Yearly Archives: 2016

Loading
loading..

Malattia professionale e infortunio. Il certificato arriva all’Inail solo per via telematica: si apre la pratica e inizia l’istruttoria

Il certificato di malattia professionale o infortunio arriva all’ Inail esclusivamente per via telematica dal medico che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale. Questa la novità introdotta dall’art. 21 del D.Lgs n. 151/2015 entrato in vigore a settembre 2015. La circolare del Ministero del Lavoro n. 7348 del 17/03/2016 specifica inoltre che “l’invio deve essere effettuato nell’arco massimo delle 24 ore del giorno successivo dalla prestazione effettuata e che per prima assistenza si intende prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”. Il certificato, dunque, può essere inoltrato da qualunque medico che lavori alle dipendenze di strutture ospedaliere o da un medico di base. Inoltre il certificato medico di malattia professionale e/o infortunio contestualmente alla denuncia di malattia professionale e/o infortunio del datore di lavoro costituiscono la documentazione necessaria perché si attivi l’iter per il riconoscimento di malattia professionale o infortunio presso l’Inail.

Entro cinque giorni dalla ricezione del primo certificato di malattia professionale e/o infortunio il datore di lavoro è tenuto, a sua volta, a inoltrare telematicamente la denuncia di malattia professionale e/o infortunio all’Inail.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un artigiano, l’obbligo di denuncia è in capo allo stesso.

Nello specifico della malattia professionale la cui causa, a differenza dell’infortunio, è lenta e progressiva e può agire anche dopo molto tempo, occorre anche dimostrare che essa è stata contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione. Ovvero deve essere dimostrata la causalità della malattia per motivi professionali. Per mancanza di una definizione di malattia professionale il legislatore ha adottato due tabelle, una per l’industria e l’atra per l’agricoltura, in cui sono elencate le malattie di origine professionale, le lavorazioni che possono provocarle, il periodo massimo entro cui la malattia deve manifestarsi dall’abbandono del lavoro.

L’Inail, ricevuti il certificato e la denuncia di malattia professionale apre la pratica e inizia l’istruttoria del caso. Se si tratta di malattie tabellate si verifica anzitutto che il lavoratore sia stato effettivamente adibito alle mansioni previste dalla tabella e in ogni caso, malattia tabellata o non tabellata, l’Inail richiede documentazione di verifica sia al datore di lavoro sia al lavoratore. Dal 1988 la Corte Costituzionale con sentenza 179/88 ha introdotto anche la possibilità per il lavoratore di provare l’origine professionale di malattie non tabellate. Anche il lavoratore, dunque, può dimostrare l’origine professionale di una malattia e in questo ambito trovano spazio tutte le malattie di cui il lavoratore è in grado di dimostrare la natura professionale. Resta a suo carico provare l’origine professionale della malattia con elementi probatori che dimostrino l’effettiva esposizione al rischio.

I documenti richiesti dall’Inail per provare la malattia professionale sono i seguenti:

Copia del documento di Valutazione dei Rischi e sue modifiche

Esiti delle visite mediche preventive e periodiche

Copia della cartella sanitaria redatta dal medico competente

Invito a visita del medico legale

Compilazione di appositi questionari secondo la tipologia di malattia

Relazioni del lavoratore sul proprio mansionario

Eventuale ispezione

Visure incrociate con archivi INAIL/INPS per verificare la carriera lavorativa dell’assicurato

Copia del libretto di lavoro

Manuali d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati

Per approfondimenti:

circolare-n-7348-del-17032016

inail-lodi_le-malattie-professionali

Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

Confermata la validità e l’importanza della formazione per la figura del preposto.

L’aggiornamento di giugno 2016 del decreto legislativo n. 81/08 recepisce l’interpello n.16/2015 del 29/12/2015 avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su Requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Il quesito riguarda la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico (d.lgs n. 81/08) e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto a quelli ricadenti sul preposto indicati dall’art. 2 comma 1, lettera e).

