Author Archives: Luisa Rota

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Rischio formaldeide. Un seminario organizzato dal Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano

Il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (Ccp), di Viale Gabriele D’Annunzio 15, a Milano riparte con gli incontri periodici di studio sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 28 settembre alle ore 9.00 con il seminario dal titolo Gestione del rischio chimico e cancerogeno in sanità: focus formaldeide. Il seminario è gratuito e si terrà presso il FAST di Piazzale Morandi 2 – Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Una serie di sperimentazioni su animali e di studi di coorte e caso-controllo – si legge nella presentazione all’evento – hanno indotto lo IARC a riprendere in considerazione la relazione tra insorgenza di neoplasie ed esposizione professionale a formaldeide la cui classificazione a partire dal 1 gennaio 2016 è stata modificata da sospetta cancerogena (categoria 2) a cancerogena (categoria 1B)”. Per ulteriori informazioni http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/.

 

Il ruolo del Rls-Rlst nella valutazione del rischio stress e lavoro correlato

Lunedì 12 settembre 2016 un convegno organizzato “ad hoc” da Cgil, Cisl e Uil Lombardia. A Sesto San Giovanni presso lo spazio MIL in via Granelli 1, dalle 9.30 alle 13, per fare il punto sulle strategie da attuare sul fronte della valutazione dei rischi dello stress lavoro correlato e sulle iniziative di prevenzione da intraprendere  dopo l’approvazione da parte di Regine Lombardia della Linea d’indirizzo La consultazione del Rls nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro. La Linea guida regionale approvata il 30 giugno 2016 è il risultato di un lavoro congiunto tra parti sociali, istituzioni e specialisti. Il convegno dal titolo Stress lavoro correlato. Persona, organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi è rivolto al gruppo dirigente e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Intervengono: Paola Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia, Stefano Gheno, docente di Psicologia delle risorse umane università Cattolica del Sacro Cuore, Raffaele Latocca, coordinatore del Laboratorio Regionale Stress Lavoro Correlato, Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, Maria Rosaria Spagnuolo, responsabile area Salute sicurezza sul lavoro di Assolombarda, Antonio Traficante, direttore Inail Lombardia, Angelo Urso, segretario regionale Uil Lombardia, Massimo Balzarini, segretario regionale Cgil Lombardia.

Locandina con programma

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Campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017, via al concorso “Premio buone pratiche”. C’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi

Scade il 30 settembre 2016 il termine di presentazione degli esempi di buone pratiche sull’invecchiamento attivo messe in atto nei luoghi di lavoro, per la partecipazione al concorso “Premio buone pratiche” nell’ambito della campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri promossa da Eu-Osha, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il concorso è organizzato dall’Agenzia di Bilbao in cooperazione con gli Stati membri e le presidenze del Consiglio dell’UE, per riconoscere contributi eccezionali e innovativi alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro. Nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2016 – 2017 il “Premio buone pratiche” mira a mettere in evidenza esempi significativi di organizzazioni che gestiscono attivamente la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia. Gli esempi di buone pratiche possono essere presentati da ditte individuali e organizzazioni di tutte le dimensioni, enti che offrono formazione, organizzazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati e organizzazioni non governative, servizi regionali e locali per la prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, servizi di assicurazione e altre organizzazioni intermediarie. Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo scaricabile dal link https://www.inail.it/cs/internet/istituto/focal-point-italia/concorso-europeo-buone-pratiche.html ed inviarlo all’indirizzo mail f.grosso@inail.it. Il modulo deve essere compilativo (9000 caratteri, al massimo 5 cartelle) e foto o tabelle o altri materiali devono essere allegati al modulo stesso. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo f.grosso@inail.it. Le candidature saranno valutate in prima battuta dall’Inail, focal point italiano di EU-OSHA. Successivamente i vincitori nazionali parteciperanno al concorso paneuropeo in cui verranno selezionati i vincitori assoluti che riceveranno il premio in occasione di una cerimonia programmata per il mese di aprile del 2017, durante la quale saranno presentati i risultati raggiunti da tutti i partecipanti. Inoltre i dettagli relativi alle buone pratiche premiate saranno riportati in una pubblicazione che sarà ampiamente distribuita in tutta Europa e promossa sul sito web dell’EU-OSHA.

Per saperne di più:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne.html

https://www.healthy-workplaces.eu/it/good-practice-awards.

Campi elettromagnetici: dal 2 settembre 2016 in vigore il nuovo decreto 159/2016. Definiti i parametri per la valutazione dei rischi e la formazione e informazione ai lavoratori

Sarà in vigore da domani 2 settembre 2016 il Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 sui campi elettromagnetici. Il nuovo decreto, infatti, recepisce e attua la direttiva 2013/38/UE sulle disposizioni minime di sicurezza dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e abroga la precedente direttiva 2007/40/CE.

