Category Archives: Sicurezza in cantiere

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Per le imprese. Nessuna formazione aggiuntiva per i preposti a patto che si rispetti la norma prevista dal D.Lgs 81/08

Confermata la validità e l’importanza della formazione per la figura del preposto.

L’aggiornamento di giugno 2016 del decreto legislativo n. 81/08 recepisce l’interpello n.16/2015 del 29/12/2015 avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro su Requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi.

Il quesito riguarda la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico (d.lgs n. 81/08) e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto a quelli ricadenti sul preposto indicati dall’art. 2 comma 1, lettera e).

La risposta della Commissione, sottolineando come l’individuazione della figura del preposto non sia obbligatoria bensì una scelta del datore di lavoro da effettuarsi in base all’organizzazione e alla complessità della sua azienda, mette in evidenza come esistano casi particolari fra cui il montaggio e lo smontaggio delle opere previsionali, i lavori di demolizione, montaggio e smontaggio ponteggi in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavori che effettuano tale attività, che può anche essere lo stesso datore di lavoro a patto che abbia seguito gli appositi corsi di formazione. In particolare nel testo redatto dalla Commissione si legge “ il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve parteciare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del d.lgs n.81/08, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37,  co. 7, del d.lgs n.81/08. Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs n. 81/08 prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti. Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all’articolo 31, comma 7 del d.lgs n. 81/08, nell’ambito della quale dovranno pertanto essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività”.

Per ulteriori approfondimenti si veda D.lgs n. 81/08 aggiornamenti giugno 2016 – Interpello n. 16 /2015 del 29.12.2015

http://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/testo-unico-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro.aspx/


La Casa degli Rls, un luogo dove imparare a fare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) condividendo metodi ed esperienze

La Casa degli Rls di Milano ai nastri di partenza. Ieri, mercoledì 29 giugno 2016 al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in viale D’Annunzio, 15 a Milano, erano circa un centinaio i partecipanti al seminario dal titolo Il ruolo degli Rls nella riunione periodica. La maggior parte erano Rls e Rlst, che hanno portato la loro testimonianza e raccontato le proprie esperienze nello svolgimento del ruolo. Grande l’interesse e la partecipazione dimostrati, basti pensare che per presenziare al seminario alcuni Rls sono arrivati da Brescia.

Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano, ha presentato il progetto La Casa degli Rls elaborato dal gruppo proponente con il sostegno delle istituzioni milanesi che hanno aderito al protocollo d’intesa voluto dal comune di Milano per la nascita del Centro per la cultura della prevenzione dei luoghi di lavoro e di vita (Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano, CIIP – Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione).

Quello che intendiamo offrire – ha detto Prosperi – è un luogo dove gli Rls, spesso isolati nella risoluzione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, si possano confrontare raccontando la loro esperienza e al contempo trovare i suggerimenti e le informazioni giuste, grazie anche al contributo di conoscenza messo a disposizione dei nostri partner come ATS e CIIP”.

Si tratta di una sorta di centro di aggregazione per il confronto tra Rls e la loro formazione sui temi specifici che riguardano il mestiere degli Rls. “Il fatto – ha continuato Prosperi – che il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita metta a disposizione un luogo fisico con aule e spazi dove potersi incontrare permetterà di organizzare incontri, seminari e attività di formazione che dovranno partire da proposte concrete degli Rls”.

Si costituirà, infatti, un gruppo di lavoro per l’elaborazione delle idee dove tutti sono invitati a esserci. La casa degli Rls di Milano si pone obiettivi di crescita che includono le aree della città metropolitana con l’intento di fornire strumenti utili a quei lavoratori, gli Rls, che si trovano a dover rappresentare i colleghi nella difesa dei diritti di salute e sicurezza in luogo di lavoro. Quello che è certo è che le tematiche oggetto dei prossimi seminari, ancora tutti da programmare, non intendono sostituirsi alla formazione tecnica e aziendale a cui Rls e Rlst devono per legge presenziare ma andranno nella direzione di costruire percorsi di formazione e informazione su misura, adatti alla costruzione di un metodo di lavoro condiviso per Rls.

