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Aumentano i casi di infortuni mortali in edilizia rispetto al 2014

Dopo un decennio positivo in cui il numero degli infortuni mortali sul lavoro ha continuato a scendere, il 2015 si pone decisamente in controtendenza con un aumento dei casi. Il settore delle costruzioni è il più colpito e registra il numero più alto di vittime: 69 morti, il 15% del totale degli infortuni mortali del settore industria.  A dirlo è l’Osservatorio Vega Engineering di Mestre (VE) che ha analizzato i dati Inail al 31 dicembre 2015. Complessivamente è emerso che per la prima vota dal 2006 le morti sul lavoro in Italia sono in aumento. In particolare, nei primi otto mesi del 2015 le persone coinvolte sono state 752, 100 in più rispetto alle 652 vittime dello stesso periodo nel 2014.

Secondo l’analisi dell’Osservatorio Vega l’incidenza dei casi di morte sul lavoro colpisce maggiormente il Centro Italia con il 31,3%, a seguire il Sud con il 24,5%, il Nord-ovest con il 23,8% e il Nord–est con il 12%. Le isole fanno registrare un’incidenza dell’8,4%.

Nel comprensorio Asle per le provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza i casi di morte sul lavoro risultano così classificati: provincia di Lodi 8 morti su 96.945 occupati (dati ISTAT 2013) che con un indice di incidenza dell’82,5 si colloca al 10° posto nella graduatoria delle province d’Italia in base all’indice di incidenza per milione; provincia di Milano, 35 morti su 1.415.422 occupati, con il 24,7 è all’88° posto; infine la provincia di Monza e Brianza con 6 morti su 389.375 occupati pari al 15,4 è al 101° posto nella graduatoria delle provincie italiane per indice di incidenza.

Cadute dall’alto, per l’Inail è al 21% l’incidenza sul totale degli infortuni

Nel decennio 2005 – 2014 l’andamento infortunistico mortale per cadute dall’alto ha fatto registrare una diminuzione significativa passando dal 33 – 31% al 20 – 21%. A dirlo è Giuseppe Semeraro dell’ufficio Consulenza Tecnica per l’Edilizia (CTE) dell’Inail intervistato a ottobre 2014 dal quotidiano online www.puntosicuro.it. Il CTE dell’Inail ha analizzato circa 100 sentenze di Cassazione degli ultimi 10 anni che riguardavano fatti afferenti i cantieri. Da questa ricerca emerge che mentre a livello infortunistico la caduta dall’alto incide per il 21%, i fatti che arrivano in Cassazione e riguardano la caduta dall’alto incidono per la metà dei casi trattati. Inoltre nonostante nel decennio in questione sia stata rilevata una riduzione degli infortuni mortali, nei cantieri si continua a registrare qualcosa come una cinquantina di morti. L’indagine Inail ha voluto anche identificare le maggiori cause di infortunio da caduta dall’alto ed è stato rilevato che del 50% dei casi d’infortunio arrivati in Cassazione emerge quanto segue

– per caduta da ponteggio fisso: 31%

– per assenza di protezione nelle aperture o protezioni inadeguate nelle aperture dei solai e aperture dei muri: 19%

– per problemi sulle coperture in tema di lucernari fragili: 19%

– per cadute da ponti mobili: 21%, di cui il 12% da trabattelli o ponti su ruote e il 2% da ponti su cavalletti.

La maggior parte di questi accadimenti riguardano infortuni anche mortali e spesso derivano dalla mancata applicazione di norme basilari e dalla sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori.

La maggior parte degli infortuni da caduta dall’alto riguarda i lavori di manutenzione, dove l’abitudinarietà spesso contribuisce a far diminuire il livello di percezione del rischio. E il rischio aumenta là dove vengono effettuati più interventi e le condizioni climatiche sono più severe. Non a caso il 65% degli infortuni avvenuti su tetti e terrazze è concentrato al Nord Italia. Oggi per indagare le cause degli infortuni e le dinamiche degli accadimenti avvenuti, l’Inail dispone anche del sistema di sorveglianza Infor.MO, attivato con l’obiettivo di monitorare le cause degli infortuni per ricavarne indicazioni utili ai fini delle azioni di prevenzione da mettere in campo. A costruire la banca dati di Infor.MO contribuiscono Inail e Regioni, oltre alle Asl con le proprie specifiche rilevazioni.

