Yearly Archives: 2018

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Eu-Osha. Più prevenzione per le malattie correlate al lavoro

E’ on line la nuova sezione del sito dell’Agenzia europea per la Salute e Sicurezza dedicata alla prevenzione delle malattie correlate al lavoro

L’obiettivo è quello di lavorare insieme per una maggiore salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Stime recenti hanno evidenziato che le malattie correlate al lavoro causano circa 200.000 decessi l’anno in Europa

Le malattie e gli infortuni legati al lavoro rappresentano un costo per l’Unione europea pari a circa 476 miliardi di Euro, che potrebbero essere risparmiati attraverso le giuste strategie, politiche e pratiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). La sensibilizzazione nei confronti di queste malattie, compresi i tumori professionali, è una priorità per l’Agenzia europea per la Salute e Sicurezza (Eu-Osha).
La ricerca condotta dall’Ageniza europea mira a fornire una base comprovata di conoscenze per l’elaborazione delle politiche e contribuire a condividere buone pratiche in materia di prevenzione e riabilitazione. Nella sua attività di ricerca recente, l’Eu-Osha si è concentrata sui sistemi di allarme e sentinella in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sulle malattie sul lavoro causate da agenti biologici, nonché sulla riabilitazione e sul rientro al lavoro dei lavoratori dopo una terapia oncologica.

Per saperne di più clicca qui
Fonte: EU-OSHA

Appalti pubblici a Milano, più tutela per salute e sicurezza dei lavoratori. Firmato il protocollo d’intesa tra Comune e confederazioni sindacali

Milano, 19 febbraio 2018 – Firmato il protocollo d’intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture a contrasto delle gare al massimo ribasso.
Milano sempre più attenta alla salvaguardia del lavoro e dei lavoratori negli appalti pubblici gestiti dal Comune. A sottoscrivere l’intesa, presso la Sala Donzelli di Palazzo Giureconsulti, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL di Milano.

Il protocollo nasce dalla volontà condivisa dalle parti di individuare linee guida che pongano come prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, ma soprattutto ribadisce e rafforza, nelle commesse di lavori e in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale sistema di valore nello scegliere i soggetti che si aggiudicheranno le gare.

Criterio questo che consente di valutare come premiante la qualità complessiva dell’offerta presentata rispetto al massimo ribasso economico così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso un più ampia tutela del lavoro e dei singoli.
Nello specifico il Comune di Milano, in qualità di soggetto appaltante, si impegna a individuare nel criterio dell’offerta economica più vantaggiosa l’elemento discriminante nella scelta dei suoi fornitori e nell’affidamento delle gare. Tra i criteri di valutazione quindi verrà attribuita alla sola offerta economica un valore massimo del 30% nella definizione del punteggio complessivo, oltre a proseguire nella ormai consolidata prassi di individuare una soglia minima di punteggio inerente gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l’offerta non viene considerata accettabile.
L’Amministrazione attraverso questo protocollo impegna ogni appaltatore a garantire un confronto costante con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative oltre a prevedere ove possibile nelle gare una premialità per quelle realtà che garantiranno le condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento.

Fonte: Comune di Milano

 

 

Entro il 12 marzo 2018 rinnovo obbligatorio per la formazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro

Non per tutte le attrezzature da lavoro ma solo quelle elencate nell’allegato “A” dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013, ovvero:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)
– gru a torre
– gru mobile
– gru per autocarro
– carrelli elevatori, semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi     telescopici rotativi)
– trattori agricoli o forestali
– macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– pompe per calcestruzzo

E tra queste, solo per quegli operatori che alla data del 12 marzo 2013 avevano eseguito la verifica finale dell’apprendimento è richiesta la  regolarizzazione del rinnovo formativo entro il 12 marzo 2018.

L’accordo prevede infatti che “gli attestati di abilitazione conseguiti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a)…” tale dizione, modificata rispetto al testo originale dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (allegato “A” punto 12.11), stabilisce di fatto che coloro, che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa – in quanto entro il 12 marzo 2013 avevano già eseguito la verifica finale dell’apprendimento – dovranno completare il loro aggiornamento obbligatorio entro il 12 marzo 2018, perché come stabilito “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui ai punti 9.1 hanno validità di 5 anni”.

