Category Archives: Cantiere

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Cantieri edili: gli artigiani e i lavoratori autonomi che operano con appalti scorporati sono i più esposti al rischio

Quando la committenza privata ricorre ad appalti scorporati con artigiani e lavoratori autonomi che non hanno dipendenti, per il committente non è previsto l’obbligo della redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc).

Ciò implica un rischio elevato per i lavoratori, perché significa affidarsi a una gestione della produzione in totale assenza di un coordinamento operativo della sicurezza.

Inoltre, anche nel caso di cantieri in cui vi siano un’impresa esecutrice e lavoratori artigiani e autonomi che operano con appalti scorporati, non configurandosi la fattispecie di più imprese esecutrici come previsto all’art. 90, commi 3 e 4 del D.Lgs 81/08, il committente non è obbligato a far redigere il Psc e a nominare il coordinatore per la sicurezza. Infine, se l’entità del lavoro non supera i 200 uomini/giorno non vi è nemmeno l’obbligo di notifica preliminare da parte del committente, anche in presenza di un’impresa nel cantiere.


Rischio rumore? Da oggi per conoscerlo basta un click. Scarica la app gratuita rilasciata dal NIOSH per la giusta misurazione

Per la misurazione dei livelli di rumore nei luoghi di lavoro il National Institute for Occupational Safety and Healt (NIOSH) mette gratuitamente a disposizione di chi desidera utilizzarla la Rev. 1.0.0 dell’app ufficiale dell’Istituto.

L’applicazione è disponibile all’indirizzo web https://itunes.apple.com/us/app/niosh-slm/id1096545820?mt=8.

Dal 13 gennaio 2017, data del rilascio dell’applicazione, è dunque  più facile misurare il livello di rumore sui luoghi di lavoro, basta un clic sul proprio iPhone.

Le ricerche effettuate da NIOSH stimano in 22 milioni i lavoratori esposti al rischio rumore nei luoghi di lavoro. L’applicazione denominata NIOSH Sound Level Meter (SLM) è uno strumento efficace per misurare i livelli di rumore nei e fornire parametri di esposizione al rumore. La app può essere utilizzata nelle azioni di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per elaborare strategie di prevenzione mirate.

Per saperne di più clicca qui.

Formaldeide, cancerogeno del Gruppo 1. Rivedere il Documento di Valutazione dei Rischi

Il Regolamento UE n. 895/201, recante modifica all’ allegato XIV del Regolamento CE N. 1907/2006 (Regolamento Reach) precisa che la formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena – categoria B1 e che, a partire dal 1 gennaio 2016, tale classificazione comporta ai fini della gestione della salute e della sicurezza, l’applicabilità del D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

La formaldeide è causa di tumori naso-faringei e di una forma di leucemia. Il materiale si può trovare in molti prodotti per l’edilizia. Si citano, in particolare, il compensato di legno massiccio utilizzato per pannelli e accessori, le tavole di legno compensato usate per rivestimenti, armadi, ripiani e pavimentazione in legno laminato. Formaldeide è presente nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti, nelle pareti divisorie degli uffici open space e si trova anche in alcune resine e collanti.

Nel caso di utilizzo di formaldeide in ambito aziendale risulta dunque necessario revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi sulla base degli “obblighi del datore di lavoro” di cui agli articoli 235 e seguenti del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08). Lo scopo è quello di “evitare o ridurre” l’utilizzo dell’agente cancerogeno (articolo 235 comma 1).
Va da sé che anche la sorveglianza sanitaria debba essere adeguata e aggiornata alle prescrizioni dell’articolo 242.

Campi elettromagnetici: dal 2 settembre 2016 in vigore il nuovo decreto 159/2016. Definiti i parametri per la valutazione dei rischi e la formazione e informazione ai lavoratori

Sarà in vigore da domani 2 settembre 2016 il Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 sui campi elettromagnetici. Il nuovo decreto, infatti, recepisce e attua la direttiva 2013/38/UE sulle disposizioni minime di sicurezza dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e abroga la precedente direttiva 2007/40/CE.

La novità importante per i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda l’informazione e la formazione.