Le reti di sicurezza salvano la vita quando si decide di non allestire il ponteggio

La casistica degli incidenti da imputare ad una scarsa valutazione della tenuta delle strutture di copertura, lastre di eternit o vetroresina, è piuttosto ampia. Causata, troppo spesso, da inadempienze da parte degli operatori.

Le reti di sicurezza, per esempio, costituiscono l’attrezzatura che permette di prevenire incidenti e cadute dall’alto ai lavoratori ma non trovano ancora grande riscontro di impiego da parte delle imprese. Le si dovrebbe utilizzare dove ci sono rischi come nelle bonifiche amianto delle coperture o nel rifacimento delle orditure secondarie dei tetti in legno delle costruzioni rurali, soprattutto per porticati, fienili, stalle e spazi per l’allevamento.

Se l’allestimento di ponteggi per queste tipologie di lavoro è da ritenersi antieconomica, le reti di sicurezza costituiscono una risposta al problema sia per la facilità di posa sia per l’efficacia garantita da questa protezione collettiva che presenta ridotte ripercussioni sul lavoratore in caso di caduta. Ovviamente le reti non devono essere utilizzate se lo spazio vuoto sottostante è limitato oppure se esiste un rischio di caduta di materiale che ne potrebbe causare un sicuro danneggiamento. Evidenziati, dunque, i limiti del loro utilizzo si può affermare che le reti rappresentano una buona soluzione come dispositivo di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, ovvero nei lavori in quota.

Le reti non sono sottoposte a marcatura CE specifica ma, in ogni caso, fanno riferimento in modo generico all’art. 123 del D.Lgs. 81/08 e, per la classificazione per Classe e Sistema, alle norme UNI-1263-1. la Classe distingue la larghezza della maglia e l’energia assorbita (Classe A1, A2, B1, B2) e il Sistema indica la tipologia del supporto della rete e l’impiego: orizzontale o verticale. Esistono quattro tipologie di sistemi: Sistema S,T,U,V.

Sistema S è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale e alla quale vengono collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell’area di lavoro generalmente interna alla struttura da proteggere. Le reti di sicurezza del Sistema S devono avere una superficie minima di 35 mq e lato corto non inferiore a 5 m.

Sistema T è la rete di sicurezza attaccata a sbalzo, su telaio metallico di supporto, per utilizzo orizzontale, con un minor sviluppo superficiale rispetto al Sistema S e si presenta come una mensola agganciata alla parete esterna del corpo di fabbrica.

In riferimento invece ad una possibile alternativa per la protezione da caduta dall’alto, citiamo il Sistema U come rete di sicurezza attaccata a una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale (guardacorpo). Essa può avere o non avere un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata e agganciata all’intelaiatura di sostegno tramite idonea fune o cinghia.

In ultimo il Sistema V è la rete di sicurezza con fune sul bordo attaccata a un sostegno a forca. E’ a installazione verticale e protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due piani.

Bando ISI 2015. Incentivi dedicati alle imprese che investono in sicurezza. 45.132.300 euro assegnati alla Lombardia

L’Inail mette a disposizione 276 milioni di euro a fondo perduto per le imprese che investono in sicurezza. Il bando ISI 2015 è stato pubblicato dall’Istituto il 21 dicembre 2015. La somma rappresenta la sesta tranches di un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro stanziato dall’Istituto a partire dal 2010. Per l’anno 2016 alla Lombardia sono stati assegnati 45.132.300 euro.

La novità più interessante del Bando ISI 2015 riguarda l’introduzione di uno specifico asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

I fondi vengono assegnati fino ad esaurimento dei budget regionali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Le aziende interessate potranno inserire le proprie domande dal 1 marzo al 5 maggio 2016 nella sezione “Accedi ai servizi” sul portale Inail.

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Si può accedere agli incentivi presentando tre tipologie di progetti: quelli di investimento volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, quelli per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e quelli di bonifica da materiali contenenti amianto.

Nello specifico i progetti ammessi al finanziamento sono:

Progetti di investimento

– Ristrutturazione e/o modifica strutturale impiantistica degli ambienti di lavoro

– Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature marcate CE

– Modifiche del layout produttivo

– Sostituzione/adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996

Vengono finanziati interventi relativi alla riduzione o eliminazione di fattori di rischio quali:

– Bonifica amianto (escluso mero smaltimento)

– Agenti chimici cancerogeni

– Agenti chimici pericolosi

– Movimentazione manuale dei carichi – Movimenti e sforzi ripetuti

– Vibrazioni trasmesse al corpo intero

– Vibrazioni al sistema mano – braccio

– Rumore

– Incendio, esplosione ed emergenze

– Rischio elettrico

– Altro

Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

– Adozione di un sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro certificato OHSAS 18001 o previsto da altri accordi

– Adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme all’art. 30 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Il contributo consiste in un conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro. Non è previsto un limite minimo di spesa non per imprese fino ai 50 lavoratori.