 

Ministero del Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ecco il nuovo elenco dei soggetti abilitati

E’ stato emanato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il decreto è formato da sei articoli con i seguenti contenuti:
 – all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al d.i. 11 aprile 2011 ha espresso parere favorevole
 – all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati
 – all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati
 – all’articolo 4 viene decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome
 – all’articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018
 – all’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018. Complessivamente nell’elenco ministeriale i soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono 101.

Fonte: Ministero del lavoro

Bando Isi 2017: 249 milioni di incentivi a fondo perduto da Inail alle imprese, per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Inail apre alle imprese del terzo settore con i progetti sulla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e dedica una sezione dei finanziamenti alle micro e piccole imprese dei settori legno e ceramica. Esclusivo per il settore agricolo 35 milioni.

Con il bando Isi 2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 20 dicembre 2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese che vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine di ricezione delle domande.

I fondi messi a disposizione sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.
Asse n. 1: valore complessivo € 100.000.000. Destinato ai progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, aperto a tutte le imprese
Asse n. 2: valore complessivo € 44.406.358. Per progetti sulla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Aperto a tutte le imprese anche a quelle del terzo settore non iscritte al registro delle imprese ma censite negli albi e registi nazionali, regionali e delle Provincie autonome.
Asse n. 3: valore complessivo € 60.000.000 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto e rivolto a tutte le imprese.
Asse n. 4: valore complessivo € 10.000.000 dedicato ai progetti presentati da micro e piccole imprese nei settori del legno e della ceramica
Asse n. 5: valore complessivo € 35.000.000 dedicato ai progetti presentati dalle imprese che operano nei settori della produzione agricola primaria e dei prodotti agricoli, di cui € 5.000.000 destinati esclusivamente ai giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria.
Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale, variabile in base all’asse di finanziamento.
Ad esempio per i progetti che rientrano nei primi tre assi di finanziamento, sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto di iva e il massimo importo erogabile a progetto è di € 130.000 mentre il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000 Euro.
Ai progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (legno e ceramica) viene concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% per un massimo erogabile di € 50.000 e un mimino ammissibile di 2.000 Euro.
A partire dal 19 aprile 2018 le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 31 maggio 2018 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti.
Per ottenere ulteriori informazioni e assistenza è possibile telefonare al numero 06.6001.

Per scaricare il bando Isi 2017 con tutta la documentazione necessaria clicca qui
Fonte: Inail

 

La Casa degli Rls: appuntamento al 14 febbraio con il seminario dedicato alle vittime sul lavoro della Lamina di Milano

Al Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) di Milano, in via D’annunzio, 15 si danno appuntamento i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Rls e Rlst). La Casa degli Rls, infatti, organizza per mercoledì 14 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un seminario dal titolo L’esternalizzazione del rischio e lo dedica a Marco Santamaria, 43 anni, Giuseppe Setzu, 48 anni e ai fratelli Giancarlo e Arrigo Barbieri di 61 e 57 anni, vittime dell’incidente sul lavoro accaduto martedì 16 gennaio 2018 nell’azienda Lamina di via Rho nel quartiere Greco di Milano: per non dimenticare.
La mattinata sarà dedicata al tema della salute e sicurezza dei lavoratori quando le imprese utilizzano appalti esterni – nel caso del settore edile i subappalti per la realizzazione di attività operative importanti che rientrano nel ciclo produttivo – oppure per alcune attività accessorie o di servizio, come le pulizie, la logistica interna, la manutenzione.
Il fenomeno dell’esternalizzazione diventa preoccupante poiché spesso vengono appaltate le attività più pericolose o gravose, quindi più impegnative dal punto di vista della gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione da attuare.
L’esternalizzazione delle fasi più rischiose dei cicli produttivi, infatti, abbassa gli indici infortunistici nelle imprese committenti e giustifica una lettura rassicurante del livello di sicurezza raggiunto, trascurando gli effetti che si possono verificare sulla salute nei lavoratori delle imprese in appalto.
La presenza di più imprese, inoltre, può determinare forti interferenze ed aumentare il livello di rischio dei lavoratori per una carente visione globale del processo produttivo e quindi per insufficiente coordinamento.
Ci si chiede quale sia oggi il ruolo del committente che deve garantire, anche ai fini della sicurezza, una corretta valutazione delle imprese a cui affida lavori in appalto.

In questo contesto quale ruolo può svolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst), e quali strumenti e azioni può egli adottare in merito alla valutazione dei rischi interferenziali per la tutela di tutti i lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo?

Il seminario porterà alcune esperienze pratiche su cui confrontarsi per individuare strumenti operativi utili a Rls e Rlst.
L’incontro è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria online.
Per iscriverti clicca qui.