Allo scopo nel testo D.Lgs 81/08 è stato introdotto l’articolo 210 bis, dove si precisa che lavoratori e Rls dovranno ricevere le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Oltre agli obblighi di informazione e formazione le novità introdotte dal decreto attuativo riguardano la protezione dalle esposizione in campi da bassa frequenza e la sorveglianza sanitaria. L’articolo 209 definisce con maggiore chiarezza, anche rispetto all’aggiornamento di giugno 2016 del D.Lgs 81/08, le modalità e i parametri di calcolo da tenere in considerazione per una corretta valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente lavorativo.

Modificati anche gli articoli 206, 207, 209, 210, 211 e 212.

Per saperne di più consulta il testo della legge decreto-legislativo-1-agosto-2016-n-159

Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Gli infortuni con scale portatili accadono per uso scorretto. Qui la guida per utilizzare l’attrezzatura in sicurezza

Le scale portatili sono attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Vengono impiegate da milioni di persone e comportano rischi elevati di incidenti. Gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro. Studi recenti hanno dimostrato che l’80% degli incidenti è dovuto all’uso non corretto delle attrezzature mentre il rimanente 20% è imputabile a difetti delle scale.

Circa un terzo degli incidenti avviene sui luoghi di lavoro dove per l’uso diffuso delle scale portatili nei cantieri, il comparto dell’edilizia la fa da padrone. Negli infortunati la maggior parte delle lesioni riportate interessa gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza. Tuttavia anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravita.

Gli incidenti riguardano principalmente la stabilita nell’uso dell’attrezzatura e la resistenza strutturale della scala rispetto al comportamento dell’utilizzatore e alle ripetute sollecitazioni.

Le scale portatili presenti sul mercato sono molteplici e riconducibili principalmente a due tipologie:

· scale in appoggio

· scale doppie

Le correlazioni tra le cause e gli incidenti evidenziano soprattutto problemi di slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio e instabilità al ribaltamento per le scale doppie.

I materiali di cui sono costituite principalmente le scale portatili sono le leghe di alluminio, l’acciaio e il legno, con altezze, tra quelle di uso più comune, che vanno dai 2 ai 5 mt. circa per le scale doppie in posizione chiusa, 5 mt. circa per le scale in appoggio e 8  mt. circa per le scale trasformabili, a sfilo sino a 15 mt.

Tutte le scale devono rispondere alle norme UNI EN 131/D.Lgs 81/08.

Le scale in appoggio

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale in appoggio sono quattro:

· instabilità per slittamento alla base

· instabilità per slittamento laterale in sommità

· instabilità per rotazione intorno a un montante

· instabilità per rovesciamento all’indietro

Le buone prassi raccomandano che per conferire alla scala una maggiore stabilità rispetto allo slittamento alla base è indispensabile avere un angolo di inclinazione della scala più alto possibile senza superare 75° (65°-75°) per non incorrere nell’instabilità alla rotazione all’indietro intorno alla base dei due montanti. Essendo inoltre la stabilità funzione del peso della scala, del peso della persona, dei coefficienti d’attrito agli appoggi, va da sé che creando vincoli alla base e in sommità, e limitando il carico sui gradini escludendo gli ultimi tre, circa 75 cm. dal punto più alto per scale di 4-5 metri, si realizzeranno le condizioni ideali per un uso in sicurezza della scala. Non trascurabili sono anche le azioni, per slittamento laterale in sommità e per rotazione intorno ad un montante, che si manifestano spesso quando il lavoratore, pur avendo il baricentro entro la base d’appoggio della scala, tira a sé o spinge qualche oggetto come ad esempio funi o cavi oppure usa un trapano o una sega con movimento laterale, o quando l’utilizzatore pone il suo baricentro fuori dalla base d’appoggio della scala determinando con gli stessi movimenti una rotazione intorno ad un montante. E’ utile ricordare che la scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo sempre che sporga almeno 1 mt. oltre il livello di accesso. Esistono in commercio diversi accessori che, se non in dotazione alle scale più comuni, limitano le instabilità sopra accennate. Tra questi i più utilizzati sono i tamponi in pvc da innestare sui montanti in appoggio e le barre stabilizzatrici orizzontali che riducono al minimo lo spostamento laterale.