Il dibattito in sala è stato coordinato da Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università del Comune di Milano. Sono intervenuti Modesto Prosperi – Rls Comune di Milano, Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana, Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP, Margherita Napolitano – Rls San Raffaele, Elisabetta Piras – Rls di sito per Expo Milano 2015 e Giorgio Ortolani di Filcams – Cgil.

Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2016. Nel frattempo Rls e Rlst potranno usufruire dei materiali prodotti nella seduta di mercoledì 29 giugno 2016, che saranno inviati dalla segreteria organizzativa a tutti i partecipanti. Saranno forniti anche dati e grafici, oltre all’elenco dei siti internet utili da consultare per gli Rls.

Per saperne di più: http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/.

Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Gli infortuni con scale portatili accadono per uso scorretto. Qui la guida per utilizzare l’attrezzatura in sicurezza

Le scale portatili sono attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Vengono impiegate da milioni di persone e comportano rischi elevati di incidenti. Gli infortuni avvengono principalmente per cadute da scale da altezze superiori a un metro. Studi recenti hanno dimostrato che l’80% degli incidenti è dovuto all’uso non corretto delle attrezzature mentre il rimanente 20% è imputabile a difetti delle scale.

Circa un terzo degli incidenti avviene sui luoghi di lavoro dove per l’uso diffuso delle scale portatili nei cantieri, il comparto dell’edilizia la fa da padrone. Negli infortunati la maggior parte delle lesioni riportate interessa gli arti inferiori e superiori, dove la frattura e la contusione sono quelle di maggiore frequenza. Tuttavia anche da altezze relativamente basse si ottengono lesioni di consistente gravita.

Gli incidenti riguardano principalmente la stabilita nell’uso dell’attrezzatura e la resistenza strutturale della scala rispetto al comportamento dell’utilizzatore e alle ripetute sollecitazioni.

Le scale portatili presenti sul mercato sono molteplici e riconducibili principalmente a due tipologie:

· scale in appoggio

· scale doppie

Le correlazioni tra le cause e gli incidenti evidenziano soprattutto problemi di slittamento laterale in sommità e slittamento alla base per le scale in appoggio e instabilità al ribaltamento per le scale doppie.

I materiali di cui sono costituite principalmente le scale portatili sono le leghe di alluminio, l’acciaio e il legno, con altezze, tra quelle di uso più comune, che vanno dai 2 ai 5 mt. circa per le scale doppie in posizione chiusa, 5 mt. circa per le scale in appoggio e 8  mt. circa per le scale trasformabili, a sfilo sino a 15 mt.

Tutte le scale devono rispondere alle norme UNI EN 131/D.Lgs 81/08.

Le scale in appoggio

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale in appoggio sono quattro:

· instabilità per slittamento alla base

· instabilità per slittamento laterale in sommità

· instabilità per rotazione intorno a un montante

· instabilità per rovesciamento all’indietro

Le buone prassi raccomandano che per conferire alla scala una maggiore stabilità rispetto allo slittamento alla base è indispensabile avere un angolo di inclinazione della scala più alto possibile senza superare 75° (65°-75°) per non incorrere nell’instabilità alla rotazione all’indietro intorno alla base dei due montanti. Essendo inoltre la stabilità funzione del peso della scala, del peso della persona, dei coefficienti d’attrito agli appoggi, va da sé che creando vincoli alla base e in sommità, e limitando il carico sui gradini escludendo gli ultimi tre, circa 75 cm. dal punto più alto per scale di 4-5 metri, si realizzeranno le condizioni ideali per un uso in sicurezza della scala. Non trascurabili sono anche le azioni, per slittamento laterale in sommità e per rotazione intorno ad un montante, che si manifestano spesso quando il lavoratore, pur avendo il baricentro entro la base d’appoggio della scala, tira a sé o spinge qualche oggetto come ad esempio funi o cavi oppure usa un trapano o una sega con movimento laterale, o quando l’utilizzatore pone il suo baricentro fuori dalla base d’appoggio della scala determinando con gli stessi movimenti una rotazione intorno ad un montante. E’ utile ricordare che la scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo sempre che sporga almeno 1 mt. oltre il livello di accesso. Esistono in commercio diversi accessori che, se non in dotazione alle scale più comuni, limitano le instabilità sopra accennate. Tra questi i più utilizzati sono i tamponi in pvc da innestare sui montanti in appoggio e le barre stabilizzatrici orizzontali che riducono al minimo lo spostamento laterale.