La novità importante per i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda l’informazione e la formazione.

Allo scopo nel testo D.Lgs 81/08 è stato introdotto l’articolo 210 bis, dove si precisa che lavoratori e Rls dovranno ricevere le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Oltre agli obblighi di informazione e formazione le novità introdotte dal decreto attuativo riguardano la protezione dalle esposizione in campi da bassa frequenza e la sorveglianza sanitaria. L’articolo 209 definisce con maggiore chiarezza, anche rispetto all’aggiornamento di giugno 2016 del D.Lgs 81/08, le modalità e i parametri di calcolo da tenere in considerazione per una corretta valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente lavorativo.

Modificati anche gli articoli 206, 207, 209, 210, 211 e 212.

Per saperne di più consulta il testo della legge decreto-legislativo-1-agosto-2016-n-159

La riunione periodica è importante per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco come fare per arrivare preparati

Se ne è parlato il 29 giugno 2016 al seminario dedicato, tenutosi a Milano presso il Centro per la cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Molto interessante l’intervento dal titolo La cassetta degli attrezzi del Rls: la riunione periodica di Tiziana Vai, Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 3 di ATS-Città Metropolitana. La relazione della dottoressa Vai ha messo a fuoco i punti salienti dell’evento riunione periodica, sottolineando per i Rls – Rlst gli aspetti da non trascurare e le azioni da fare, per arrivare preparati all’appuntamento annuale con la riunione periodica, considerata momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale. La riunione periodica, infatti, per le aziende con più di 15 dipendenti è prevista dalla legge, all’art. 35 del D.Lgs 81/08, e ha funzioni consuntive e di programmazione sulla gestione dei rischi e sulle azioni di miglioramento. Durante la riunione, con la relazione sulla sorveglianza sanitaria prodotta dal medico competente si può monitorare l’andamento della Sorveglianza sanitaria, verificando il mantenimento del benessere degli addetti, inoltre si possono valutare e misurare gli accadimenti infortunistici e di malattia professionale rilevati durante l’anno e si può programmare la formazione dei lavoratori in ordine a prevenzione, salute e sicurezza. La riunione annuale è anche il momento per valutare l’insorgenza di nuovi rischi legati a nuove attività e programmare accertamenti sanitari su richiesta.

Ciò che importa per il Rls – Rlst è arrivare alla riunione periodica ben preparati, essere certi che ci siano tutti i soggetti aziendali previsti, assicurandosi di avere abbastanza tempo per discutere e confrontarsi.

E’ utile, nell’arco dell’anno, organizzare i sopralluoghi per verificare gli ambienti di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti. Lo scopo è quello di raccogliere le osservazioni dei lavoratori, le esigenze, gli obiettivi prioritari, anche organizzando incontri informali coi lavoratori, assemblee dove si discutono problemi e sottoporre ai lavoratori appositi questionari per rilevare i loro disagi. Successivamente è utile al lavoro del Rls – Rlst predisporre un piano d’azione dove inquadrare i dubbi da approfondire e i chiarimenti da richiedere per definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari.

Sono queste solo alcune indicazioni che possono tornare utili a chi, nello svolgimento del ruolo di Rls – Rlst, si trova a volte isolato o in difficoltà.

Per approfondire invitiamo a leggere per intero la relazione di Tiziana Vai La cassetta degli attrezzi del Rls. ruolo-rls-e-periodica-tiziana-vai-29-giugno-2016


Malattia professionale e infortunio. Il certificato arriva all’Inail solo per via telematica: si apre la pratica e inizia l’istruttoria

Il certificato di malattia professionale o infortunio arriva all’ Inail esclusivamente per via telematica dal medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale. Questa la novità introdotta dall’art. 21 del D.Lgs n. 151/2015 entrato in vigore a settembre 2015. La circolare del Ministero del Lavoro n. 7348 del 17/03/2016 specifica inoltre che “l’invio deve essere effettuato nell’arco massimo delle 24 ore del giorno successivo dalla prestazione effettuata e che per prima assistenza si intende prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”. Il certificato, dunque, può essere inoltrato da qualunque medico che lavori alle dipendenze di strutture ospedaliere o da un medico di base. Inoltre il certificato medico di malattia professionale e/o infortunio contestualmente alla denuncia di malattia professionale e/o infortunio del datore di lavoro costituiscono la documentazione necessaria perché si attivi l’iter per il riconoscimento di malattia professionale o infortunio presso l’Inail.