La domanda deve essere presentata in via telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata. Dal 1 marzo al 5 maggio 2016, sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese avranno a disposizione una procedura

informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli avvisi regionali.

Dal 12 maggio 2016 le imprese, la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo per l’inoltro on-line della domanda. Successivamente le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo che deve essere effettuato utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda. A partire dal 19 maggio 2016 saranno comunicati la data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico.

Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il contact centre 803164 (gratuito da rete fissa) o cliccare su http://www.inail.it/– Incentivo ISI.

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Inail: finanziamenti alle imprese e sconto per prevenzione 2015. Prima scadenza, 29 febbraio 2016

Con il “bando Isi” 2015, l’Inail mette a disposizione oltre 276 milioni di euro, ripartiti su singoli budget regionali, per la realizzazione di progetti di investimento, l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e la rimozione di materiali contenenti amianto dagli ambienti di lavoro. Il contributo, a fondo perduto è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto fino a un massimo di 130.000 euro. Lo “sconto per prevenzione”, OT24, invece, prevede una riduzione del premio assicurativo alle aziende con dipendenti, attive da almeno un biennio, che abbiano realizzato, nell’anno precedente alla richiesta, interventi di prevenzione per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande per il bando Isi 2015 dovranno pervenire entro il 5 maggio 2016 e quelle per l’OT24 entro il 29 febbraio 2016.

Ulteriori informazioni: http://www.inail.it/

Campagna Etiledil: prevenire il rischio infortuni in cantiere si può, sì anche alla riduzione del premio Inail

La campagna di sensibilizzazione Etiledil proposta alle imprese edili da Asle in collaborazione con Asl Milano consente di ottenere la riduzione del premio Inail 2016, previa compilazione del modello Inail OT 24, la cui domanda va presentata entro il 29 febbraio 2016.
Con la divulgazione dell’opuscolo Etiledil , infatti, si possono conoscere le informazioni essenziali sul comportamento da adottare nei confronti dell’assunzione di bevande alcoliche al fine di prevenire i rischi. L’informazione sui rischi ai lavoratori per la tutela della loro salute e sicurezza è un compito affidato dalla legge a Rlst e Rls. Per questo motivo Asle propone un’efficace campagna di sensibilizzazione sui rischi derivanti dall’ assunzione di bevande alcoliche da parte dei lavoratori. Per saperne di più vai a https://www.asle-rlst.com/top-menu/pubblicazioni/etiledil-alcool-sicurezza/ . I contenuti dell’opuscolo Etiledil sono validati scientificamente dall’autorità sanitaria. In questo modo, attraverso la promozione di un’informazione corretta e qualificata Asle fa prevenzione dei rischi per i lavoratori sui cantieri. E’ noto che nel settore edile l’assunzione di bevande alcoliche, oltre a essere causa di importanti e invalidanti malattie, è ritenuta una delle cause di infortunio.
Il Progetto Etiledil nei cantieri è iniziato a novembre 2014. Sino ad oggi sono 62 le imprese coinvolte. Sono stati raggiunti 798 lavoratori a cui sono stati distribuiti l’opuscolo Etiledil accompagnato dallo strumento del regolo cartonato, per misurare il tasso di alcolemia nel sangue. L’iniziativa è stata condotta dagli Rlst di Asle che hanno gestito l’informativa in un’apposita riunione di cantiere. I lavoratori coinvolti hanno compilato due questionari ciascuno, uno prima della lezione e uno in conclusione, le cui risposte saranno sottoposte alla valutazione dell’autorità sanitaria Asl Milano. Chi fosse interessato ad attivare presso la sua impresa il progetto Etiledil può farlo, telefonando al n. 02.48712452 per fissare un appuntamento.
Tutto quello che c’è da sapere per la corretta compilazione della domanda OT 24 al fine di ottenere la riduzione del premio è qui. Scarica i files