Le scale doppie

Le criticità che si manifestano nell’utilizzo delle scale doppie si possono ricondurre in linea di massima all’instabilità per ribaltamento laterale. Un uso corretto delle scale doppie impone che le scale

· non siano più lunghe di 5 mt.

· non siano utilizzate per accedere a piani di lavoro

· non vengano utilizzate da più persone

· la sosta sui due gradini o pioli più alti non sia eseguita senza piattaforma e guarda-corpo

Con stabilità di una scala doppia al ribaltamento laterale s’intende la capacità della scala a opporsi alle azioni che ne determinano il ribaltamento attorno a un’asse passante alla base di due montanti laterali, uno relativo al tronco di salita e l’altro relativo al tronco di supporto, considerato come asse di rotazione. Per migliorare la stabilità delle scale doppie possono venir utilizzate le barre stabilizzatrici da innestare alla base dei montanti con piedini antiscivolo.

Durabilità

La durabilità di una scala portatile può essere definita come la capacità di questa a conservare i previsti requisiti di resistenza, stabilità, funzionalità e sicurezza, durante tutta la vita operativa attesa, senza richiedere manutenzione straordinaria e ripristino.

Una scala portatile è composta da diversi elementi collegati fra di loro. Tali collegamenti oltre ai requisiti di resistenza e funzionalità devono mantenere durante l’uso i giochi previsti in fase di progetto o comunque essi devono essere tali da rimanere entro tolleranze funzionali atte a garantire la stabilità della scala in condizioni di sicurezza.

Ad esempio, l’ovalizzazione dei fori delle cerniere di collegamento dei montanti di una scala doppia crea un disallineamento dei tronchi di salita e di supporto, con conseguente appoggio della scala sul piano su tre montanti anziché su quattro. In tale condizione, durante la salita dell’operatore e durante l’uso, la scala può presentare sia dei movimenti longitudinali e laterali, e sia di oscillazione, tali da minare la stabilità della stessa. Per quanto concerne le scale in appoggio, con particolare riferimento a quelle a più tronchi, una maggiore flessione sotto carico potrà derivare dalla deformazione delle interfacce di giunzione fra i vari tronchi, soprattutto se la scala è stata realizzata con i montanti aventi profili a “C”.

Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro, in arrivo un nuovo campo di applicazione per i Rlst di Asle

Entro il 1° luglio 2016 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva EMF) che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Dal Governo italiano un passo avanti è stato fatto il 2 maggio 2016 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE.

Il testo prevede modifiche al D.Lgs n. 81/2008 nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, sulla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. La Direttiva EMF limita anzitutto le esposizioni massime fissando i valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari, specificando che i VLE relativi agli effetti sanitari devono sempre essere rispettati. Si sottolinea poi l’importanza della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, specificando che per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.

Per chi si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori come i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori Rlst di Asle per gli edili, e più in generale per tutti coloro che nel luogo di lavoro svolgono la mansione di Rls si segnala che la Direttiva si occupa anche di formazione informazione dei lavoratori (art. 6), di consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 7) e di sorveglianza sanitaria (art. 8).

La Commissione Europea ha nel frattempo editato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, per aiutare i datori di lavoro a ottemperare gli obblighi previsti dalla Direttiva EMF e che a breve saranno recepiti anche dalla legislazione italiana.

Per approfondire visiona la documentazione.

direttiva-201335ue

commissione-europea_guida_campi_elettromagnetici

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

Via alla Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, biennio 2016 – 2017

Conto alla rovescia al lancio della Campagna  2016 – 2017 dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il 14 aprile 2016 a Brussels l’iniziativa sarà presentata alla stampa.