La risposta della Commissione, sottolineando come l’individuazione della figura del preposto non sia obbligatoria bensì una scelta del datore di lavoro da effettuarsi in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda, mette in evidenza come esistano casi particolari fra cui il montaggio e lo smontaggio delle opere previsionali, i lavori di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavori che effettuano tale attività, che può anche essere lo stesso datore di lavoro a patto che abbia seguito gli appositi corsi di formazione. In particolare nel testo redatto dalla Commissione si legge “ il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve parteciare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs n.81/08, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37,  co. 7, del d.lgs n.81/08. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs n. 81/08 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 7 del d.lgs n. 81/08, nell’ambito della quale dovranno pertanto essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

Per ulteriori approfondimenti si veda D.lgs n. 81/08 aggiornamenti giugno 2016 – Interpello n. 16 /2015 del 29.12.2015

http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/


Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

La Casa degli Rls, un luogo dove imparare a fare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) condividendo metodi ed esperienze

La Casa degli Rls di Milano ai nastri di partenza. Ieri, mercoledì 29 giugno 2016 al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in viale D’Annunzio, 15 a Milano, erano circa un centinaio i partecipanti al seminario dal titolo Il ruolo degli Rls nella riunione periodica. La maggior parte erano Rls e Rlst, che hanno portato la loro testimonianza e raccontato le proprie esperienze nello svolgimento del ruolo. Grande l’interesse e la partecipazione dimostrati, basti pensare che per presenziare al seminario alcuni Rls sono arrivati da Brescia.

Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano, ha presentato il progetto La Casa degli Rls elaborato dal gruppo proponente con il sostegno delle istituzioni milanesi che hanno aderito al protocollo d’intesa voluto dal comune di Milano per la nascita del Centro per la cultura della prevenzione dei luoghi di lavoro e di vita (Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano, CIIP – Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione).

Quello che intendiamo offrire – ha detto Prosperi – è un luogo dove gli Rls, spesso isolati nella risoluzione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, si possano confrontare raccontando la loro esperienza e al contempo trovare i suggerimenti e le informazioni giuste, grazie anche al contributo di conoscenza messo a disposizione dei nostri partner come ATS e CIIP”.

Si tratta di una sorta di centro di aggregazione per il confronto tra Rls e la loro formazione sui temi specifici che riguardano il mestiere degli Rls. “Il fatto – ha continuato Prosperi – che il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita metta a disposizione un luogo fisico con aule e spazi dove potersi incontrare permetterà di organizzare incontri, seminari e attività di formazione che dovranno partire da proposte concrete degli Rls”.

Si costituirà, infatti, un gruppo di lavoro per l’elaborazione delle idee dove tutti sono invitati a esserci. La casa degli Rls di Milano si pone obiettivi di crescita che includono le aree della città metropolitana con l’intento di fornire strumenti utili a quei lavoratori, gli Rls, che si trovano a dover rappresentare i colleghi nella difesa dei diritti di salute e sicurezza in luogo di lavoro. Quello che è certo è che le tematiche oggetto dei prossimi seminari, ancora tutti da programmare, non intendono sostituirsi alla formazione tecnica e aziendale a cui Rls e Rlst devono per legge presenziare ma andranno nella direzione di costruire percorsi di formazione e informazione su misura, adatti alla costruzione di un metodo di lavoro condiviso per Rls.

Il dibattito in sala è stato coordinato da Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università del Comune di Milano. Sono intervenuti Modesto Prosperi – Rls Comune di Milano, Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana, Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP, Margherita Napolitano – Rls San Raffaele, Elisabetta Piras – Rls di sito per Expo Milano 2015 e Giorgio Ortolani di Filcams – Cgil.

Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2016. Nel frattempo Rls e Rlst potranno usufruire dei materiali prodotti nella seduta di mercoledì 29 giugno 2016, che saranno inviati dalla segreteria organizzativa a tutti i partecipanti. Saranno forniti anche dati e grafici, oltre all’elenco dei siti internet utili da consultare per gli Rls.

Per saperne di più: http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/.

La Casa degli Rls nasce a Milano al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di viale D’Annunzio

Mercoledì 29 giugno 2016 dalle 9.30 alle 13.00 in viale Gabriele D’Annunzio al 15, presentazione del nuovo progetto La Casa degli Rls al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano. Contestualmente si svolgerà il seminario dal titolo “Il ruolo del Rls nella riunione periodica”.  Partecipano all’iniziativa alcuni partner che hanno dato origine al progetto del Centro per la cultura della prevenzione: i rappresentanti del Comune di Milano e quelli dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana) che presenteranno dati inediti.

Il seminario – si legge nella locandina di presentazione – vuole essere l’occasione per presentare il progetto La Casa degli Rls proposto al Centro da un gruppo di Rls milanesi, al fine di individuare un luogo dove trovare nuove opportunità per lo sviluppo del proprio ruolo”.

