Non per tutte le attrezzature da lavoro ma solo quelle elencate nell’allegato “A” dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013, ovvero:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)
– gru a torre
– gru mobile
– gru per autocarro
– carrelli elevatori, semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
– trattori agricoli o forestali
– macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– pompe per calcestruzzo
E tra queste, solo per quegli operatori che alla data del 12 marzo 2013 avevano eseguito la verifica finale dell’apprendimento è richiesta la regolarizzazione del rinnovo formativo entro il 12 marzo 2018.
L’accordo prevede infatti che “gli attestati di abilitazione conseguiti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a)…” tale dizione, modificata rispetto al testo originale dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (allegato “A” punto 12.11), stabilisce di fatto che coloro, che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa – in quanto entro il 12 marzo 2013 avevano già eseguito la verifica finale dell’apprendimento – dovranno completare il loro aggiornamento obbligatorio entro il 12 marzo 2018, perché come stabilito “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui ai punti 9.1 hanno validità di 5 anni”.