Modello OT-2016_guida-alla-compilazione

Modello OT-24-2016_domanda

Rischi da lavori edili in spazio pubblico: interferenze e viabilità

La mancata gestione delle interferenze dei cantieri nel contesto urbano e viabilistico è fonte di incidenti e infortuni. La causa di tutto ciò sono le inadempienze che stanno all’origine del fenomeno. Ci preme qui richiamare, in ogni caso, gli aspetti principali da valutare in sede di elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) e di un Piano operativo di sicurezza (POS), soprattutto in considerazione del fatto che per lavori di recupero del costruito e di manutenzione straordinaria, le aree di cantiere risultano molto ridotte e spesso con elevate difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti di materiali. Ne deriva un alto grado di interferenza con la viabilità stradale e gli spazi adiacenti, in un contesto in cui si evidenziano gravi carenze nelle procedure di carico e scarico e nella cartellonistica segnaletica. La strada, infatti, spesso è anche l’area di cantiere. Il ricorso a macchine operatrici, muletti, autobetoniere, carrelli elevatori, che nella movimentazione dei carichi sostituiscono le gru, pone seri problemi nella gestione delle interferenze e nella prevenzione dei rischi infortuni. Tre i casi su cui occorre puntare l’attenzione: la movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature; gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni; i fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni.

Movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature

Quando la breve durata degli interventi edilizi o l’indisponibilità dell’area per l’alloggiamento di una gru o per deposito materiali non ci permettono di considerare adeguato il ricorso a tradizionali macchine operatrici di movimentazione dei carichi, è utile valutare attentamente le opportune alternative. Le attrezzature più utilizzate sono in gran parte costituite da auto scale, argani e paranchi, elettrici o manuali, e macchine come il carrello elevatore. Su argani e paranchi si veda l’Elmetto giallo n. 7 http://www.lelmettogiallo.it/riviste/numero-07/arganello-ecco-come-usarlo-in-sicurezza/, mentre qui preme evidenziare le possibili interferenze con le proprietà sottostanti al livello di installazione di queste attrezzature.

Dovuta è la comunicazione all’amministratore condominiale della tipologia di lavori che si andranno ad eseguire, è inoltre indispensabile informare direttamente i condomini interessati dallo spazio di carico e scarico dei materiali e stabilire degli orari per effettuare le operazioni. Infine occorre sorvegliare scrupolosamente la movimentazione dei carichi necessariamente a ridosso di finestre e balconi. Allo scopo è bene prevedere la presenza di un operaio a terra, in area transennata e segnalata, addetto a ricevere o a imbracare il carico. Indispensabile anche un addetto alla manovra dell’argano nella zona di lavoro.

Gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni

L’utilizzo su suolo pubblico del carrello elevatore o di macchine operatrici come autobetoniere e autopompe impone di considerare obbligatoriamente l’occupazione temporanea di una strada o la sua momentanea chiusura. Non esistono operazioni, anche temporaneamente brevi, che possono esser svolte in deroga. In relazione a ciò seguono tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana che garantiscono la tutela della viabilità veicolare e ciclopedonale.

In altre parole in questi casi per prevenire i rischi occorre eseguire alcune operazioni:

verificare gli spazi di manovra, i passi carrai e pedonali e la presenza di plessi scolastici o pubblici nelle vicinanze
valutare i livelli di rumorosità e degli scarichi inquinanti delle macchine operatrici in riferimento al luogo e all’esiguità degli spazi
attrezzare l’area con processi di abbattimento delle polveri
pulire sempre gli spazi utilizzati
utilizzare in modo adeguato e scrupoloso la cartellonistica segnaletica per indicare la presenza dei lavori in esecuzione e le situazioni di pericolo
attivare i dispositivi per l’illuminazione notturna, ed eventuali semafori
ricorrere, nelle vie a careggiata ridotta, ai movieri e a un coordinamento tra gli autisti dei mezzi pesanti e il preposto di cantiere
Fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni

Non di rado capita di constatare interferenze critiche tra un cantiere e gli edifici adiacenti, i condomini che attraversano aree cortilizie non protette o i pedoni che sui marciapiedi si vedono investiti di polveri e calcinacci. Per prevenire qualsiasi rischio occorre impedire ogni accesso ai luoghi di lavoro predisponendo appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni. Gli eventuali teli dei ponteggi, su strada o sugli androni di accesso, devono essere opportunamente risvoltati al primo livello, in quanto le tavole da ponteggio e i ripiani metallici non sono a tenuta. La segnaletica deve inequivocabilmente essere chiara, ripetuta in prossimità delle zone di lavoro, per impedire l’accesso ai non addetti. La movimentazione dei carichi con la gru non deve essere assolutamente eseguita transitando i carichi su altre proprietà, né sopra le coperture dei tetti, soprattutto se esse sono abitate in sottotetto. Occorre prevedere ed utilizzare le adeguate protezioni sulle linee di transito dei materiali. Qualora l’accesso di terzi all’area di cantiere sia previsto, esso va regolamentato e va attuata una preventiva informazione sulle attività in corso.

