Author Archives: Luisa Rota

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Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Gli infortuni con scale portatili accadono per uso scorretto. Qui la guida per utilizzare l’attrezzatura in sicurezza

Le scale portatili sono attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Vengono impiegate da milioni di persone e comportano rischi elevati di incidenti. Gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro. Studi recenti hanno dimostrato che l’80% degli incidenti è dovuto all’uso non corretto delle attrezzature mentre il rimanente 20% è imputabile a difetti delle scale.

Circa un terzo degli incidenti avviene sui luoghi di lavoro dove per l’uso diffuso delle scale portatili nei cantieri, il comparto dell’edilizia la fa da padrone. Negli infortunati la maggior parte delle lesioni riportate interessa gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza. Tuttavia anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravita.

Gli incidenti riguardano principalmente la stabilita nell’uso dell’attrezzatura e la resistenza strutturale della scala rispetto al comportamento dell’utilizzatore e alle ripetute sollecitazioni.

Le scale portatili presenti sul mercato sono molteplici e riconducibili principalmente a due tipologie:

· scale in appoggio

· scale doppie

Le correlazioni tra le cause e gli incidenti evidenziano soprattutto problemi di slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio e instabilità al ribaltamento per le scale doppie.

I materiali di cui sono costituite principalmente le scale portatili sono le leghe di alluminio, l’acciaio e il legno, con altezze, tra quelle di uso più comune, che vanno dai 2 ai 5 mt. circa per le scale doppie in posizione chiusa, 5 mt. circa per le scale in appoggio e 8  mt. circa per le scale trasformabili, a sfilo sino a 15 mt.

Tutte le scale devono rispondere alle norme UNI EN 131/D.Lgs 81/08.

Le scale in appoggio

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale in appoggio sono quattro:

· instabilità per slittamento alla base

· instabilità per slittamento laterale in sommità

· instabilità per rotazione intorno a un montante

· instabilità per rovesciamento all’indietro

Le buone prassi raccomandano che per conferire alla scala una maggiore stabilità rispetto allo slittamento alla base è indispensabile avere un angolo di inclinazione della scala più alto possibile senza superare 75° (65°-75°) per non incorrere nell’instabilità alla rotazione all’indietro intorno alla base dei due montanti. Essendo inoltre la stabilità funzione del peso della scala, del peso della persona, dei coefficienti d’attrito agli appoggi, va da sé che creando vincoli alla base e in sommità, e limitando il carico sui gradini escludendo gli ultimi tre, circa 75 cm. dal punto più alto per scale di 4-5 metri, si realizzeranno le condizioni ideali per un uso in sicurezza della scala. Non trascurabili sono anche le azioni, per slittamento laterale in sommità e per rotazione intorno ad un montante, che si manifestano spesso quando il lavoratore, pur avendo il baricentro entro la base d’appoggio della scala, tira a sé o spinge qualche oggetto come ad esempio funi o cavi oppure usa un trapano o una sega con movimento laterale, o quando l’utilizzatore pone il suo baricentro fuori dalla base d’appoggio della scala determinando con gli stessi movimenti una rotazione intorno ad un montante. E’ utile ricordare che la scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo sempre che sporga almeno 1 mt. oltre il livello di accesso. Esistono in commercio diversi accessori che, se non in dotazione alle scale più comuni, limitano le instabilità sopra accennate. Tra questi i più utilizzati sono i tamponi in pvc da innestare sui montanti in appoggio e le barre stabilizzatrici orizzontali che riducono al minimo lo spostamento laterale.

Le scale doppie

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale doppie si possono ricondurre in linea di massima all’instabilità per ribaltamento laterale. Un uso corretto delle scale doppie impone che le scale

· non siano più lunghe di 5 mt.

· non siano utilizzate per accedere a piani di lavoro

· non vengano utilizzate da più persone

· la sosta sui due gradini o pioli più alti non sia eseguita senza piattaforma e guarda-corpo

Con stabilità di una scala doppia al ribaltamento laterale s’intende la capacità della scala a opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento attorno a un’asse passante alla base di due montanti laterali, uno relativo al tronco di salita e l’altro relativo al tronco di supporto, considerato come asse di rotazione. Per migliorare la stabilità delle scale doppie possono venir utilizzate le barre stabilizzatrici da innestare alla base dei montanti con piedini antiscivolo.

