Category Archives: Cantiere

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Cadute dall’alto, per l’Inail è al 21% l’incidenza sul totale degli infortuni

Nel decennio 2005 – 2014 l’andamento infortunistico mortale per cadute dall’alto ha fatto registrare una diminuzione significativa passando dal 33 – 31% al 20 – 21%. A dirlo è Giuseppe Semeraro dell’ufficio Consulenza Tecnica per l’Edilizia (CTE) dell’Inail intervistato a ottobre 2014 dal quotidiano online www.puntosicuro.it. Il CTE dell’Inail ha analizzato circa 100 sentenze di Cassazione degli ultimi 10 anni che riguardavano fatti afferenti i cantieri. Da questa ricerca emerge che mentre a livello infortunistico la caduta dall’alto incide per il 21%, i fatti che arrivano in Cassazione e riguardano la caduta dall’alto incidono per la metà dei casi trattati. Inoltre nonostante nel decennio in questione sia stata rilevata una riduzione degli infortuni mortali, nei cantieri si continua a registrare qualcosa come una cinquantina di morti. L’indagine Inail ha voluto anche identificare le maggiori cause di infortunio da caduta dall’alto ed è stato rilevato che del 50% dei casi d’infortunio arrivati in Cassazione emerge quanto segue

per caduta da ponteggio fisso: 31%

per assenza di protezione nelle aperture o protezioni inadeguate nelle aperture dei solai e aperture dei muri: 19%

per problemi sulle coperture in tema di lucernari fragili: 19%

per cadute da ponti mobili: 21%, di cui il 12% da trabattelli o ponti su ruote e il 2% da ponti su cavalletti.

La maggior parte di questi accadimenti riguardano infortuni anche mortali e spesso derivano dalla mancata applicazione di norme basilari e dalla sottovalutazione del rischio da parte dei lavoratori.

La maggior parte degli infortuni da caduta dall’alto riguarda i lavori di manutenzione, dove l’abitudinarietà spesso contribuisce a far diminuire il livello di percezione del rischio. E il rischio aumenta là dove vengono effettuati più interventi e le condizioni climatiche sono più severe. Non a caso il 65% degli infortuni avvenuti su tetti e terrazze è concentrato al Nord Italia. Oggi per indagare le cause degli infortuni e le dinamiche degli accadimenti avvenuti, l’Inail dispone anche del sistema di sorveglianza Infor.MO, attivato con l’obiettivo di monitorare le cause degli infortuni per ricavarne indicazioni utili ai fini delle azioni di prevenzione da mettere in campo. A costruire la banca dati di Infor.MO contribuiscono Inail e Regioni, oltre alle Asl con le proprie specifiche rilevazioni.

Le reti di sicurezza salvano la vita quando si decide di non allestire il ponteggio

La casistica degli incidenti da imputare ad una scarsa valutazione della tenuta delle strutture di copertura, lastre di eternit o vetroresina, è piuttosto ampia. Causata, troppo spesso, da inadempienze da parte degli operatori.

Le reti di sicurezza, per esempio, costituiscono l’attrezzatura che permette di prevenire incidenti e cadute dall’alto ai lavoratori ma non trovano ancora grande riscontro di impiego da parte delle imprese. Le si dovrebbe utilizzare dove ci sono rischi come nelle bonifiche amianto delle coperture o nel rifacimento delle orditure secondarie dei tetti in legno delle costruzioni rurali, soprattutto per porticati, fienili, stalle e spazi per l’allevamento.

Se l’allestimento di ponteggi per queste tipologie di lavoro è da ritenersi antieconomica, le reti di sicurezza costituiscono una risposta al problema sia per la facilità di posa sia per l’efficacia garantita da questa protezione collettiva che presenta ridotte ripercussioni sul lavoratore in caso di caduta. Ovviamente le reti non devono essere utilizzate se lo spazio vuoto sottostante è limitato oppure se esiste un rischio di caduta di materiale che ne potrebbe causare un sicuro danneggiamento. Evidenziati, dunque, i limiti del loro utilizzo si può affermare che le reti rappresentano una buona soluzione come dispositivo di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, ovvero nei lavori in quota.

Le reti non sono sottoposte a marcatura CE specifica ma, in ogni caso, fanno riferimento in modo generico all’art. 123 del D.Lgs. 81/08 e, per la classificazione per Classe e Sistema, alle norme UNI-1263-1. la Classe distingue la larghezza della maglia e l’energia assorbita (Classe A1, A2, B1, B2) e il Sistema indica la tipologia del supporto della rete e l’impiego: orizzontale o verticale. Esistono quattro tipologie di sistemi: Sistema S,T,U,V.