La partecipazione al seminario è gratuita. Programma e iscrizioni all’indirizzo http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/

Il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano nasce nel 2014 con la delibera del Consiglio comunale del 14 novembre 2014 Linee guida per il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Il 16 dicembre 2014 il Comune sottoscrive un protocollo con gli enti che istituzionalmente si occupano di sicurezza: Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano. E’ del 19 dicembre 2014 l’accordo di collaborazione operativo con la Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione (CIIP). A gennaio 2015 il Comune, i soggetti istituzionali e la CIIP costituiscono un gruppo di lavoro composto da un rappresentante di ciascun ente e dal rappresentante della CIIP. L’inaugurazione della sede del Centro in viale Gabriele D’Annunzio, 15 è del 28 aprile 2015.

Successivamente, al protocollo d’intesa costitutivo del 16 dicembre 2014 aderiscono altre realtà cittadine: Cgil, Cisl e Uil, AISOM, Assimpredil Ance Lombardia, Assolombarda, Confapi Industria, Confcommercio, CNA, Unione Artigiani della provincia di Milano, Camera di Commercio, Fondazione Ca’Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (Clinica del Lavoro).

La costituzione del Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita rappresenta l’avvio di una collaborazione attiva tra le istituzioni milanesi che operano in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita per la creazione di un centro documentale che diventi punto di accesso e di riferimento per i cittadini, i lavoratori, le imprese e le scuole che vogliano approfondire la conoscenza della materia. Le attività proposte riguardano principalmente la promozione di convegni e seminari, mostre, workshops, eventi, laboratori, spettacoli realizzati sia da parte delle istituzioni sia da parte delle associazioni scientifiche e professionali attive nel campo.

Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Gli infortuni con scale portatili accadono per uso scorretto. Qui la guida per utilizzare l’attrezzatura in sicurezza

Le scale portatili sono attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Vengono impiegate da milioni di persone e comportano rischi elevati di incidenti. Gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro. Studi recenti hanno dimostrato che l’80% degli incidenti è dovuto all’uso non corretto delle attrezzature mentre il rimanente 20% è imputabile a difetti delle scale.

Circa un terzo degli incidenti avviene sui luoghi di lavoro dove per l’uso diffuso delle scale portatili nei cantieri, il comparto dell’edilizia la fa da padrone. Negli infortunati la maggior parte delle lesioni riportate interessa gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza. Tuttavia anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravita.

Gli incidenti riguardano principalmente la stabilita nell’uso dell’attrezzatura e la resistenza strutturale della scala rispetto al comportamento dell’utilizzatore e alle ripetute sollecitazioni.

Le scale portatili presenti sul mercato sono molteplici e riconducibili principalmente a due tipologie:

· scale in appoggio

· scale doppie

Le correlazioni tra le cause e gli incidenti evidenziano soprattutto problemi di slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio e instabilità al ribaltamento per le scale doppie.

I materiali di cui sono costituite principalmente le scale portatili sono le leghe di alluminio, l’acciaio e il legno, con altezze, tra quelle di uso più comune, che vanno dai 2 ai 5 mt. circa per le scale doppie in posizione chiusa, 5 mt. circa per le scale in appoggio e 8  mt. circa per le scale trasformabili, a sfilo sino a 15 mt.

Tutte le scale devono rispondere alle norme UNI EN 131/D.Lgs 81/08.

Le scale in appoggio

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale in appoggio sono quattro:

· instabilità per slittamento alla base

· instabilità per slittamento laterale in sommità

· instabilità per rotazione intorno a un montante

· instabilità per rovesciamento all’indietro

Le buone prassi raccomandano che per conferire alla scala una maggiore stabilità rispetto allo slittamento alla base è indispensabile avere un angolo di inclinazione della scala più alto possibile senza superare 75° (65°-75°) per non incorrere nell’instabilità alla rotazione all’indietro intorno alla base dei due montanti. Essendo inoltre la stabilità funzione del peso della scala, del peso della persona, dei coefficienti d’attrito agli appoggi, va da sé che creando vincoli alla base e in sommità, e limitando il carico sui gradini escludendo gli ultimi tre, circa 75 cm. dal punto più alto per scale di 4-5 metri, si realizzeranno le condizioni ideali per un uso in sicurezza della scala. Non trascurabili sono anche le azioni, per slittamento laterale in sommità e per rotazione intorno ad un montante, che si manifestano spesso quando il lavoratore, pur avendo il baricentro entro la base d’appoggio della scala, tira a sé o spinge qualche oggetto come ad esempio funi o cavi oppure usa un trapano o una sega con movimento laterale, o quando l’utilizzatore pone il suo baricentro fuori dalla base d’appoggio della scala determinando con gli stessi movimenti una rotazione intorno ad un montante. E’ utile ricordare che la scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo sempre che sporga almeno 1 mt. oltre il livello di accesso. Esistono in commercio diversi accessori che, se non in dotazione alle scale più comuni, limitano le instabilità sopra accennate. Tra questi i più utilizzati sono i tamponi in pvc da innestare sui montanti in appoggio e le barre stabilizzatrici orizzontali che riducono al minimo lo spostamento laterale.

