Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

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Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

Luglio 14, 2016
Luisa Rota

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Confermata la validità e l’importanza della formazione per la figura del preposto.

L’aggiornamento di giugno 2016 del decreto legislativo n. 81/08 recepisce l’interpello n.16/2015 del 29/12/2015 avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su Requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Il quesito riguarda la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico (d.lgs n. 81/08) e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto a quelli ricadenti sul preposto indicati dall’art. 2 comma 1, lettera e).

La risposta della Commissione, sottolineando come l’individuazione della figura del preposto non sia obbligatoria bensì una scelta del datore di lavoro da effettuarsi in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda, mette in evidenza come esistano casi particolari fra cui il montaggio e lo smontaggio delle opere previsionali, i lavori di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavori che effettuano tale attività, che può anche essere lo stesso datore di lavoro a patto che abbia seguito gli appositi corsi di formazione. In particolare nel testo redatto dalla Commissione si legge “ il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve parteciare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs n.81/08, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37,  co. 7, del d.lgs n.81/08. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs n. 81/08 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 7 del d.lgs n. 81/08, nell’ambito della quale dovranno pertanto essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

Per ulteriori approfondimenti si veda D.lgs n. 81/08 aggiornamenti giugno 2016 – Interpello n. 16 /2015 del 29.12.2015

http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/


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