Durabilità

La durabilità di una scala portatile può essere definita come la capacità di questa a conservare i previsti requisiti di resistenza, stabilità, funzionalità e sicurezza, durante tutta la vita operativa attesa, senza richiedere manutenzione straordinaria e ripristino.

Una scala portatile è composta da diversi elementi collegati fra di loro. Tali collegamenti oltre ai requisiti di resistenza e funzionalità devono mantenere durante l’uso i giochi previsti in fase di progetto o comunque essi devono essere tali da rimanere entro tolleranze funzionali atte a garantire la stabilità della scala in condizioni di sicurezza.

Ad esempio, l’ovalizzazione dei fori delle cerniere di collegamento dei montanti di una scala doppia crea un disallineamento dei tronchi di salita e di supporto, con conseguente appoggio della scala sul piano su tre montanti anziché su quattro. In tale condizione, durante la salita dell’operatore e durante l’uso, la scala può presentare sia dei movimenti longitudinali e laterali, e sia di oscillazione, tali da minare la stabilità della stessa. Per quanto concerne le scale in appoggio, con particolare riferimento a quelle a più tronchi, una maggiore flessione sotto carico potrà derivare dalla deformazione delle interfacce di giunzione fra i vari tronchi, soprattutto se la scala è stata realizzata con i montanti aventi profili a “C”.

Chiedere il Rlst di Asle è facile, ecco come fare

Operativi sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e relative province, i Rlst di Asle sono a disposizione per tutte quelle imprese dove non è stato eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori aziendale (Rls).

Per ottenere l’assistenza di un Rlst di Asle bisogna collegarsi al sito www.asle-rlst.it, cliccare su “Modulistica” e fare il download dei degli appositi moduli di richiesta:

lettera di incarico Rlst di Asle
• lettera di incarico apertura cantiere
Occorre compilare entrambi i moduli con le informazioni richieste, riempiendo tutti i campi.

La lettera d’incarico Rlst di Asle è la richiesta da parte dell’azienda del servizio Rlst di Asle.

Va compilata su carta intestata dell’impresa scrivente e indirizzata tramite raccomandata alla sede dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, via Newton, 3 – 20148 Milano.

Per questa comunicazione si possono utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata

info@pec.asle.it e l’indirizzo e-mail info@asle.it, oppure il fax al numero 02.48707068.

È importante che sulla lettera d’incarico Rlst di Asle siano ben visibili le firme di tutti i lavoratori, i quali saranno così informati del fatto che il loro Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori sarà un Rlst di Asle, ovvero un Rls territoriale messo a disposizione dall’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La lettera d’incarico Rlst di Asle va conservata con la risposta su carta intestata che gli uffici Asle-Rlst inviano all’azienda, per documentare l’avvenuto inserimento nel data base di Asle-Rlst del nominativo aziendale. In questo modo

quando non si conosce ancora il nominativo del Rlst competente per territorio per un determinato cantiere, sul Pos, nell’apposito spazio dedicato al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, l’impresa potrà scrivere semplicemente “Asle-Rlst” ed, eventualmente, esibirà la lettera di incarico Rlst di Asle con la risposta ricevuta dagli uffici dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza all’atto dell’iscrizione.

La lettera di incarico apertura cantiere è la comunicazione a Asle-Rlst dell’apertura di un cantiere da parte dell’impresa. Va compilata per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede dell’Associazione al numero 02.48707068 oppure all’indirizzo e-mail info@asle.it. Fare la comunicazione di apertura cantiere è importante perché solo così si attiva la procedura operativa per far sì che il Rlst competente per territorio contatti l’impresa. Fissando l’appuntamento, nel giorno prestabilito il Rlst di Asle potrà, così, verificare la situazione sicurezza del cantiere stesso e visionare la documentazione relativa.

Attenzione, anche questa lettera va compilata su carta intestata dell’impresa richiedente e deve contenere l’indicazione precisa dell’indirizzo del nuovo cantiere e il nominativo con numero telefonico di un referente o di un responsabile dell’impresa per il cantiere in oggetto.

La comunicazione di apertura cantiere va fatta per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede Asle-Rlst dieci giorni prima dell’apertura del cantiere, come previsto dall’art. 100 comma 4, del D.Lgs 81/08.

