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Voucher lavoro. Il Governo chiarisce con un comunicato stampa

Il 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa in materia di lavoro accessorio. Si chiarisce in particolare come i vaucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno pienamente rintracciabili al fine di evitare l’uso distorto di questa tipologia contrattuale. “Le imprese che li utilizzeranno – si legge nel comunicato – dovranno preventivamente comunicare in modalità telematica il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui si svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata”.

Pubblicato anche un Rapporto datato 22 marzo 2016 sull’utilizzo dei vaucher per le prestazioni di lavoro accessorio, elaborato sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dell’Inps. Si dice come con il Jobs Act (D. Lgs 81 del 15 giugno 2015), il Governo abbia introdotto due importanti novità. La prima è l’ulteriore incremento del limite annuo dei compensi, fissato in € 7.000, mantenendo al contempo quello dei 2.000 per le attività lavorative svolte a favore di ciascun committente. La seconda significativa novità è l’introduzione del divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, che rende praticamente inutilizzabili i vaucher lavoro in edilizia.

Il Rapporto mette inoltre in evidenza come le prestazioni retribuite con i vaucher coinvolgano maggiormente i giovani. Il 31% dei prestatori si colloca tra gli under 25 che percepiscono mediamente € 554 all’anno. Nei fatti, però, l’importo lordo medio annuo percepito è più alto tra gli ultra sessantenni con € 762 per i lavoratori di età compresa tra i 60 e i 65 anni e € 700 per gli over 65. L’importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore nell’anno ha raggiunto il valore massimo di € 677,12 nel 2011 e si è attestato a € 633 nel 2015 in lieve aumento rispetto agli € 628,47 del 2014. Si evidenzia anche come i percettori di vaucher siano effettivamente lavoratori non esclusivi e si collochino in gran parte tra i lavoratori subordinati e para subordinati. Da una ricerca Inps riferita al 2014 emerge come su circa un milione di percettori, 400mila erano privi di altra posizione (categoria che include gli studenti impiegati in agricoltura), 168mila erano nello stesso anno percettori di indennità di disoccupazione e/o mobilità, 281mila erano anche attivi come lavoratori dipendenti e 97 mila risultavano percettori di una pensione. Infine i settori in cui i vaucher sono maggiormente utilizzati sono Commercio, Turismo e Servizi anche se si rileva un’elevata percentuale del 44% di vaucher utilizzati riferiti ad attività non classificabili.

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Vaucher lavoro in edilizia, meglio di no. Se si fa, ecco come e tutti i limiti da rispettare: pena, la maxisanzione

D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità riguardo l’utilizzo dei vaucher lavoro estendendoli a tutte le categorie garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare, per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 7.000 euro (lordo e 9.333) in un anno. Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista. E’ confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro all’anno.
Si specifica, però, che in edilizia nonostante l’estensione del buono lavoro a tutte le categorie, il vaucher non si può utilizzare per i rapporti di lavoro regolari tra imprenditori (appaltatori e/o sub appaltatori) e operai.
C’è però un’eccezione. Infatti, anche in edilizia il vaucher lavoro è ammesso solo ed esclusivamente se il rapporto di lavoro si verifica tra il committente, nella sua veste di committente imprenditore e non di appaltatore o sub appaltatore dell’opera in costruzione, e il prestatore di lavoro. Anche in questo caso è necessario rispettare due criteri fondamentali: quello del rapporto diretto, da committente a un prestatore, e quello del limite economico stabilito dalla legge per il lavoro accessorio. Ad esempio, se un committente imprenditore deve eseguire dei lavori di manutenzione presso il magazzino della sua azienda, può servirsi di un prestatore d’opera a lavoro accessorio e retribuirlo regolarmente con i vaucher, a patto che nell’arco dell’anno civile il rapporto occasionale per la retribuzione del prestatore non superi l’entità economica di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio. Dunque, stante i limiti imposti dalla legge utilizzare i vaucher lavoro in edilizia risulta difficile o quanto meno di rara attuazione.
Inoltre, con le novità introdotte dal D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 si specifica che il committente titolare di partita iva, imprenditore o professionista, è obbligato ad acquistare i vaucher lavoro che intende utilizzare attraverso procedure predefinite (o in via telematica sul sito Inps, o dal tabaccaio, o in banca), che rendono assolutamente tracciabile l’acquisto del buono lavoro. Il committente, poi, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la dichiarazione di inizio della prestazione che intende compensare con i buoni lavoro. Occorre dichiarare preventivamente all’Inps/Inail l’attivazione dei vaucher. La dichiarazione dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, e il luogo di svolgimento della prestazione. La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della maxisanzione, da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/2010 come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.

Voucher lavoro in edilizia, i limiti ci sono

Lavoro accessorio in edilizia? I dati forniti dagli Rlst di Asle attraverso la normale attività di monitoraggio dei cantieri evidenziano la tendenza all’uso dei buoni lavoro per pagare la manodopera. Ma in edilizia i limiti alla pratica di pagare gli operai con i voucher, inquadrando il loro operato nella categoria “lavoro accessorio”, esistono eccome. Anzitutto c’è il vincolo imposto dal criterio del rapporto diretto, per cui secondo la legge (92/2012) il lavoro occasionale accessorio implica necessariamente un rapporto diretto tra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di intermediari. E’ dunque esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come avviene ad esempio nel contratto di appalto di manodopera o di somministrazione. In altre parole il rapporto diretto può avvenire esclusivamente tra un committente e un lavoratore come ad esempio nel caso di un prestatore di lavoro accessorio in campo edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un cantiere privato.
In un cantiere minimamente strutturato con la presenza di un appaltatore e aziende in subappalto, il subappaltatore non può assolutamente fare ricorso al lavoro accessorio, perché la sua impresa sta eseguendo lavori per conto di un’impresa appaltante e quindi si configurerebbe la violazione del criterio del rapporto diretto.
Altra cosa è se il committente imprenditore, per alcuni lavori, decide di affidare direttamente a un prestatore determinate lavorazioni. Qui il limite da rispettare, sia per il prestatore sia per il committente, è quello economico. La legge infatti prevede che nell’arco dell’anno solare ogni prestatore possa percepire un massimo di 2000 euro in buoni lavoro da uno stesso committente. Allo stesso modo, per i committenti imprenditori non è possibile servirsi dei buoni lavoro per una cifra superiore ai 2000 euro annui.
In edilizia, dunque, se il rapporto di lavoro tra committente e prestatore di lavoro rispetta sia il criterio del rapporto diretto sia limite economico stabilito per il lavoro accessorio, allora si può fare.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio.

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