La Campagna si propone di sensibilizzare in merito all’importanza di una buona gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) nel corso della vita lavorativa e di adattare il lavoro alle abilità individuali, dall’inizio al termine della vita lavorativa. Tramite un’adeguata gestione della SSL e delle diversità che contraddistinguono la forza lavoro, è possibile ottenere un invecchiamento sano nel luogo di lavoro e un pensionamento in buona salute.

Sono quattro gli obiettivi principali: promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa; prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa; offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza di lavoro che invecchia; incoraggiare lo scambio di informazioni e buone prassi.

L’intento è quello di promuovere un invecchiamento positivo della forza lavoro europea. L’età pensionabile, infatti, sta crescendo e le vite lavorative probabilmente si allungheranno. Inoltre, il lavoro è considerato positivo per la salute fisica e mentale. Non c’è dubbio che una buona gestione della sicurezza e salute sul lavoro incrementi la produttività e l’efficienza. Queste in sintesi le motivazioni che stanno alla base della scelta del tema.

Oltre a organizzazioni di tutte le dimensioni in tutti i settori, comprese piccole e medie imprese, la campagna è aperta anche a soggetti singoli quali:

dirigenti supervisori e lavoratori

sindacalisti e incaricati attivi nel campo della sicurezza e della salute

professionisti del settore della Salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e delle risorse umane

associazioni di categoria

formatori e istruttori

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito EU–OSHA https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/

Dopo il lancio di aprile 2016 gli eventi previsti dalla Campagna sono programmati per ottobre 2016 e ottobre 2017 quando si svolgeranno le relative settimane europee per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ad aprile 2017,

la presentazione dei premi per le buone prassi nell’ambito della campagna “Ambienti sani e sicuri” mentre a novembre 2017 è previsto il vertice europeo sugli ambienti di lavoro.

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Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere

Ecco come fare. Mera fornitura di materiali o fornitura e posa in opera? Questo lo spartiacque che obbliga l’impresa a redigere il Piano operativo di sicurezza (Pos). Lo chiarisce bene la circolare n. 2597 del 10 febbraio 2016 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mera fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili come si desume dalla lettura coordinata degli art. 96 c.1/bis e art. 26 c.3/bis del Dlgs.81/08, esonera il datore di lavoro dell’impresa fornitrice dall’obbligo di redazione del Pos e dall’obbligo di partecipazione alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (Duvri). L’ipotesi della “mera” fornitura che esenta dall’obbligo di redazione del Pos prevede che il lavoratore della ditta fornitrice non partecipi in alcun modo alla posa in opera del calcestruzzo, per esempio manovrando la benna o il secchione. Altrimenti si tratta di fornitura e posa in opera.

All’azienda che esegue la sola fornitura di calcestruzzo preconfezionato restano comunque gli obblighi di cooperazione e coordinamento delle informazioni di sicurezza riguardanti le operazioni di trasporto, da condividere con l’azienda appaltatrice. Se dunque da un punto di vista strettamente formale, per quanto attiene agli adempimenti ai sensi del D.Lgs.81/08 in carico al fornitore, non è dovuta documentazione alcuna, ai fini di un necessario coordinamento tra impresa fornitrice ed impresa esecutrice si deve attivare la seguente procedura. In particolare, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice:

· Informa l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate

· Promuove il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, coordinandosi e informandosi reciprocamente con l’impresa fornitrice, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva

· Riceve dal fornitore le informazioni relative alla tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, al numero di operatori presenti e mansione svolta, ai rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

· Trasmette all’impresa fornitrice, derivandoli anche dal Psc e/o dal Pos, i dati riferiti all’area di cantiere, agli accessi ed alla viabilità, alle caratteristiche della postazione di stazionamento per il getto e dell’area di lavaggio nonché i nominativi del Coordinatore e del preposto.

· Informa l’impresa fornitrice sulle procedure di emergenza, incendio, evacuazione e di pronto soccorso desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.