In questo modo il contatto da parte del Rlst di Asle per la definizione dell’appuntamento di prima visita sarà tempestivo e sicuro.

Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro, in arrivo un nuovo campo di applicazione per i Rlst di Asle

Entro il 1° luglio 2016 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva EMF) che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Dal Governo italiano un passo avanti è stato fatto il 2 maggio 2016 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE.

Il testo prevede modifiche al D.Lgs n. 81/2008 nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, sulla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. La Direttiva EMF limita anzitutto le esposizioni massime fissando i valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari, specificando che i VLE relativi agli effetti sanitari devono sempre essere rispettati. Si sottolinea poi l’importanza della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, specificando che per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.

Per chi si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori come i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori Rlst di Asle per gli edili, e più in generale per tutti coloro che nel luogo di lavoro svolgono la mansione di Rls si segnala che la Direttiva si occupa anche di formazione informazione dei lavoratori (art. 6), di consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 7) e di sorveglianza sanitaria (art. 8).

La Commissione Europea ha nel frattempo editato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, per aiutare i datori di lavoro a ottemperare gli obblighi previsti dalla Direttiva EMF e che a breve saranno recepiti anche dalla legislazione italiana.

Per approfondire visiona la documentazione.

direttiva-201335ue

commissione-europea_guida_campi_elettromagnetici

Più tutela per i lavoratori delle costruzioni. La Commissione europea propone l’inserimento del limite di soglia all’esposizione della silice cristallina respirabile a 0.1mg/mc

Un passo avanti per la salute e sicurezza dei lavoratori europei. Il 13 maggio scorso la Commissione Europea ha pubblicato il testo proposto per la revisione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. La Commissione propone di rivedere i valori limite di esposizione per 13 agenti chimici e di ridurre i valori limite di esposizione professionale a sostanze cancerogene. L’aggiornamento più importante coinvolge direttamente il settore delle costruzioni e fa rientrare nell’elenco di sostanze, preparati e processi cancerogeni, l’esposizione a polveri di silice libera cristallina con un valore limite pari a 0.1 mg/mc. Come è risaputo le polveri di silice libera cristallina sono contenute negli inerti, nei cementi, si libera nei processi di produzione di mattoni, ceramiche, pietre, e questa nuova indicazione comporterà un sostanziale aggiornamento delle procedure di valutazione dell’esposizione, delle misure di prevenzione e non ultimo della compilazione del registro degli esposti. “Grazie a uno specifico accordo sottoscritto dalle parti sociali – si legge nel comunicato stampa della Commissione europea – alcune imprese tengono adeguatamente sotto controllo la concentrazione nell’aria di questa sostanza chimica, che resta tuttavia una delle principali cause della silicosi (malattia polmonare) e del tumore polmonare professionale. La proposta della Commissione intende tutelare i lavoratori in tutta l’UE, compresi quelli del settore delle costruzioni nel quale è occupato quasi il 70% di tutti i lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile”. La proposta di modifica della Commissione stima di salvare centomila vite umane nei posti di lavoro nei prossimi 50 anni. La definizione del testo di legge dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei a cui seguirà la trasposizione negli ordinamenti nazionali con un tempo previsto in due anni. “La proposta – continua il comunicato –  si fonda su dati scientifici e giunge al termine di un ampio dibattito che ha coinvolto ricercatori, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro. L’introduzione di questi valori limite determinerà un minor numero di casi di tumori professionali”.

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160513_protezione_rafforzata_sostanze_cancerogene_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_it.htm

 


Rischio amianto. Oggi i più esposti sono i lavoratori dell’edilizia

Oggi i lavoratori più esposti al rischio da amianto sono gli addetti alle bonifiche dei materiali con amianto che rientrano nella categoria degli edili. In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/08 Titolo XIX, Capo III, sono stati messi a punto percorsi formativi finalizzati alla salvaguardia della salute dei lavoratori. Compito di Rls e Rlst dell’Edilizia è anche quello di vigilare affinché tutte le misure di prevenzione, salute e sicurezza vengano attuate dalle aziende e dai lavoratori addetti. Inoltre il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori può visionare attentamente i luoghi di rimozione e bonifica accertandosi che non permangano esposte tracce di materiale negli ambienti di lavoro. Il materiale così disperso, infatti, potrebbe essere inalato dai lavoratori non addetti alle operazioni di bonifica che normalmente non indossano i dispositivi di protezione previsti per la prevenzione all’ esposizione amianto.

