Lo chiarisce l’INAIL nazionale con il comunicato congiunto del 2 aprile 2009 di cui riportiamo di seguito il contenuto
Un comunicato congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione, CNA Conf. Naz. Artigianato e pmi, Confartigianato, Casartigiani, Claai pubblicato sul sito dell’INAIL www.inail.it riferisce che “in seguito ai dubbi interpretativi in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.
Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari dell’autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.