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Il contributo di conoscenza ed esperienza del Rlst

I Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) possono dare un contributo alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) anche relativamente ai rischi specifici igienistico-sanitari per i quali il Medico Competente elabora il Programma di Sorveglianza Sanitaria. Dall’attività di verifica e vigilanza delle Asl territoriali si segnala scarsa coerenza tra Dvr e Programma di Sorveglianza Sanitaria, in particolare ove, a fronte di rischi rilevati, nulla risulti nella programmazione della Sorveglianza Sanitaria e viceversa. La legge prevede che il datore di lavoro prima di nominare il medico competente per la stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria consulti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In questo senso il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca un ruolo importante nel rapporto con il medico. Egli, infatti, può contribuire alla corretta individuazione dei rischi da inserire nel Documento di valutazione dei rischi ed è proprio sui rischi segnalati nel Dvr che si sviluppa, poi, l’impostazione pratica della sorveglianza sanitaria.
Il Rlst nell’ambito della programmazione di sorveglianza sanitaria predisposto dall’azienda con il medico competente, tra le altre cose può specificatamente:
– prendere visione del Programma di Sorveglianza Sanitaria;
– valutare la completezza delle informazioni ivi contenute in relazione ai rischi considerati;
– verificare la congruenza del Dvr rispetto al Programma di Sorveglianza Sanitaria
– dare comunicazione al datore di lavoro delle eventuali carenze di valutazione e di programmazione.
La riunione periodica è la sede naturale di una verifica delle azioni di miglioramento relative alla pianificazione aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr e la Sorveglianza Sanitaria sono i documenti analitici e programmatici indispensabili su cui Rls-Rlst sono in grado di dare un contributo di conoscenza ed esperienza.

La scelta del guardacorpo

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Rlst una risorsa per ottenere la riduzione del premio Inail

E’ l’opportunità offerta alle aziende con la compilazione on line del Modello Inail OT 24.
In pratica le imprese che si avvalgono della presenza di un Rlst nelle attività aziendali possono usufruire della riduzione del premio assicurativo applicata in occasione dell’autoliquidazione Inail a patto che raggiungano un puteggio complessivo pari a 100. Tra le azioni previste dall’OT 24 per l’ottenimento della riduzione non ci sono solo quelle attuabili con il Rlst ma ne sono previste anche altre, che il datore di lavoro può autonomamente attivare.
Il Rlst, però, può giocare un ruolo nelle attività aziendali riferite alle sezioni B, C e D del modello OT 24. In questi casi la sua azione si può esplicare in almeno quattro circostanze qui di seguito elencate.
Tra gli interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale se il datore di lavoro concorda con Rlst e medico competente piani di formazione ed educazione sanitaria, tra gli interventi di sicurezza e sorveglianza sanitaria quando il Rlst visita i cantieri con il medico competente e Rspp almeno due volte l’anno e redige i relativi verbali di sopralluogo, oppure se il datore di lavoro programma la riunione periodica almeno una volta l’anno a cui invita il Rlst, Rspp, medico competente a prescindere che questa riunione sia formalmente richiesta dalle altre figure coinvolte, tra le azioni di prevenzione di rischi specifici quando ad esempio il Rlst di Asle attraverso la campagna di sensibilizzazione Etiledil informa i lavoratori sui rischi da assunzione di bevande alcoliche.
Nel quadro di riferimento descritto il Rlst di Asle rappresenta un’opportunità quale figura integrata nel sistema impresa. La sua partecipazione alle riunioni periodiche, la collaborazione con il medico competente e Rspp sono l’esplicitazione di un ruolo su cui l’imprenditore può realizzare una modalità operativa di verifica e miglioramento dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs 81/08 .
Le aziende edili che si avvalgono del Rlst di Asle hanno l’opportunità di costruire un modello virtuoso di prevenzione e sicurezza con il coinvolgimento di tutte le figure aziendali, Rlst, Rspp, medico competente, preposti e Dirigenti, che consente di fruire di agevolazioni, riduzioni contributive e finanziamenti previsti Inail ISI e FIPIT.

Dal 1 luglio 2015 il Documento di regolarità contributiva è on line

Il documento di regolarità contributiva (Durc) a Inps, Inail e Cassa Edile da mercoledì 1 luglio 2015 si fa con un clik e si chiama Dol (Durc on line).