Un seminario rivolto agli Rls per approfondire il loro ruolo nella valutazione della gestione del rischio amianto lo ha organizzato il Centro di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano giovedì 5 maggio 2016 presso la sede di Viale D’Annunzio,15 in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto (Aiea) e il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio.

Autorevoli e qualificati gli interventi dei relatori. Dopo l’introduzione di Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università Comune di Milano e la presentazione di Fulvio Aurora dell’Aiea, sono intervenuti Aldo Todaro della Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” che ha illustrato le patologie collegate all’esposizione all’amianto. Dal 2009 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha riconosciuto due nuove patologie professionali da denunciare: le neoplasie alla laringe e le neoplasie ovariche, che si aggiungono al cancro al polmone e mesotelioma. Arrigo Tassi e Battista Magna dell’Ats Milano – Città Metropolitana hanno spiegato il ruolo svolto dall’Ats riguardo il rischio amianto. Nel 2015 sono stati effettuati 6260 interventi in materia di amianto, oltre all’attività di formazione rivolta agli addetti di bonifica realizzata in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Milanese (Esem). Inoltre, solo nella città di Milano l’Ats ha censito più di 6mila siti con materiali contenenti amianto. Molti di questi sono stati bonificati nel tempo con la rimozione di più di 42mila tonnellate di amianto.

Tiziana Tarroppio dell’Inail Direzione regionale Lombardia ha illustrato l’iter per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e della malattia professionale.

Tra gli Rls relatori: Michele Michelino del Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, Margherita Napoletano del Coordinamento Rls sanità milanese e Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano. I numerosi contribuiti hanno fornito informazioni utili alla platea dei Rls, da utilizzare nell’individuazione e gestione del rischio amianto.

In Lombardia, secondo i dati dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente nel 2012, data dell’ultima  mappatura amianto effettuata da  Arpa Lombardia, restavano da rimuovere oltre 2milioni di metri cubi di amianto, contro 2,8 milioni del 2007. Nel lasso di tempo considerato le bonifiche effettuate hanno prodotto complessivamente una riduzione pari al 27% dovuta alle operazioni di bonifica attraverso rimozioni, demolizioni e, in piccolissima parte, incapsulamenti del materiale.

Per chi volesse approfondire, gli atti del convegno del 5 maggio 2016 sono pubblicati sui siti della del Centro di cultura e prevenzione http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/ e della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip) http://www.ciip-consulta.it/

Interessanti anche i dati pubblicati da Arpa Lombardia all’indirizzo http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/index.asp.

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di protezione collettiva, per un uso sicuro dei parapetti provvisori

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Attenzione, utilizza il guardacorpo giusto per ogni situazione

Nelle costruzioni vengono utilizzate due tipologie di parapetti provvisori: quelli tradizionali, realizzati in cantiere di in legno o acciaio e quelli prefabbricati, di varie tipologie, da assemblare sul posto. L’utilizzo di questi ultimi si sta diffondendo sempre più anche perché tali attrezzature sono relativamente facili e rapide da installare e soprattutto si adattano a più situazioni, consentendo il montaggio su differenti tipi di supporto con vari sistemi di fissaggio.
In particolare per i lavori di manutenzione su coperture, i parapetti provvisori prefabbricati costituiscono la principale alternativa alla predisposizione di un ponteggio completo contornante tutta la copertura. Inoltre, l’utilizzo di questi sistemi costituisce un migliore adempimento all’art. 112 del D.Lgs. 81/08 il quale recita che “le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e secondo la regola d’arte”. Le norme di prevenzione vigenti prescrivono la priorità dell’adozione di misure di protezione collettiva come i parapetti, le reti di sicurezza, i ponteggi, rispetto a quelle individuali: L’art. 148 del decreto 81/08 specifica che prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Dunque, la valutazione dei rischi deve essere fatta in modo completo e approfondito. In questi casi per una corretta valutazione dei rischi è opportuno verificare i seguenti punti:
– tipologia e durata del lavoro da svolgere
– tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta ecc…)
– altezza di caduta massima
– carichi massimi di impatto di un corpo in fasce di scivolamento e caduta (carichi dinamici)
– traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

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