Riunione periodica. Anello debole per le azioni di prevenzione, salute e sicurezza dei Rlst nella sorveglianza sanitaria, quando l’impresa ha meno di 15 dipendenti

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Riunione periodica. Anello debole per le azioni di prevenzione, salute e sicurezza dei Rlst nella sorveglianza sanitaria, quando l’impresa ha meno di 15 dipendenti

Novembre 18, 2016
Luisa Rota
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Il ruolo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) nella sorveglianza sanitaria è importante. Il D.Lgs 81/08 all’art. 50 prevede che il Rlst sia “consultato sulla scelta del medico competente oltre che sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione …. e, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”. Ancora, l’art. 2 definisce la “sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria non è, dunque, un’attività meramente clinica perché interviene sulla valutazione dei rischi e  sulla scelta e la riprogettazione delle misure che normalmente vengono effettuate in occasione della riunione periodica annuale.

Ma la domanda è: effettivamente Rlst e Rls sono consultati da parte del datore di lavoro per la nomina del medico competente? E poi, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori riescono a ottenere dal medico competente tutte le informazioni da veicolare ai lavoratori per la prevenzione, tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro?

Analizzando gli esiti di un questionario distribuito ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato al seminario del 5 ottobre 2016 alla Casa degli Rls di Milano emerge che l’85% di coloro che hanno risposto alle domande dichiarano di non essere stati consultati sulla nomina del medico competente. In molti casi, per il 40% degli intervistati, il medico competente non illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L’art. 25 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (riunione periodica n.d.r.) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute per l’integrità psico-fisica dei lavoratori”. In altre parole il medico competente una volta l’anno ha l’obbligo di illustrare alle figure aziendali della prevenzione una relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria.

E, infatti, dal questionario citato emerge anche che il 58% ovvero la stessa percentuale rilevata per i casi in cui il medico competente illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria, tale comunicazione avviene nell’ambito della riunione periodica. Dunque, se in un’azienda non si effettua la riunione periodica annuale – non prevista per legge in quelle con meno di 15 dipendenti – sarà molto probabile che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ottenga l’illustrazione dei risultati della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Altri dati significativi che emergono dal questionario citato riguardano la capacità o possibilità di interloquire con il medico competente da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso, nel 40% dei casi, ciò non avviene. Così come risulta difficile al 39% degli intervistati avere agevole accesso ai dati della sorveglianza sanitaria. Tutto ciò rivela una difficoltà palese per il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, soprattutto nelle realtà lavorative con meno di 15 dipendenti, ad agire il proprio ruolo nell’ambito della sorveglianza sanitaria e a contattare il medico competente, che normalmente si incontra solo durante la riunione periodica.

La mancata convocazione della riunione periodica è, dunque, l’anello debole della catena nelle azioni di prevenzione, salute e sicurezza specialmente quando i dipendenti dell’azienda sono pochi.

Per informazioni utili sul ruolo degli Rls nella sorveglianza sanitaria clicca qui.

 

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