Entro cinque giorni dalla ricezione del primo certificato di malattia professionale e/o infortunio il datore di lavoro è tenuto, a sua volta, a inoltrare telematicamente la denuncia di malattia professionale e/o infortunio all’Inail.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un artigiano, l’obbligo di denuncia è in capo allo stesso.

Nello specifico della malattia professionale la cui causa, a differenza dell’infortunio, è lenta e progressiva e può agire anche dopo molto tempo, occorre anche dimostrare che essa è stata contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione. Ovvero deve essere dimostrata la causalità della malattia per motivi professionali. Per mancanza di una definizione di malattia professionale il legislatore ha adottato due tabelle, una per l’industria e l’atra per l’agricoltura, in cui sono elencate le malattie di origine professionale, le lavorazioni che possono provocarle, il periodo massimo entro cui la malattia deve manifestarsi dall’abbandono del lavoro.

L’Inail, ricevuti il certificato e la denuncia di malattia professionale apre la pratica e inizia l’istruttoria del caso. Se si tratta di malattie tabellate si verifica anzitutto che il lavoratore sia stato effettivamente adibito alle mansioni previste dalla tabella e in ogni caso, malattia tabellata o non tabellata, l’Inail richiede documentazione di verifica sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Dal 1988 la Corte Costituzionale con sentenza 179/88 ha introdotto anche la possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale di malattie non tabellate. Anche il lavoratore, dunque, può dimostrare l’origine professionale di una malattia e in questo ambito trovano spazio tutte le malattie di cui il lavoratore è in grado di dimostrare la natura professionale. Resta a suo carico provare l’origine professionale della malattia con elementi probatori che dimostrino l’effettiva esposizione al rischio.

I documenti richiesti dall’Inail per provare la malattia professionale sono i seguenti:

Copia del documento di Valutazione dei Rischi e sue modifiche

Esiti delle visite mediche preventive e periodiche

Copia della cartella sanitaria redatta dal medico competente

Invito a visita del medico legale

Compilazione di appositi questionari secondo la tipologia di malattia

Relazioni del lavoratore sul proprio mansionario

Eventuale ispezione

Visure incrociate con archivi INAIL/INPS per verificare la carriera lavorativa dell’assicurato

Copia del libretto di lavoro

Manuali d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati

Per approfondimenti:

circolare-n-7348-del-17032016

inail-lodi_le-malattie-professionali

Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

Confermata la validità e l’importanza della formazione per la figura del preposto.

L’aggiornamento di giugno 2016 del decreto legislativo n. 81/08 recepisce l’interpello n.16/2015 del 29/12/2015 avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su Requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Il quesito riguarda la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico (d.lgs n. 81/08) e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto a quelli ricadenti sul preposto indicati dall’art. 2 comma 1, lettera e).

La risposta della Commissione, sottolineando come l’individuazione della figura del preposto non sia obbligatoria bensì una scelta del datore di lavoro da effettuarsi in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda, mette in evidenza come esistano casi particolari fra cui il montaggio e lo smontaggio delle opere previsionali, i lavori di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavori che effettuano tale attività, che può anche essere lo stesso datore di lavoro a patto che abbia seguito gli appositi corsi di formazione. In particolare nel testo redatto dalla Commissione si legge “ il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve parteciare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs n.81/08, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37,  co. 7, del d.lgs n.81/08. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs n. 81/08 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 7 del d.lgs n. 81/08, nell’ambito della quale dovranno pertanto essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

Per ulteriori approfondimenti si veda D.lgs n. 81/08 aggiornamenti giugno 2016 – Interpello n. 16 /2015 del 29.12.2015

http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/


Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

La Casa degli Rls, un luogo dove imparare a fare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) condividendo metodi ed esperienze

La Casa degli Rls di Milano ai nastri di partenza. Ieri, mercoledì 29 giugno 2016 al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in viale D’Annunzio, 15 a Milano, erano circa un centinaio i partecipanti al seminario dal titolo Il ruolo degli Rls nella riunione periodica. La maggior parte erano Rls e Rlst, che hanno portato la loro testimonianza e raccontato le proprie esperienze nello svolgimento del ruolo. Grande l’interesse e la partecipazione dimostrati, basti pensare che per presenziare al seminario alcuni Rls sono arrivati da Brescia.

Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano, ha presentato il progetto La Casa degli Rls elaborato dal gruppo proponente con il sostegno delle istituzioni milanesi che hanno aderito al protocollo d’intesa voluto dal comune di Milano per la nascita del Centro per la cultura della prevenzione dei luoghi di lavoro e di vita (Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano, CIIP – Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione).