Sistema S è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale e alla quale vengono collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell’area di lavoro generalmente interna alla struttura da proteggere. Le reti di sicurezza del Sistema S devono avere una superficie minima di 35 mq e lato corto non inferiore a 5 m.

Sistema T è la rete di sicurezza attaccata a sbalzo, su telaio metallico di supporto, per utilizzo orizzontale, con un minor sviluppo superficiale rispetto al Sistema S e si presenta come una mensola agganciata alla parete esterna del corpo di fabbrica.

In riferimento invece ad una possibile alternativa per la protezione da caduta dall’alto, citiamo il Sistema U come rete di sicurezza attaccata a una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale (guardacorpo). Essa può avere o non avere un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata e agganciata all’intelaiatura di sostegno tramite idonea fune o cinghia.

In ultimo il Sistema V è la rete di sicurezza con fune sul bordo attaccata a un sostegno a forca. E’ a installazione verticale e protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due piani.

Rischi da lavori edili in spazio pubblico: interferenze e viabilità

La mancata gestione delle interferenze dei cantieri nel contesto urbano e viabilistico è fonte di incidenti e infortuni. La causa di tutto ciò sono le inadempienze che stanno all’origine del fenomeno. Ci preme qui richiamare, in ogni caso, gli aspetti principali da valutare in sede di elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) e di un Piano operativo di sicurezza (POS), soprattutto in considerazione del fatto che per lavori di recupero del costruito e di manutenzione straordinaria, le aree di cantiere risultano molto ridotte e spesso con elevate difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti di materiali. Ne deriva un alto grado di interferenza con la viabilità stradale e gli spazi adiacenti, in un contesto in cui si evidenziano gravi carenze nelle procedure di carico e scarico e nella cartellonistica segnaletica. La strada, infatti, spesso è anche l’area di cantiere. Il ricorso a macchine operatrici, muletti, autobetoniere, carrelli elevatori, che nella movimentazione dei carichi sostituiscono le gru, pone seri problemi nella gestione delle interferenze e nella prevenzione dei rischi infortuni. Tre i casi su cui occorre puntare l’attenzione: la movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature; gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni; i fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni.

Movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature

Quando la breve durata degli interventi edilizi o l’indisponibilità dell’area per l’alloggiamento di una gru o per deposito materiali non ci permettono di considerare adeguato il ricorso a tradizionali macchine operatrici di movimentazione dei carichi, è utile valutare attentamente le opportune alternative. Le attrezzature più utilizzate sono in gran parte costituite da auto scale, argani e paranchi, elettrici o manuali, e macchine come il carrello elevatore. Su argani e paranchi si veda l’Elmetto giallo n. 7 http://www.lelmettogiallo.it/riviste/numero-07/arganello-ecco-come-usarlo-in-sicurezza/, mentre qui preme evidenziare le possibili interferenze con le proprietà sottostanti al livello di installazione di queste attrezzature.

Dovuta è la comunicazione all’amministratore condominiale della tipologia di lavori che si andranno ad eseguire, è inoltre indispensabile informare direttamente i condomini interessati dallo spazio di carico e scarico dei materiali e stabilire degli orari per effettuare le operazioni. Infine occorre sorvegliare scrupolosamente la movimentazione dei carichi necessariamente a ridosso di finestre e balconi. Allo scopo è bene prevedere la presenza di un operaio a terra, in area transennata e segnalata, addetto a ricevere o a imbracare il carico. Indispensabile anche un addetto alla manovra dell’argano nella zona di lavoro.

Gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni

L’utilizzo su suolo pubblico del carrello elevatore o di macchine operatrici come autobetoniere e autopompe impone di considerare obbligatoriamente l’occupazione temporanea di una strada o la sua momentanea chiusura. Non esistono operazioni, anche temporaneamente brevi, che possono esser svolte in deroga. In relazione a ciò seguono tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana che garantiscono la tutela della viabilità veicolare e ciclopedonale.