Le scale doppie

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale doppie si possono ricondurre in linea di massima all’instabilità per ribaltamento laterale. Un uso corretto delle scale doppie impone che le scale

· non siano più lunghe di 5 mt.

· non siano utilizzate per accedere a piani di lavoro

· non vengano utilizzate da più persone

· la sosta sui due gradini o pioli più alti non sia eseguita senza piattaforma e guarda-corpo

Con stabilità di una scala doppia al ribaltamento laterale s’intende la capacità della scala a opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento attorno a un’asse passante alla base di due montanti laterali, uno relativo al tronco di salita e l’altro relativo al tronco di supporto, considerato come asse di rotazione. Per migliorare la stabilità delle scale doppie possono venir utilizzate le barre stabilizzatrici da innestare alla base dei montanti con piedini antiscivolo.

Durabilità

La durabilità di una scala portatile può essere definita come la capacità di questa a conservare i previsti requisiti di resistenza, stabilità, funzionalità e sicurezza, durante tutta la vita operativa attesa, senza richiedere manutenzione straordinaria e ripristino.

Una scala portatile è composta da diversi elementi collegati fra di loro. Tali collegamenti oltre ai requisiti di resistenza e funzionalità devono mantenere durante l’uso i giochi previsti in fase di progetto o comunque essi devono essere tali da rimanere entro tolleranze funzionali atte a garantire la stabilità della scala in condizioni di sicurezza.

Ad esempio, l’ovalizzazione dei fori delle cerniere di collegamento dei montanti di una scala doppia crea un disallineamento dei tronchi di salita e di supporto, con conseguente appoggio della scala sul piano su tre montanti anziché su quattro. In tale condizione, durante la salita dell’operatore e durante l’uso, la scala può presentare sia dei movimenti longitudinali e laterali, e sia di oscillazione, tali da minare la stabilità della stessa. Per quanto concerne le scale in appoggio, con particolare riferimento a quelle a più tronchi, una maggiore flessione sotto carico potrà derivare dalla deformazione delle interfacce di giunzione fra i vari tronchi, soprattutto se la scala è stata realizzata con i montanti aventi profili a “C”.

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

Cantiere, la buona qualità dei sistemi di gestione di sicurezza dei subappaltatori contrasta l’aumento degli incidenti mortali

Oggi in Italia il numero degli infortuni mortali aumenta. I dati Inail 2015 registrano un’inversione di tendenza nei casi di morte sul lavoro. Per la prima volta in dieci anni l’indice di mortalità è tornato a crescere attestandosi di nuovo a ridosso dei 3,5 decessi ogni 100mila occupati, nettamente al di sopra della media europea.

Con i suoi 132 casi di morti sul lavoro nell’anno 2015 pari al 15% del totale, il settore delle Costruzioni in Italia si colloca al primo posto nella graduatoria delle tipologie di lavoro più pericolose (dati osservatorio Vega Engineering).

Al secondo posto si trovano le Attività manifatturiere con 109 morti che rappresentano il 12,4%, seguite dal settore Trasporto e magazzinaggio con 91 decessi pari al 10,4%. Molto distanziati gli altri settori che presentano quote inferiori al 6%. L’aumento del numero di incidenti mortali sul lavoro è un fatto che va contro tutte le aspettative. Dal 2006 sino al dicembre 2014, infatti, la tendenza è stata in costante diminuzione.

Il dato, dunque, fa riflettere anche in ragione dell’incidenza evidenziata dal settore Costruzioni. Si tratta di un fenomeno preoccupante che è da attribuire soprattutto al fatto che nella maggior parte dei casi i cantieri sono realizzati da piccole e micro imprese subappaltatrici dove l’attenzione alla prevenzione dei rischi è spesso anteposta all’esigenza di concretizzare il risultato in tempi rapidi. Per contrastare l’andamento negativo occorre elevare il livello di conoscenza e consapevolezza dei rischi tra tutti gli operatori del settore, al fine di promuovere un’organizzazione lavorativa che diventi efficiente sotto il profilo della prevenzione.