Quello che intendiamo offrire – ha detto Prosperi – è un luogo dove gli Rls, spesso isolati nella risoluzione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, si possano confrontare raccontando la loro esperienza e al contempo trovare i suggerimenti e le informazioni giuste, grazie anche al contributo di conoscenza messo a disposizione dei nostri partner come ATS e CIIP”.

Si tratta di una sorta di centro di aggregazione per il confronto tra Rls e la loro formazione sui temi specifici che riguardano il mestiere degli Rls. “Il fatto – ha continuato Prosperi – che il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita metta a disposizione un luogo fisico con aule e spazi dove potersi incontrare permetterà di organizzare incontri, seminari e attività di formazione che dovranno partire da proposte concrete degli Rls”.

Si costituirà, infatti, un gruppo di lavoro per l’elaborazione delle idee dove tutti sono invitati a esserci. La casa degli Rls di Milano si pone obiettivi di crescita che includono le aree della città metropolitana con l’intento di fornire strumenti utili a quei lavoratori, gli Rls, che si trovano a dover rappresentare i colleghi nella difesa dei diritti di salute e sicurezza in luogo di lavoro. Quello che è certo è che le tematiche oggetto dei prossimi seminari, ancora tutti da programmare, non intendono sostituirsi alla formazione tecnica e aziendale a cui Rls e Rlst devono per legge presenziare ma andranno nella direzione di costruire percorsi di formazione e informazione su misura, adatti alla costruzione di un metodo di lavoro condiviso per Rls.

Il dibattito in sala è stato coordinato da Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università del Comune di Milano. Sono intervenuti Modesto Prosperi – Rls Comune di Milano, Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana, Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP, Margherita Napolitano – Rls San Raffaele, Elisabetta Piras – Rls di sito per Expo Milano 2015 e Giorgio Ortolani di Filcams – Cgil.

Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2016. Nel frattempo Rls e Rlst potranno usufruire dei materiali prodotti nella seduta di mercoledì 29 giugno 2016, che saranno inviati dalla segreteria organizzativa a tutti i partecipanti. Saranno forniti anche dati e grafici, oltre all’elenco dei siti internet utili da consultare per gli Rls.

Per saperne di più: http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/.

La Casa degli Rls nasce a Milano al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di viale D’Annunzio

Mercoledì 29 giugno 2016 dalle 9.30 alle 13.00 in viale Gabriele D’Annunzio al 15, presentazione del nuovo progetto La Casa degli Rls al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano. Contestualmente si svolgerà il seminario dal titolo “Il ruolo del Rls nella riunione periodica”.  Partecipano all’iniziativa alcuni partner che hanno dato origine al progetto del Centro per la cultura della prevenzione: i rappresentanti del Comune di Milano e quelli dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana) che presenteranno dati inediti.

Il seminario – si legge nella locandina di presentazione – vuole essere l’occasione per presentare il progetto La Casa degli Rls proposto al Centro da un gruppo di Rls milanesi, al fine di individuare un luogo dove trovare nuove opportunità per lo sviluppo del proprio ruolo”.

La partecipazione al seminario è gratuita. Programma e iscrizioni all’indirizzo http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/

Il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano nasce nel 2014 con la delibera del Consiglio comunale del 14 novembre 2014 Linee guida per il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Il 16 dicembre 2014 il Comune sottoscrive un protocollo con gli enti che istituzionalmente si occupano di sicurezza: Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano. E’ del 19 dicembre 2014 l’accordo di collaborazione operativo con la Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione (CIIP). A gennaio 2015 il Comune, i soggetti istituzionali e la CIIP costituiscono un gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ciascun ente e dal rappresentante della CIIP. L’inaugurazione della sede del Centro in viale Gabriele D’Annunzio, 15 è del 28 aprile 2015.

Successivamente, al protocollo d’intesa costitutivo del 16 dicembre 2014 aderiscono altre realtà cittadine: Cgil, Cisl e Uil, AISOM, Assimpredil Ance Lombardia, Assolombarda, Confapi Industria, Confcommercio, CNA, Unione Artigiani della provincia di Milano, Camera di Commercio, Fondazione Ca’Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (Clinica del Lavoro).

La costituzione del Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita rappresenta l’avvio di una collaborazione attiva tra le istituzioni milanesi che operano in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita per la creazione di un centro documentale che diventi punto di accesso e di riferimento per i cittadini, i lavoratori, le imprese e le scuole che vogliano approfondire la conoscenza della materia. Le attività proposte riguardano principalmente la promozione di convegni e seminari, mostre, workshops, eventi, laboratori, spettacoli realizzati sia da parte delle istituzioni sia da parte delle associazioni scientifiche e professionali attive nel campo.

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