Fonte: Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita

 

Valutazione dei rischio alcol e stupefacenti. Le nuove linee di indirizzo varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le linee di indirizzo per la valutazione del rischio alcol e stupefacenti varate dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2017, completano il dettato dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs 81/2008 e rivedono i contenuti, le condizioni e le modalità individuate nell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione dell’attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e nell’Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

Nel testo definitivo delle nuove linee d’indirizzo è previsto che, in edilizia, in base all’allegato “A” dello stesso documento, relativamente agli operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri e per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra

“Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo.
“In particolare – si legge ancora nel testo – il datore di lavoro provvede a:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro.
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio, alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ….
  • Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivante dall’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti …
  • Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
  • Attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Inoltre se nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’allegato “A”, dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.
In riferimento alla normativa che disciplina l’argomento si ricordano:

  • l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 in cui è previsto che “le visite mediche, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,
  • l’art. 111 comma 8 del D.Lgs 81/08 in cui si legge che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavoratori in quota”.
  • Il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale del settore Edile che prevede provvedimenti disciplinari nei casi in cui siano riscontrate situazioni di ubriachezza.

Comunicato stampa. Asle-Rlst premiata da Inail per la buona pratica Etiledil: prevenzione e promozione alla salute e sicurezza nei cantieri edili

Azione di promozione alla salute e prevenzione del rischio alcol nei cantieri edili.

Asle-Rlst ha ricevuto il riconoscimento per la buona pratica durante l’evento di chiusura della campagna europea promossa dall’Agenzia Europea Salute e Sicurezza (Eu-Osha) svoltosi a Roma martedì 7 novembre 2017 presso l’auditorium della direzione generale dell’Inail. I progetti di buona pratica presentati durante il convegno sono stati selezionati da Inail focal point Italia sulla base di una serie di comuni denominatori quali la pertinenza, la completezza, l’originalità, la partecipazione dei lavoratori, l’efficacia dei risultati e la trasferibilità.
Obiettivo principale della campagna sono stati la promozione del lavoro sostenibile e dell’invecchiamento in buona salute.

In questo contesto la buona pratica presentata da Asle ha messo in evidenza la partecipazione dei lavoratori nel momento informativo attuato direttamente sul luogo di lavoro dagli Rlst di Asle,

che hanno illustrato i contenuti dell’opuscolo Etiledil  realizzato in collaborazione con ATS Milano Città Metropolitana per promuovere la salute e far aumentare tra i lavoratori la consapevolezza nella percezione del rischio alcol, al fine di attivare comportamenti virtuosi e corretti.

In particolare, ai lavoratori è stato distribuito lo strumento del “regolo cartonato”, misuratore di alcolemia, che ha consentito loro di eseguire la misurazione personale del quantitativo di unità alcoliche assunte in pausa pranzo e la valutazione delle relative conseguenze sull’organismo.

Tra gennaio 2016 e giugno 2017 la campagna d’informazione Etiledil ha coinvolto 83 imprese e circa 700 lavoratori di cui 214 over 50. Nove i partecipanti, oltre a Asle hanno illustrato le loro buone pratiche Roma Capitale, Comune di Torino, Asl Roma 4, Asl Cuneo 1, Irccs-Incra Ancona, Gruppo Dow in Italia, Hera, Tarkett e Ferrero mangimi. L’iniziativa si è svolta nell’ambito della campagna 2016/2017 promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro di concerto con: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Inail, Iss, Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Organizzazioni dei rappresentanti dei Datori di Lavoro, Anmil.
Al termine è stato consegnato un riconoscimento ufficiale sia alle buone pratiche sia ai partner nazionali della campagna europea.

Fonte: Asle-Rlst
Visualizza il  Comunicato stampa 1_2017

Campi elettromagnetici in cantiere: da segnalare in Dvr e Pos. Sono un pericolo quando il lavoratore è portatore di dispositivi medici, protesi in metallo e pace maker

Se un lavoratore è portatore di placche in metallo e pace maker ai fini della tutela della sua salute e sicurezza è necessario che il datore di lavoro lo segnali nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) mentre nel piano operativo di sicurezza (Pos) è opportuno segnalare l’eventuale presenza di fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle sue vicinanze che dovrebbero già essere state indicate nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Tutto ciò per consentire, sempre e comunque, al medico competente di attivare nei confronti dei lavoratori le opportune limitazioni alla mansione in relazione al luogo di lavoro.