In altre parole in questi casi per prevenire i rischi occorre eseguire alcune operazioni:

verificare gli spazi di manovra, i passi carrai e pedonali e la presenza di plessi scolastici o pubblici nelle vicinanze
valutare i livelli di rumorosità e degli scarichi inquinanti delle macchine operatrici in riferimento al luogo e all’esiguità degli spazi
attrezzare l’area con processi di abbattimento delle polveri
pulire sempre gli spazi utilizzati
utilizzare in modo adeguato e scrupoloso la cartellonistica segnaletica per indicare la presenza dei lavori in esecuzione e le situazioni di pericolo
attivare i dispositivi per l’illuminazione notturna, ed eventuali semafori
ricorrere, nelle vie a careggiata ridotta, ai movieri e a un coordinamento tra gli autisti dei mezzi pesanti e il preposto di cantiere
Fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni

Non di rado capita di constatare interferenze critiche tra un cantiere e gli edifici adiacenti, i condomini che attraversano aree cortilizie non protette o i pedoni che sui marciapiedi si vedono investiti di polveri e calcinacci. Per prevenire qualsiasi rischio occorre impedire ogni accesso ai luoghi di lavoro predisponendo appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni. Gli eventuali teli dei ponteggi, su strada o sugli androni di accesso, devono essere opportunamente risvoltati al primo livello, in quanto le tavole da ponteggio e i ripiani metallici non sono a tenuta. La segnaletica deve inequivocabilmente essere chiara, ripetuta in prossimità delle zone di lavoro, per impedire l’accesso ai non addetti. La movimentazione dei carichi con la gru non deve essere assolutamente eseguita transitando i carichi su altre proprietà, né sopra le coperture dei tetti, soprattutto se esse sono abitate in sottotetto. Occorre prevedere ed utilizzare le adeguate protezioni sulle linee di transito dei materiali. Qualora l’accesso di terzi all’area di cantiere sia previsto, esso va regolamentato e va attuata una preventiva informazione sulle attività in corso.

Vaucher lavoro in edilizia, meglio di no. Se si fa, ecco come e tutti i limiti da rispettare: pena, la maxisanzione

D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità riguardo l’utilizzo dei vaucher lavoro estendendoli a tutte le categorie garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare, per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 7.000 euro (lordo e 9.333) in un anno. Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista. E’ confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro all’anno.
Si specifica, però, che in edilizia nonostante l’estensione del buono lavoro a tutte le categorie, il vaucher non si può utilizzare per i rapporti di lavoro regolari tra imprenditori (appaltatori e/o sub appaltatori) e operai.
C’è però un’eccezione. Infatti, anche in edilizia il vaucher lavoro è ammesso solo ed esclusivamente se il rapporto di lavoro si verifica tra il committente, nella sua veste di committente imprenditore e non di appaltatore o sub appaltatore dell’opera in costruzione, e il prestatore di lavoro. Anche in questo caso è necessario rispettare due criteri fondamentali: quello del rapporto diretto, da committente a un prestatore, e quello del limite economico stabilito dalla legge per il lavoro accessorio. Ad esempio, se un committente imprenditore deve eseguire dei lavori di manutenzione presso il magazzino della sua azienda, può servirsi di un prestatore d’opera a lavoro accessorio e retribuirlo regolarmente con i vaucher, a patto che nell’arco dell’anno civile il rapporto occasionale per la retribuzione del prestatore non superi l’entità economica di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio. Dunque, stante i limiti imposti dalla legge utilizzare i vaucher lavoro in edilizia risulta difficile o quanto meno di rara attuazione.
Inoltre, con le novità introdotte dal D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 si specifica che il committente titolare di partita iva, imprenditore o professionista, è obbligato ad acquistare i vaucher lavoro che intende utilizzare attraverso procedure predefinite (o in via telematica sul sito Inps, o dal tabaccaio, o in banca), che rendono assolutamente tracciabile l’acquisto del buono lavoro. Il committente, poi, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la dichiarazione di inizio della prestazione che intende compensare con i buoni lavoro. Occorre dichiarare preventivamente all’Inps/Inail l’attivazione dei vaucher. La dichiarazione dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, e il luogo di svolgimento della prestazione. La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della maxisanzione, da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/2010 come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.

Indicazioni per una valutazione delle verifiche strutturali di edifici

Dedicato alle microimprese, spesso oberate dagli adempimenti burocratici e di documentazione che interferiscono con il lavoro di organizzazione in cantiere fagocitando le risorse a disposizione.
Direttamente dall’osservazione e dall’esperienza degli Rlst di Asle sul territorio ecco alcuni accorgimenti da seguire per meglio tutelare la sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro, soprattutto quando si opera per le opere di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

Ecco come fare per agire in sicurezza
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare dei beni artistici e architettonici, comporta tutta una serie di valutazioni sui corpi di fabbrica da restaurare che sono necessariamente preliminari alla definizione delle metodiche di intervento. Contestualmente alla individuazione degli interventi di messa in sicurezza, si deve condurre una campagna diagnostica finalizzata all’ approfondimento delle informazioni strutturali desunte sulla base dei rilievi effettuati. Per quanto attiene alle metodologie di indagine da eseguire sugli edifici vanno selezionate alcune prove in grado di caratterizzare le tipologie degli elementi strutturali principali, le loro caratteristiche meccaniche e chimico fisiche, la presenza di discontinuità strutturali e/o di vuoti.

