in continuo l’adeguatezza delle misure preventive e protettive già in uso e per valutare preliminarmente il rischio legato all’introduzione del nuovo prodotto nel proprio ciclo produttivo. In diversi casi, quando a monte il fabbricante o l’importatore abbia fatto la “Valutazione della Sicurezza Chimica” la Sds deve essere integrata “estesa” (e-Sds) da un apposito allegato contenete gli “Scenari di Esposizione” inerenti le linee guida specifiche per l’utilizzo sicuro nel proprio caso.

L’obbligo riguarda anche le miscele chimiche per le quali a cura del formulatore dovrà essere redatto uno scenario espositivo derivante dalla sintesi di tutti gli scenari inerenti i componenti pericolosi.

Gli ispettori controlleranno, tra le altre cose, se le informazioni presenti estese nelle schede di sicurezza estese siano conformi e coerenti con quelle presenti nelle relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) che i fabbricanti e importatori di sostanze predispongono nell’ambito della registrazione.
Uno degli obiettivi del Progetto REF-5 – si legge nel comunicato ECHA/PR/17/01 è quello di assicurare che i lavoratori che maneggiano sostanze pericolose, particolarmente quelli che hanno a che fare con sostanze molto a rischio, ricevano sufficienti e corrette informazioni di sicurezza. Il progetto, inoltre, ha lo scopo di verificare quanto effettivamente le schede di sicurezza estese sono trasmesse e comunicate lungo tutta la catena di distribuzione, dai produttori agli utilizzatori. Gli ispettori controlleranno inoltre se i lavoratori rispettano realmente le informazioni di sicurezza sul posto di lavoro e collaboreranno con gli ispettori del lavoro per valutare se le condizioni raccomandate per l’operatività e le misure di valutazione dei rischi sono soddisfatte”.


Responsabilità solidale negli appalti, migliora la tutela per i lavoratori

Il Decreto Legge n. 25 del 17 Marzo 2017 ha modificato la disciplina della responsabilità solidale in materia di appalti (L. 276/2003).

Il provvedimento ripristina integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori nei confronti dei lavoratori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

La precedente normativa disponeva che il committente era tenuto a rispondere degli obblighi solo dopo aver intentato l’azione legale sui beni dell’ appaltatore o subappaltatore e aver accertato, quindi, l’effettiva indisponibilità da parte dell’appaltatore. In altre parole il committente era tenuto a pagare il lavoratore solo nel caso in cui l’appaltatore non avesse avuto l’effettiva disponibilità per farlo. Oggi, invece, il committente è tenuto a pagare subito rispondendo tempestivamente alle richieste del lavoratore, non appena è riscontrata l’inadempienza da parte dell’appaltatore.
Solo alla successiva verifica legale dell’effettiva indisponibilità dell’appaltatore il committente potrà rivalersi su di esso per le somme anticipate. Il comma 2 dell’art. 29 della legge 276/2003 oggi, dunque, risulta così modificato:
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote del trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Il Decreto Legge n. 25 del 17 Marzo 2017 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti” è stato pubblicato sul n. 64 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”. Asle c’è

Con altri 14 partner nazionali Asle partecipa alla campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” attraverso Inail focal point nazionale. A metà febbraio è stata deliberata l’adesione alla campagna da parte del Consiglio d’Amministrazione di Asle.

Il programma di adesione prevede, tra l’altro, la realizzazione di un opuscolo informativo sulla movimentazione manuale dei carichi per l’informazione ai lavoratori su come contrastare l’invecchiamento prevenendo le malattie professionali legate all’apparato muscolo scheletrico.

Alla campagna aderiscono anche le associazioni AiFos (Associazione italiana Formatori e Operatori della Sicuezza),  Aias (Associazione professionale italiana Ambiente e Sicurezza), Ciip (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), Psya (Prevenzione e gestione dei rischi psico-sociali) Anses (Associazione nazionale stress e salute), oltre ad istituzioni come il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi, l’Asl di Novara, l’Università europea di Roma, Roma Capitale e aziende: Toyota e Tiger Flex Srl.
Come si legge sul sito Inail “La campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età, coordinata a livello nazionale dal Focal Point Italia rappresentato dall’Inail, si propone scopi di sensibilizzazione e non di divulgazione di strumenti di valutazione. I principali obiettivi sono: promuovere il lavoro sostenibile e un invecchiamento sano e sottolineare l’importanza della prevenzione per tutta la vita lavorativa, fornire sia ai datori di lavoro che ai lavoratori informazioni e strumenti pratici per la gestione della Salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nel contesto dell’invecchiamento della forza lavoro, agevolare lo scambio di informazioni e la condivisione delle buone pratiche sul tema. L’adesione alla campagna, in qualità di partner nazionali, è prevista per aziende, istituzioni, organizzazioni ed associazioni che portino avanti azioni di sensibilizzazione su SSL senza fini di lucro”. Con il programma di adesione approvato il 15 febbraio 2017 Asle ha scelto di esserci.

