Formaldeide, cancerogeno del Gruppo 1. Rivedere il Documento di Valutazione dei Rischi

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Formaldeide, cancerogeno del Gruppo 1. Rivedere il Documento di Valutazione dei Rischi

Ottobre 13, 2016
Luisa Rota

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Il Regolamento UE n. 895/201, recante modifica all’ allegato XIV del Regolamento CE N. 1907/2006 (Regolamento Reach) precisa che la formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena – categoria B1 e che, a partire dal 1 gennaio 2016, tale classificazione comporta ai fini della gestione della salute e della sicurezza, l’applicabilità del D. Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

La formaldeide è causa di tumori naso-faringei e di una forma di leucemia. Il materiale si può trovare in molti prodotti per l’edilizia. Si citano, in particolare, il compensato di legno massiccio utilizzato per pannelli e accessori, le tavole di legno compensato usate per rivestimenti, armadi, ripiani e pavimentazione in legno laminato. Formaldeide è presente nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti, nelle pareti divisorie degli uffici open space e si trova anche in alcune resine e collanti.

Nel caso di utilizzo di formaldeide in ambito aziendale risulta dunque necessario revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi sulla base degli “obblighi del datore di lavoro” di cui agli articoli 235 e seguenti del Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08). Lo scopo è quello di “evitare o ridurre” l’utilizzo dell’agente cancerogeno (articolo 235 comma 1).
Va da sé che anche la sorveglianza sanitaria debba essere adeguata e aggiornata alle prescrizioni dell’articolo 242.
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