Le scale doppie

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale doppie si possono ricondurre in linea di massima all’instabilità per ribaltamento laterale. Un uso corretto delle scale doppie impone che le scale

· non siano più lunghe di 5 mt.

· non siano utilizzate per accedere a piani di lavoro

· non vengano utilizzate da più persone

· la sosta sui due gradini o pioli più alti non sia eseguita senza piattaforma e guarda-corpo

Con stabilità di una scala doppia al ribaltamento laterale s’intende la capacità della scala a opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento attorno a un’asse passante alla base di due montanti laterali, uno relativo al tronco di salita e l’altro relativo al tronco di supporto, considerato come asse di rotazione. Per migliorare la stabilità delle scale doppie possono venir utilizzate le barre stabilizzatrici da innestare alla base dei montanti con piedini antiscivolo.

Durabilità

La durabilità di una scala portatile può essere definita come la capacità di questa a conservare i previsti requisiti di resistenza, stabilità, funzionalità e sicurezza, durante tutta la vita operativa attesa, senza richiedere manutenzione straordinaria e ripristino.

Una scala portatile è composta da diversi elementi collegati fra di loro. Tali collegamenti oltre ai requisiti di resistenza e funzionalità devono mantenere durante l’uso i giochi previsti in fase di progetto o comunque essi devono essere tali da rimanere entro tolleranze funzionali atte a garantire la stabilità della scala in condizioni di sicurezza.

Ad esempio, l’ovalizzazione dei fori delle cerniere di collegamento dei montanti di una scala doppia crea un disallineamento dei tronchi di salita e di supporto, con conseguente appoggio della scala sul piano su tre montanti anziché su quattro. In tale condizione, durante la salita dell’operatore e durante l’uso, la scala può presentare sia dei movimenti longitudinali e laterali, e sia di oscillazione, tali da minare la stabilità della stessa. Per quanto concerne le scale in appoggio, con particolare riferimento a quelle a più tronchi, una maggiore flessione sotto carico potrà derivare dalla deformazione delle interfacce di giunzione fra i vari tronchi, soprattutto se la scala è stata realizzata con i montanti aventi profili a “C”.

Chiedere il Rlst di Asle è facile, ecco come fare

Operativi sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e relative province, i Rlst di Asle sono a disposizione per tutte quelle imprese dove non è stato eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori aziendale (Rls).

Per ottenere l’assistenza di un Rlst di Asle bisogna collegarsi al sito www.asle-rlst.it, cliccare su “Modulistica” e fare il download dei degli appositi moduli di richiesta:

lettera di incarico Rlst di Asle
• lettera di incarico apertura cantiere
Occorre compilare entrambi i moduli con le informazioni richieste, riempiendo tutti i campi.

La lettera d’incarico Rlst di Asle è la richiesta da parte dell’azienda del servizio Rlst di Asle.

Va compilata su carta intestata dell’impresa scrivente e indirizzata tramite raccomandata alla sede dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, via Newton, 3 – 20148 Milano.

Per questa comunicazione si possono utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata

info@pec.asle.it e l’indirizzo e-mail info@asle.it, oppure il fax al numero 02.48707068.

È importante che sulla lettera d’incarico Rlst di Asle siano ben visibili le firme di tutti i lavoratori, i quali saranno così informati del fatto che il loro Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori sarà un Rlst di Asle, ovvero un Rls territoriale messo a disposizione dall’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La lettera d’incarico Rlst di Asle va conservata con la risposta su carta intestata che gli uffici Asle-Rlst inviano all’azienda, per documentare l’avvenuto inserimento nel data base di Asle-Rlst del nominativo aziendale. In questo modo

quando non si conosce ancora il nominativo del Rlst competente per territorio per un determinato cantiere, sul Pos, nell’apposito spazio dedicato al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, l’impresa potrà scrivere semplicemente “Asle-Rlst” ed, eventualmente, esibirà la lettera di incarico Rlst di Asle con la risposta ricevuta dagli uffici dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza all’atto dell’iscrizione.