La causa principale per la quale le morti sul lavoro in edilizia aumentano è da ricercare nelle criticità interorganizzative del sistema dei subappaltatori, nella gran parte costituito da piccole imprese con difficoltà a mettere a punto un efficiente sistema di prevenzione dei rischi.

Due sono gli elementi su cui puntare per mettere in sicurezza il cantiere edile. Da una parte assicurarsi che le aziende subappaltatrici mettano in atto buone prassi di prevenzione dimostrando anche di avere requisiti specifici per le lavorazioni richieste e rispettando i termini per la formazione continua e obbligatoria del personale. D’altro canto è indispensabile che l’impresa appaltatrice diventi sempre più capace di mettere in campo un sistema di gestione della sicurezza efficiente, in grado di colmare le carenze interorganizzative dei subappaltatori. Occorre dunque intervenire con azioni di promozione della cultura della sicurezza a tutti i livelli, anche attraverso campagne informative mirate indirizzate ai lavoratori e a tutti i soggetti che all’interno del cantiere ricoprono responsabilità specifiche.

Rischio chimico, un aspetto da non sottovalutare nel lavoro edile

Nel cantiere si utilizzano sostanze chimiche che possono provocare lesioni o malattie professionali. Si pensi all’utilizzo di solventi, adesivi, oli minerali, sostanze bituminose come sono le miscele, sia quelle utilizzate da decenni oppure quelle di recente introduzione. Purtroppo si rileva che un aspetto spesso sottovalutato sul cantiere riguarda la prevenzione dall’esposizione al rischio chimico. Nella maggior parte dei casi i prodotti chimici risultano nocivi e pericolosi per la salute del lavoratore. Inoltre, l’esposizione al rischio chimico può manifestarsi non solo in presenza di agenti chimici pericolosi ma anche a seguito di specifiche lavorazioni.

Il pericolo non è solo per la salute dei lavoratori ma anche per l’ambiente, quando l’impiego e lo smaltimento dei prodotti avviene in modo non corretto. L’esposizione alle sostanze può comportare rischi anche per la sicurezza, in quanto possono verificarsi incendi, esplosioni e ustioni chimiche.

Etichetta, schede di sicurezza e dispositivi di protezione individuale (Dpi)

Riconoscere gli agenti chimici dall’etichetta e apprendere le informazioni per il loro corretto utilizzo dalle schede di sicurezza del prodotto, unitamente al corretto uso dei Dpi costituisce una buona partenza per attivare una prevenzione personale contro il rischio da esposizione alle sostanze nocive.

Le informazioni riportate sull’etichetta, infatti, rappresentano il primo strumento per conoscere la pericolosità degli agenti utilizzati. Le schede di sicurezza completano e approfondiscono le indicazioni presenti sull’etichetta fornendo, attraverso l’utilizzo di specifici pittogrammi che segnalano la qualità e il grado di pericolosità, tutte le informazioni per una corretta gestione e utilizzo dei prodotti chimici, anche con l’indicazione del giusto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

E’ fondamentale che il datore di lavoro renda disponibili le schede di sicurezza sul luogo di lavoro, che le stesse siano aggiornate e redatte nella lingua del Paese di utilizzo e che i lavoratori consultino costantemente le schede di sicurezza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. Infine, il Piano operativo di sicurezza (Pos) deve contenere l’elenco degli agenti chimici utilizzati nel cantiere e le relative schede di sicurezza.

I dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal rischio chimico

E’ importante controllare e pulire i Dpi dopo l’uso e riporli in luogo pulito. L’alternativa è utilizzare i Dpi monouso.

Per proteggersi dall’esposizione da rischio chimico i Dpi più utilizzati sono i seguenti: indumenti di protezione, guanti resistenti all’abrasione, occhiali di protezione e maschere per ridurre l’inalazione e il contatto degli agenti chimici con le vie respiratorie. Le maschere possono essere facciali, filtranti o antipolvere. Ci sono poi le calzature di sicurezza e le creme barriera che proteggono dal contatto con la pelle.

Fonte Inail: Opuscolo “Il rischio chimico nel settore edile”

Download il Pdf inail_rischio-chimico-in-edilizia

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