I datori di lavoro devono comunicare all’Inail gli infortuni che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni

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I datori di lavoro devono comunicare all’Inail gli infortuni che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni

Ottobre 19, 2017
Luisa Rota
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Via all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, ai fini statistici e previdenziali, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Le indicazioni su come fare le fornisce l’Inail con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017.
La nuova adempienza è in vigore dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché per i soggetti abilitati ad intermediazione.

Da parte sua il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Fonte Inail

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