Infatti la mancata segnalazione da parte del datore di lavoro nel Dvr e soprattutto nel Pos, può mettere a rischio l’incolumità del lavoratore.
Come è previsto nel comma l art. 25 del D.lgs 81/08, il medico competente è tenuto per legge a visitare i luoghi di lavoro ma secondo l’art. 104, per i cantieri la cui durata dei lavori presunta è inferiore ai 200 giorni lavorativi è possibile sostituire la visita del luogo di lavoro con l’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui i lavoratori svolgono le attività. In questi casi se nel Pos manca la segnalazione della presenza di fonti da campi elettromagnetici il medico competente che consulta il Pos per un determinato cantiere può essere indotto in errore.
Va detto che i livelli di esposizione professionale ai campi elettromagnetici che normalmente si registrano in cantiere nella maggior parte dei casi sono al di sotto della soglia minima di pericolosità prevista dalla normativa e, soprattutto, limitati nel tempo, perché il cantiere per sua natura è temporaneo.
Ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, però, quando esiste in cantiere o nelle sue vicinanze una fonte di campi elettromagnetici come possono essere, tra le attrezzature, la presenza di antenne oppure, nelle vicinanze, centri con impianti abbattitori di raggi X, il datore di lavoro non può omettere di rilevarli nel Pos. Infatti, la fonte di campi elettromagnetici opportunamente segnalata nel documento citato mette sempre il medico competente nelle condizioni di poter valutare la pericolosità per quei lavoratori portatori di dispositivi medici come protesi in metallo (pece maker e placche con struttura metallica derivate da operazioni chirurgiche), per i quali occorre segnalare immediatamente la limitazione in caso di lavorazioni da svolgere vicino alle fonti di campi elettromagnetici.

Dunque il datore di lavoro nel Pos deve segnalare la presenza di eventuali fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle vicinanze per mettere in atto misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel Psc in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, con riferimento ad eventuali prescrizioni del medico competente per i lavoratori.

Se, infatti, un lavoratore incorre in un incidente per esposizione a campi elettromagnetici dovuto alla mancata limitazione alla mansione, la responsabilità per omessa vigilanza sul rischio può ricadere sul datore di lavoro, che non avendo segnalato nel Pos la presenza di fonti di campi elettromagnetici e nel Dvr la presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici e protesi metalliche ha, di fatto, consentito l’esposizione al rischio per i suoi lavoratori. Nello specifico ai commi 5 e 6 nell’articolo 209 del D.Lgs 81/08 si precisano gli obblighi del datore di lavoro e, in caso di omissione, la sanzione prevista all’art. 219 è anche penale. “Il datore di lavoro – si legge – è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli …. 209, commi 1 e 6”.

La minigiuida sulla movimentazione manuale dei carichi diventa internazionale. Inviata da Fast ai paesi che partecipano a Enterprise Europe Network, la rete internazionale di supporto alle imprese

E’ on line la pubblicazione Risk from manual handling of loads, miniguida Rischio da movimentazione manuale dei carichi tradotta in inglese grazie all’accordo di collaborazione siglato da ASLE-RLST con la Federazione delle Associazioni Tecniche di Milano (FAST), nell’ambito della Campagna europea 2016-2017 Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età di cui Asle è partner nazionale attraverso Inail Focal Point Italia.
“FAST– si legge nel testo dell’accordo – in quanto partner della rete Enterprise Europe Network  (EEN) e EEN OSH Ambassador per l’Italia, condivide con ASLE-RLST  l’interesse per le tematiche di salute e sicurezza sul lavoro”.
L’11 gennaio 2018 la pubblicazione Risk from manual handling of loads realizzata da ASLE con il patrocinio di ATS Milano Città Metropolitana è stata inviata da FAST a tutti gli Osha ambassadors della rete Europe Enterprise Network, che provvederanno a diffonderla alle imprese locali interessate al tema.
Complessivamente gli stati che partecipano al network internazionale EEN che fa riferimento alla Commissione Europea sono 67, di cui solo 28 europei. Enterprise Europe Network aiuta le aziende a innovare e crescere su scala internazionale. È la più grande rete di supporto del mondo per le piccole e medie imprese (PMI) con ambizioni internazionali.
La rete è attiva in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Riunisce 3.000 esperti provenienti da oltre 600 organizzazioni membri, tutti rinomati per la loro eccellenza nel supporto alle imprese.

Per saperne di più clicca qui

 

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