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Radiazioni solari e temperature elevate

Convegno a Milano, venerdì 28 aprile 2023 dalle 9.30 alle 12.30 presso l’aula magna Esem-Cpt, via I. Newton, 3

Evento per la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro organizzato da Asle-Rlst in collaborazione con Esem-Cpt con il patrocinio di ATS Milano Città Metropolitana e il contributo di Formedil.

Rischio stress da calore nel settore edile. Un ampio approfondimento sui rischi per i lavoratori edili dovuti all’innalzamento delle temperature durante il periodo estivo. Le condizioni climatiche, infatti, riducono la capacità di attenzione dei lavoratori facendo aumentare il rischio di accadimento di infortuni nello svolgimento delle normali mansioni. Sarà presentata la nuova mini guida sul rischio stress da calore nel settore edile realizzata da Asle-Rlst in collaborazione con ATS Milano Città Metropolitana.

Obiettivo del convegno è fornire indicazioni e strumenti sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro di imprese edili.

Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RLST, ASPP/RSPP, CSP/CSE

Consulta il programma

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Cantieri stradali. Ecco le novità sulla formazione di lavoratori e preposti nelle attività di posa in sicurezza della segnaletica stradale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2019 il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La nuova norma abroga il precedente Decreto Ministeriale del 4 marzo 2013 ed  entrerà in vigore dal 15 marzo 2019.
Di seguito, in sintesi, le novità che riguardano la formazione dei lavoratori.

Destinatari dei corsi

Sono lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

Contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada (a doppia o a singola careggiata) , è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del cantiere, rimozione del cantiere, revisione e integrazione della segnaletica, manovre di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza.

Due percorsi di formazione previsti: lavoratori e preposti

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora
  • b) modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • d) modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • e) prova di verifica finale (prova pratica). Modulo A

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore
  • b) modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • e) prova di verifica finale (prova pratica).

Aggiornamento

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni dell’Allegato II, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, ovvero – fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino – nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per saperne di più clicca qui

Messaggio Inps sui certificati emessi dalle strutture ospedaliere ai lavoratori: ricovero o malattia

Indennità di malattia e pronto soccorso. L’Inps ha pubblicato il messaggio n.1074 del 9 marzo 2018 con le istruzioni sui certificati emessi dalle strutture ospedaliere in caso di accesso al pronto soccorso da parte di lavoratori: ricovero o dimissione senza permanenza notturna.

Nei casi in cui in presenza di ricovero venisse rilasciato un certificato di malattia dovrà essere avviata un’istruttoria di approfondimento da parte del lavoratore verso Inps e datore di lavoro.

Se le strutture non potessero rilasciare certificato telematico, questo potrà essere generato in via cartacea con l’indicazione della prognosi riferita all’incapacità lavorativa.
La circolare Inps riguarda i casi di dimissione oppure di permanenza per accertamenti di più giorni, negli ospedali che sono dotati di Strutture Semplici OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DB (Degenza Breve), di percorsi con denominazioni differenti, o negli ospedali che espletano la funzione direttamente in regime di pronto soccorso.
Sono due le situazioni evidenziate da Inps. Da una parte il pronto soccorso è tenuto a comunicare certificati medici in via telematica  per due tipi di sutuazione:

  1. “situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero. In tal caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, l’ apposito certificato di ricovero;
  2. “situazioni che si esauriscono con la dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia”.

 

I datori di lavoro devono comunicare all’Inail gli infortuni che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno. Per chi non rispetta l’obbligo sono previste sanzioni

Via all’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, ai fini statistici e previdenziali, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Le indicazioni su come fare le fornisce l’Inail con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017.
La nuova adempienza è in vigore dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché per i soggetti abilitati ad intermediazione.

Da parte sua il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).
La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Fonte Inail

Ape social. Per il lavoratori edili sarà più semplice ottenere l’attestazione per gli ultimi sette anni di lavoro

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) con la comunicazione n. 617 del 12 luglio 2017 recepisce le indicazioni contenute nel messaggio Inps 2884/2017 dell’ 11 luglio 2017 dove si specifica che “in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dalla Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa”.
La Cnce – si legge nella comunicazione n.617- ha predisposto l’allegato facsimile di attestazione, che su richiesta dell’interessato, rilascerà la Cassa edile interessata. Nel compilare l’attestazione la Cassa edile che riceve la richiesta del lavoratore indicherà i periodi di iscrizione dello stesso presso il proprio ente nei sette anni antecedenti l’ultimo mese di iscrizione del lavoratore”.
La prima fase di richiesta dell’Ape social si è conclusa il 15 luglio 2017. Siccome è stato superato il tetto previsto delle 60mila domande l’Inps ha specificato che prima accederanno all’anticipo pensionistico coloro che sono più vicini all’età della pensione di vecchiaia. La maggior parte dei richiedenti, infatti, ha un’età compresa tra i 63 e i 64 anni di età. La graduatoria definitiva per l’accesso all’Anticipo pensionistico (Ape) “sociale” e per i lavoratori “precoci” sarà pubblica tra entro il 15 ottobre 2017, dopo aver vagliato tutte le domande pervenute all’Istituto di Previdenza.
Nel caso in cui i fondi messi a budget non saranno sufficienti – il limite di spesa previsto per il 2017 è di € 300 milioni mentre per il 2018 sarà pari a € 609 milioni – l’Ape potrebbe slittare di qualche mese per una parte dei richiedenti.

Successivamente, per coloro che hanno maturato i requisiti di richiesta dell’Ape nel 2017, sarà possibile inserire nuovamente la richiesta entro il 30 novembre 2017, data indicata dall’Inps come seconda scadenza per le domande di seconda graduatoria.

Chi si dovesse trovare nelle condizioni di poter richiedere l’Ape nel 2018 dovrà presentare la domanda entro il 31 marzo 2018 e la relativa graduatoria sarà pubblicata dall’Inps entro il 30 giugno 2018.
Si ricorda che entrambe le misure (social e precoci) sono in via sperimentale e resteranno in vigore per due anni ( 2017 e 2018).
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale, sia di accesso al beneficio per i lavoratori precoci, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica.

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