Rilevamento diagnostico strutturale
Al fine di individuare la tensione locale di compressione e le caratteristiche di resistenza a rottura e deformabilità delle murature nelle zone ritenute più significative si possono effettuare prove con martinetti piatti, singoli e doppi.
Con lo scopo invece di definire la tipologia della sezione muraria si può ricorrere a indagini endoscopiche, carotaggi o piccole brecce, eventualmente accoppiate a prove soniche, meno invasive ed in alternativa alle precedenti, visto che con la misura delle velocità di propagazione delle onde meccaniche è possibile indagare le caratteristiche delle murature evidenziando l’eventuale presenza dl cavità o lesioni interne.
In presenza di strutture in cemento armato con uno sclerometro manuale o elettronico si possono condurre indagini sui calcestruzzi finalizzate alla determinazione della resistenza a compressione del cls e della durezza superficiale del getto. Le indagini ultrasoniche dirette servono invece per evidenziare microfessure, bolle d’aria, discontinuità, danni provocati dal gelo, inclusione di corpi estranei mentre quelle pacometriche vengono condotte per la rilevazione dei ferri d’armatura e del loro diametro.

Relazione tecnica preliminare
A seguito di una valutazione sulle tipologie di prove da condurre sulle strutture esistenti per evidenziare le caratteristiche dei materiali, analizzati i risultati, andrà redatta una relazione tecnica che se da una parte definirà una puntuale descrizione dei lavori di consolidamento, restauro o risanamento conservativo, da eseguire, dall’altra fornirà le indicazioni specifiche per pianificare la sicurezza, opere provvisionali, ponteggi anche strutturali, procedure di rinforzo e sostituzione di elementi portanti con l’ausilio di attrezzature, demolizioni parziali controllate e tecniche di rimozione con puntellamenti d’opera. Risulta evidente che in fase esecutiva potrebbero riscontrarsi variabili significative in ragione di situazioni difficilmente prevedibili nella loro complessità che, a quel punto, andrebbero attentamente monitorate aggiornando di volta in volta anche le procedure di sicurezza.

Dispositivi di protezione collettiva, per un uso sicuro dei parapetti provvisori

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Dispositivi di protezione: parapetti provvisori in sicurezza

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Attenzione, utilizza il guardacorpo giusto per ogni situazione

Nelle costruzioni vengono utilizzate due tipologie di parapetti provvisori: quelli tradizionali, realizzati in cantiere di in legno o acciaio e quelli prefabbricati, di varie tipologie, da assemblare sul posto. L’utilizzo di questi ultimi si sta diffondendo sempre più anche perché tali attrezzature sono relativamente facili e rapide da installare e soprattutto si adattano a più situazioni, consentendo il montaggio su differenti tipi di supporto con vari sistemi di fissaggio.
In particolare per i lavori di manutenzione su coperture, i parapetti provvisori prefabbricati costituiscono la principale alternativa alla predisposizione di un ponteggio completo contornante tutta la copertura. Inoltre, l’utilizzo di questi sistemi costituisce un migliore adempimento all’art. 112 del D.Lgs. 81/08 il quale recita che “le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale e secondo la regola d’arte”. Le norme di prevenzione vigenti prescrivono la priorità dell’adozione di misure di protezione collettiva come i parapetti, le reti di sicurezza, i ponteggi, rispetto a quelle individuali: L’art. 148 del decreto 81/08 specifica che prima di procedere all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Dunque, la valutazione dei rischi deve essere fatta in modo completo e approfondito. In questi casi per una corretta valutazione dei rischi è opportuno verificare i seguenti punti:
– tipologia e durata del lavoro da svolgere
– tipo di copertura (piana, a falda, a shed, a volta ecc…)
– altezza di caduta massima
– carichi massimi di impatto di un corpo in fasce di scivolamento e caduta (carichi dinamici)
– traiettoria di caduta di un corpo morto che rotola dalla copertura e probabile punto di impatto sul parapetto prefabbricato.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

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