Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

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Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

Luglio 7, 2016
Luisa Rota

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L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

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