Vaucher lavoro in edilizia, meglio di no. Se si fa, ecco come e tutti i limiti da rispettare: pena, la maxisanzione

D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità riguardo l’utilizzo dei vaucher lavoro estendendoli a tutte le categorie garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare, per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 7.000 euro (lordo e 9.333) in un anno. Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista. E’ confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro all’anno.
Si specifica, però, che in edilizia nonostante l’estensione del buono lavoro a tutte le categorie, il vaucher non si può utilizzare per i rapporti di lavoro regolari tra imprenditori (appaltatori e/o sub appaltatori) e operai.
C’è però un’eccezione. Infatti, anche in edilizia il vaucher lavoro è ammesso solo ed esclusivamente se il rapporto di lavoro si verifica tra il committente, nella sua veste di committente imprenditore e non di appaltatore o sub appaltatore dell’opera in costruzione, e il prestatore di lavoro. Anche in questo caso è necessario rispettare due criteri fondamentali: quello del rapporto diretto, da committente a un prestatore, e quello del limite economico stabilito dalla legge per il lavoro accessorio. Ad esempio, se un committente imprenditore deve eseguire dei lavori di manutenzione presso il magazzino della sua azienda, può servirsi di un prestatore d’opera a lavoro accessorio e retribuirlo regolarmente con i vaucher, a patto che nell’arco dell’anno civile il rapporto occasionale per la retribuzione del prestatore non superi l’entità economica di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio. Dunque, stante i limiti imposti dalla legge utilizzare i vaucher lavoro in edilizia risulta difficile o quanto meno di rara attuazione.
Inoltre, con le novità introdotte dal D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 si specifica che il committente titolare di partita iva, imprenditore o professionista, è obbligato ad acquistare i vaucher lavoro che intende utilizzare attraverso procedure predefinite (o in via telematica sul sito Inps, o dal tabaccaio, o in banca), che rendono assolutamente tracciabile l’acquisto del buono lavoro. Il committente, poi, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la dichiarazione di inizio della prestazione che intende compensare con i buoni lavoro. Occorre dichiarare preventivamente all’Inps/Inail l’attivazione dei vaucher. La dichiarazione dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, e il luogo di svolgimento della prestazione. La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della maxisanzione, da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/2010 come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.

Il contributo di conoscenza ed esperienza del Rlst

I Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) possono dare un contributo alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) anche relativamente ai rischi specifici igienistico-sanitari per i quali il Medico Competente elabora il Programma di Sorveglianza Sanitaria. Dall’attività di verifica e vigilanza delle Asl territoriali si segnala scarsa coerenza tra Dvr e Programma di Sorveglianza Sanitaria, in particolare ove, a fronte di rischi rilevati, nulla risulti nella programmazione della Sorveglianza Sanitaria e viceversa. La legge prevede che il datore di lavoro prima di nominare il medico competente per la stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria consulti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In questo senso il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca un ruolo importante nel rapporto con il medico. Egli, infatti, può contribuire alla corretta individuazione dei rischi da inserire nel Documento di valutazione dei rischi ed è proprio sui rischi segnalati nel Dvr che si sviluppa, poi, l’impostazione pratica della sorveglianza sanitaria.
Il Rlst nell’ambito della programmazione di sorveglianza sanitaria predisposto dall’azienda con il medico competente, tra le altre cose può specificatamente:
– prendere visione del Programma di Sorveglianza Sanitaria;
– valutare la completezza delle informazioni ivi contenute in relazione ai rischi considerati;
– verificare la congruenza del Dvr rispetto al Programma di Sorveglianza Sanitaria
– dare comunicazione al datore di lavoro delle eventuali carenze di valutazione e di programmazione.
La riunione periodica è la sede naturale di una verifica delle azioni di miglioramento relative alla pianificazione aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr e la Sorveglianza Sanitaria sono i documenti analitici e programmatici indispensabili su cui Rls-Rlst sono in grado di dare un contributo di conoscenza ed esperienza.

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