Come rilevato nel post pubblicato giovedì 8 giugno 2017, i lavoratori autonomi nonché artigiani, in quanto subappaltatori dell’impresa affidataria o con appalto diretto, senza obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria, rappresentano l’anello debole del sistema sicurezza per mancanza delle tutele previste per i lavoratori dipendenti.
L’interpello n. 7/2013 del 2 maggio 2013 inserito nell’aggiornamento del testo unico sulla sicurezza pubblicato a maggio 2017 prevede che il committente, previa verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e subappaltatori, in forza della facoltà di richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, possa contrattualmente e legittimamente esigere dal lavoratore autonomo l’esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria.