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PLE. Piattaforme di lavoro elevabili: la linea guida della Regione Lombardia. Ecco che cosa fare per lavorare in sicurezza

Nell’ambito del Piano regionale di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 2014-2018 Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 6551 del 8 luglio 2014, che stabilisce le Linee guida per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei e mobili.
Si illustrano di seguito alcune misure generali di sicurezza da adottare prima dell’uso dell’attrezzatura.
La Linea guida ricorda che la piattaforma di lavoro elevabile è utilizzabile “per l’esecuzione di lavori in quota, eseguibili rimanendo all’interno della piattaforma di lavoro con l’utilizzo d’idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi)”. È vietata “qualunque modalità o condizione di utilizzo al di fuori di quanto descritto nel libretto d’uso e comunque non prevista dal costruttore”.

Che cosa fa il datore di lavoro per garantire sicurezza nell’utilizzo della Ple

Per lavorare in sicurezza è molto importante rispettare le seguenti indicazioni:

  • il datore di lavoro può predisporre procedure speciali per situazioni eccezionali, ma tali procedure devono essere inserite nel Piano operativo di sicurezza (Pos) qualora previsto: preposti e conduttori macchina devono attenervisi scrupolosamente
  • prima di usare queste macchine il datore di lavoro (o persona delegata) deve valutare i rischi connessi all’uso della Ple in relazione alle caratteristiche del cantiere
  • da parte del datore di lavoro il personale addetto all’uso della macchina deve essere stato valutato idoneo alla mansione, adeguatamente formato e addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita. Il manuale d’uso e manutenzione deve essere disponibile per il lavoratore. In caso di smarrimento occorre richiederne copia al costruttore.

Inoltre occorre anche:

  • verificare che siano stati effettuati la manutenzione, i controlli e le verifiche periodiche come previste dal costruttore e dalla normativa vigente
  • verificare che la macchina non abbia superato il numero massimo di cicli di lavoro
  • verificare, attraverso il manuale d’uso e manutenzione, i valori di emissione del rumore e di vibrazione della macchina e adottare adeguate misure di sicurezza.

Ecco cosa deve fare l’operatore prima di utilizzare una Ple

Le indicazioni fornite dalla Linea guida sono chiare. Occorre anzitutto:

  • eseguire un controllo pre-operativo approfondito della macchina ed effettuare la prova di tutte le funzioni prima di ogni turno di lavoro, compresa la funzionalità dei dispositivi “ad uomo presente” quali, ad esempio, pedali, blocchi meccanici delle leve di comando,doppio comando, ecc.
  • assicurarsi che tutti i pittogrammi di sicurezza siano leggibili
  • controllare la funzionalità dei segnali luminosi e sonori
  • verificare visivamente le principali parti strutturali della macchina come ad esempio le articolazioni, le principali saldature, sistemi di fermo dei perni, integrità dei parapetti e del cancello di accesso, ecc.

Nel caso di accessibilità limitata alle parti da verificare a causa della presenza di sporco o grasso occorre provvedere alla pulizia delle zone da controllare.
Il documento sottolinea inoltre che è vietato utilizzare una macchina danneggiata o guasta.
In caso di malfunzionamento dei comandi o dei dispositivi di sicurezza, occorre segnalarne in modo idoneo il divieto di utilizzo. Non utilizzare la macchina in caso di perdite di olio idraulico o di aria. Tali perdite, oltre ad essere pericolose per il corretto funzionamento del mezzo possono anche provocare gravi lesioni e ustioni.

Se la Ple è dotata di motore elettrico e alimentato da batterie che contengono acido:

  • indossare sempre indumenti e occhiali protettivi quando si interviene sulle batterie, non rovesciarne l’acido, e non venirne a contatto. Neutralizzare le fuoriuscite di acido con
    bicarbonato di sodio e acqua.
  • non avvicinare scintille, fiamme o sigarette accese alle batterie: queste emanano gas esplosivi durante la ricaric

Se dotata di motore a combustione, non rifornire la macchina di carburante a motore è acceso

  • verificare la disponibilità di idoneo estintore nei pressi della macchina
  • una volta saliti a bordo della piattaforma di lavoro, prima di portarsi in quota, verificare il corretto funzionamento dei comandi in piattaforma.

Per saperne di più leggi la linea guida. Clicca qui

Entro il 12 marzo 2018 rinnovo obbligatorio per la formazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro

Non per tutte le attrezzature da lavoro ma solo quelle elencate nell’allegato “A” dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013, ovvero:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)
– gru a torre
– gru mobile
– gru per autocarro
– carrelli elevatori, semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi     telescopici rotativi)
– trattori agricoli o forestali
– macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– pompe per calcestruzzo

E tra queste, solo per quegli operatori che alla data del 12 marzo 2013 avevano eseguito la verifica finale dell’apprendimento è richiesta la  regolarizzazione del rinnovo formativo entro il 12 marzo 2018.

L’accordo prevede infatti che “gli attestati di abilitazione conseguiti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a)…” tale dizione, modificata rispetto al testo originale dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (allegato “A” punto 12.11), stabilisce di fatto che coloro, che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa – in quanto entro il 12 marzo 2013 avevano già eseguito la verifica finale dell’apprendimento – dovranno completare il loro aggiornamento obbligatorio entro il 12 marzo 2018, perché come stabilito “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui ai punti 9.1 hanno validità di 5 anni”.

 

Ministero del Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ecco il nuovo elenco dei soggetti abilitati

E’ stato emanato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il decreto è formato da sei articoli con i seguenti contenuti:
 – all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al d.i. 11 aprile 2011 ha espresso parere favorevole
 – all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati
 – all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati
 – all’articolo 4 viene decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome
 – all’articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018
 – all’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018. Complessivamente nell’elenco ministeriale i soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono 101.

Fonte: Ministero del lavoro

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