Per saperne di più vai al link della Campagna.

Il Rlst media il rapporto tra datore di lavoro, medico competente e lavoratori nella valutazione dei rischi

Una guida per sapere tutto sul rapporto tra datore di lavoro, medico competente e rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

La mette a disposizione l’ATS Brianza che nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione – formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definisce con precisione compiti e ruoli di Datore di lavoro, Medico competente e Rls o Rlst nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr).

Sopralluogo dei luoghi di lavoro da parte del medico competente e riunione periodica sono i punti focali dell’impalcatura del programma di Sorveglianza sanitaria che un’azienda è tenuta a redigere. In entrambi i momenti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca una funzione di mediazione importante, perché il suo ruolo si configura come elemento di raccordo tra le esigenze dei lavoratori e l’interpretazione dei loro bisogni in termini di salute e sicurezza, da trasferire in sede di riunione periodica per riparametrare gli interventi previsti nel programma di Sorveglianza sanitaria. Inoltre il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls o Rlst), quando le aziende impiegano meno di 15 dipendenti e, dunque, non sono obbligate per legge a convocare la riunione periodica annuale, ha la facoltà di richiedere al datore di lavoro la programmazione della riunione periodica ed è altresì auspicabile che egli sia presente, insieme al medico competente, durante il sopralluogo degli ambienti di lavoro. Dunque, in materia di valutazione dei rischi il rapporto tra medico competente e lavoratori è mediato dal Rlst che diventa l’interlocutore indispensabile per posizionare la valutazione dei rischi sulle reali esigenze dei lavoratori.
Leggi Guida per le imprese, il Contributo del sistema prevenzionistico aziendale sull’attività del medico competente realizzata dal Comitato Provinciale dell’Asl Monza e Brianza che si può consultare anche sul sito internet di Asl Monza e Brianza.


Avviso alle imprese. Cantieri lombardi e modalità di denuncia

Dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ecco tutto quello che c’è da sapere per essere in regola

La Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha reso noto che a partire dalla denuncia del mese di febbraio 2017, tutti i cantieri aperti in Lombardia dovranno essere obbligatoriamente denunciati mediante inserimento nel portale Edilconnect.

Non sarà pertanto più possibile aggiungere un cantiere sito sul territorio lombardo nella denuncia mensile.
Dal mese di febbraio 2017 anche i cantieri fuori dal territorio lombardo potranno e dovranno essere inseriti in Edilconnect. L’impresa avrà così un unico canale per la denuncia dei cantieri prevista dal C.C.N.L. e non sarà più tenuta a effettuare altra comunicazione a mezzo mail, fax, posta.

Tutti i cantieri inseriti nel portale Edilconnect verranno automaticamente precaricati sul sistema di invio delle denunce telematiche mensili, in modo da garantire la gestione della denuncia della enuncia “per cantiere” ovvero la ricongiunzione delle ore lavorate da ciascun operaio presso il cantiere ove lo stesso ha effettivamente prestato attività.
Al fine di semplificare l’operatività, l’impresa, una volta autenticata sul sistema Ediconnect, si troverà preinseriti tutti i cantieri nei quali risulta presente sulla base delle notifiche preliminari ASL. Questo solo per i cantieri siti in Lombardia. All’impresa sarà inoltre richiesto di confermare o modificare i relativi dati precisando, per ciascun cantiere, se la stessa svolge il ruolo di “impresa principale” o “subappaltatrice”.
Nel solo caso dell’impresa principale, alla stessa verrà richiesto di indicare la filiera dei subappalti secondo modalità semplificate che terranno conto delle informazioni eventualmente già inserite dai subappaltatori.
Nel caso in cui il sistema Edilconnect non rilevi la presenza della notifica preliminare, il cantiere dovrà, in ogni caso, essere aperto inserendo gli estremi della pratica edilizia, seguendo la procedura e indicando una delle seguenti motivazioni:
– cantiere fuori Regione Lombardia
– cantiere non soggetto a notifica
– notifica non inserita dal committente
– altro: motivare
E’ ancora consentito l’utilizzo della dicitura “cantiere generico” solamente per cantieri privati di durata inferiore ai 15 giorni di calendario, fino ad un massimo complessivo di € 5000 di imponibile GNF mensile (limite operativo a partire dal 1 luglio 2017).

All’impresa principale si ricorda che, per una corretta gestione dei dati, occorre che la data di fine lavori presente in Edilconnect venga tempestivamente aggiornata in tutti i casi di proroga e/o anticipazione della stessa. La procedura è necessaria in vista dell’attivazione della sperimentazione sulla “trasferta regionale” che, una volta a regime, consentirà alle imprese di rimanere iscritte alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori.
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