La lettera di incarico apertura cantiere è la comunicazione a Asle-Rlst dell’apertura di un cantiere da parte dell’impresa. Va compilata per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede dell’Associazione al numero 02.48707068 oppure all’indirizzo e-mail info@asle.it. Fare la comunicazione di apertura cantiere è importante perché solo così si attiva la procedura operativa per far sì che il Rlst competente per territorio contatti l’impresa. Fissando l’appuntamento, nel giorno prestabilito il Rlst di Asle potrà, così, verificare la situazione sicurezza del cantiere stesso e visionare la documentazione relativa.

Attenzione, anche questa lettera va compilata su carta intestata dell’impresa richiedente e deve contenere l’indicazione precisa dell’indirizzo del nuovo cantiere e il nominativo con numero telefonico di un referente o di un responsabile dell’impresa per il cantiere in oggetto.

La comunicazione di apertura cantiere va fatta per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede Asle-Rlst dieci giorni prima dell’apertura del cantiere, come previsto dall’art. 100 comma 4, del D.Lgs 81/08.

In questo modo il contatto da parte del Rlst di Asle per la definizione dell’appuntamento di prima visita sarà tempestivo e sicuro.

Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro, in arrivo un nuovo campo di applicazione per i Rlst di Asle

Entro il 1° luglio 2016 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva EMF) che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Dal Governo italiano un passo avanti è stato fatto il 2 maggio 2016 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE.

Il testo prevede modifiche al D.Lgs n. 81/2008 nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, sulla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. La Direttiva EMF limita anzitutto le esposizioni massime fissando i valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari, specificando che i VLE relativi agli effetti sanitari devono sempre essere rispettati. Si sottolinea poi l’importanza della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, specificando che per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.

Per chi si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori come i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori Rlst di Asle per gli edili, e più in generale per tutti coloro che nel luogo di lavoro svolgono la mansione di Rls si segnala che la Direttiva si occupa anche di formazione informazione dei lavoratori (art. 6), di consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 7) e di sorveglianza sanitaria (art. 8).

La Commissione Europea ha nel frattempo editato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, per aiutare i datori di lavoro a ottemperare gli obblighi previsti dalla Direttiva EMF e che a breve saranno recepiti anche dalla legislazione italiana.

Per approfondire visiona la documentazione.

direttiva-201335ue

commissione-europea_guida_campi_elettromagnetici

Più tutela per i lavoratori delle costruzioni. La Commissione europea propone l’inserimento del limite di soglia all’esposizione della silice cristallina respirabile a 0.1mg/mc

Un passo avanti per la salute e sicurezza dei lavoratori europei. Il 13 maggio scorso la Commissione Europea ha pubblicato il testo proposto per la revisione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. La Commissione propone di rivedere i valori limite di esposizione per 13 agenti chimici e di ridurre i valori limite di esposizione professionale a sostanze cancerogene. L’aggiornamento più importante coinvolge direttamente il settore delle costruzioni e fa rientrare nell’elenco di sostanze, preparati e processi cancerogeni, l’esposizione a polveri di silice libera cristallina con un valore limite pari a 0.1 mg/mc. Come è risaputo le polveri di silice libera cristallina sono contenute negli inerti, nei cementi, si libera nei processi di produzione di mattoni, ceramiche, pietre, e questa nuova indicazione comporterà un sostanziale aggiornamento delle procedure di valutazione dell’esposizione, delle misure di prevenzione e non ultimo della compilazione del registro degli esposti. “Grazie a uno specifico accordo sottoscritto dalle parti sociali – si legge nel comunicato stampa della Commissione europea – alcune imprese tengono adeguatamente sotto controllo la concentrazione nell’aria di questa sostanza chimica, che resta tuttavia una delle principali cause della silicosi (malattia polmonare) e del tumore polmonare professionale. La proposta della Commissione intende tutelare i lavoratori in tutta l’UE, compresi quelli del settore delle costruzioni nel quale è occupato quasi il 70% di tutti i lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile”. La proposta di modifica della Commissione stima di salvare centomila vite umane nei posti di lavoro nei prossimi 50 anni. La definizione del testo di legge dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei a cui seguirà la trasposizione negli ordinamenti nazionali con un tempo previsto in due anni. “La proposta – continua il comunicato –  si fonda su dati scientifici e giunge al termine di un ampio dibattito che ha coinvolto ricercatori, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro. L’introduzione di questi valori limite determinerà un minor numero di casi di tumori professionali”.

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160513_protezione_rafforzata_sostanze_cancerogene_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_it.htm

 


Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background