Si tratta di un passo importante verso la semplificazione amministrativa introdotto con il decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, atto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1 Giugno 2015 . Per ottenere il nuovo documento di regolarità contributiva in tempo reale le aziende dovranno richiedere password e nome utente a Inps, Inail o Cassa Edile e seguire tutta la procedura on line. Al termine sarà rilasciato un documento in formato pdf con i seguenti contenuti minimi: la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale dell’impresa, l’iscrizione all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, la dichiarazione di regolarità, il numero identificativo con la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza e di validità del documento.

Più semplice da ottenere rispetto al vecchio Durc, dovranno richiederlo tutti i committenti: Pubblica amministrazione, imprese esecutrici, lavoratori autonomi. Con validità di 120 giorni sarà consultabile on line da chi ne farà richiesta e serve per attestare in tempo reale la regolarità contributiva dell’azienda. E’ rilasciato anche se si riscontrano piccoli errori nei versamenti purché siano inferiori a 150 Euro.

Se il Dol non risulta regolare l’impresa riceverà una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata con l’invito a regolarizzarsi entro 15 giorni. Sanata nei tempi richiesti l’irregolarità il documento sarà emesso. L’accesso on line si ottiene attraverso i siti di Inps, Inail o Cassa Edile che metteranno a disposizione le credenziali di accesso, appositamente richieste dall’azienda o da un suo consulente. Nel caso il sistema rilevi un documento già attivo, perché non ancora trascorsi i 120 giorni di validità dall’ultima richiesta il sistema rimanderà al documento in vigore e non rilascerà il nuovo Dol.

Accedere al sito è semplice. Per imprese appaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi il link da cliccare è: http://www.inail.it/servizionline/default/Utilizza/p/RegConsReg/index.html? nfls=false

Appare una schermata che invita a inserire password e nome utente per effettuare la connessione. Una volta ottenuto il Dol sostituisce ad ogni effetto il vecchio documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
Consulta il decreto 30 gennaio 2015 che istituisce il Dol direttamente sulla Gazzetta Ufficiale on line
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/01/15A04239/sg

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI IN CANTIERE

Lo scorso settembre sono state introdotte dalla Legge 136/2010 alcune modifiche in merito alle caratteristiche del tesserino di riconoscimento di cantiere. A miglior identificazione degli addetti ai lavori, oltre a quanto già previsto, fotografia e generalità del lavoratore nonché il nominativo del datore di lavoro, il tesserino deve contenere la data di assunzione ed in caso di impresa in subappalto la relativa data di autorizzazione. Per quanto concerne i lavoratori autonomi o artigiani essi hanno l’obbligo di inserire nel loro tesserino di riconoscimento il nominativo del committente inteso come il soggetto, impresa o persona fisica, con il quale hanno stipulato un contratto di lavoro. La sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro per la mancata esposizione del tesserino va da 100 a 500 euro per lavoratore mentre quella prevista per i lavoratori va da 50 a 300 euro.

INCONTRO. La sicurezza e la salute negli appalti e con le imprese esterne

Sabato 20 giugno a partire dalle 9.45 presso la sede ESEM di via I.Newton, 3 si terrà l’incontro dal titolo “La sicurezza e la salute e negli appalti e con le imprese esterne: rapporti e responsabilità”.

Il momento di riflessione è organizzato dall’Associaizone Lavoro e prevenzione. Affronteranno il tema esperti della sicurezza, consulenti e  Rls con specifici interventi sulla normativa vigente di riferimento. Si analizzeranno i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel sistema sicurezza, per approfondire le procedure di compilazione di Duvri, Psc e Pos e capire come fare a trasformare un documento formale in uno strumento operativo. Indirizzando una mail a info@lavoroeprevenzione.it è possibile iscriversi alla mailng list dell’Associaizone Lavoro e prevenzione e far pervenire domande o contributi all’incontro, anche per coloro che non potessero partecipare di persona. I temi trattati saranno consultabili on line a partire dalla fine di giugno sul sito www.lavoroeprevenzione.it. Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un apposito attestato di partecipazione.

LE AZIENDE CON RLST NON DEVONO FARE LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO ALL’INAIL

Lo chiarisce l’INAIL nazionale con il comunicato congiunto del 2 aprile 2009 di cui riportiamo di seguito il contenuto

Un comunicato congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione, CNA Conf. Naz. Artigianato e pmi, Confartigianato, Casartigiani, Claai pubblicato sul sito dell’INAIL www.inail.it riferisce che “in seguito ai dubbi interpretativi in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.
Si precisa infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari dell’autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’INAIL, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.

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