Entrambi i soggetti, nel proprio Pos l’impresa esecutrice e nel proprio Dvr l’impresa fornitrice, individuano i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e le procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi nelle seguenti fasi:

· Accesso e transito dei mezzi nel cantiere

· Operazioni preliminare di scarico calcestruzzo

· Operazioni di scarico in benna o secchione movimentato con grù

· Scarico diretto con canala aggiuntiva

· Scarico in pompa di calcestruzzo

· Operazioni di pompaggio

· Operazioni finali di riassetto del mezzo e pulizia

· Uscita dal cantiere

Il datore di lavoro deve infine verificare la presenza della scheda di sicurezza del calcestruzzo. Per la sicurezza dei lavoratori è fondamentale che il datore di lavoro renda disponibili le schede di sicurezza sul luogo di lavoro, che le stesse siano aggiornate e redatte nella lingua del Paese di utilizzo e che i lavoratori consultino costantemente le schede di sicurezza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le schede di sicurezza, infatti, specificano la qualità e il grado di pericolosità dei materiali e forniscono tutte le informazioni per una corretta gestione e utilizzo dei prodotti chimici, anche con l’indicazione del giusto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Cantiere, la buona qualità dei sistemi di gestione di sicurezza dei subappaltatori contrasta l’aumento degli incidenti mortali

Oggi in Italia il numero degli infortuni mortali aumenta. I dati Inail 2015 registrano un’inversione di tendenza nei casi di morte sul lavoro. Per la prima volta in dieci anni l’indice di mortalità è tornato a crescere attestandosi di nuovo a ridosso dei 3,5 decessi ogni 100mila occupati, nettamente al di sopra della media europea.

Con i suoi 132 casi di morti sul lavoro nell’anno 2015 pari al 15% del totale, il settore delle Costruzioni in Italia si colloca al primo posto nella graduatoria delle tipologie di lavoro più pericolose (dati osservatorio Vega Engineering).

Al secondo posto si trovano le Attività manifatturiere con 109 morti che rappresentano il 12,4%, seguite dal settore Trasporto e magazzinaggio con 91 decessi pari al 10,4%. Molto distanziati gli altri settori che presentano quote inferiori al 6%. L’aumento del numero di incidenti mortali sul lavoro è un fatto che va contro tutte le aspettative. Dal 2006 sino al dicembre 2014, infatti, la tendenza è stata in costante diminuzione.

Il dato, dunque, fa riflettere anche in ragione dell’incidenza evidenziata dal settore Costruzioni. Si tratta di un fenomeno preoccupante che è da attribuire soprattutto al fatto che nella maggior parte dei casi i cantieri sono realizzati da piccole e micro imprese subappaltatrici dove l’attenzione alla prevenzione dei rischi è spesso anteposta all’esigenza di concretizzare il risultato in tempi rapidi. Per contrastare l’andamento negativo occorre elevare il livello di conoscenza e consapevolezza dei rischi tra tutti gli operatori del settore, al fine di promuovere un’organizzazione lavorativa che diventi efficiente sotto il profilo della prevenzione.

La causa principale per la quale le morti sul lavoro in edilizia aumentano è da ricercare nelle criticità interorganizzative del sistema dei subappaltatori, nella gran parte costituito da piccole imprese con difficoltà a mettere a punto un efficiente sistema di prevenzione dei rischi.

Due sono gli elementi su cui puntare per mettere in sicurezza il cantiere edile. Da una parte assicurarsi che le aziende subappaltatrici mettano in atto buone prassi di prevenzione dimostrando anche di avere requisiti specifici per le lavorazioni richieste e rispettando i termini per la formazione continua e obbligatoria del personale. D’altro canto è indispensabile che l’impresa appaltatrice diventi sempre più capace di mettere in campo un sistema di gestione della sicurezza efficiente, in grado di colmare le carenze interorganizzative dei subappaltatori. Occorre dunque intervenire con azioni di promozione della cultura della sicurezza a tutti i livelli, anche attraverso campagne informative mirate indirizzate ai lavoratori e a tutti i soggetti che all’interno del cantiere ricoprono responsabilità specifiche.

Le reti di sicurezza salvano la vita quando si decide di non allestire il ponteggio

La casistica degli incidenti da imputare ad una scarsa valutazione della tenuta delle strutture di copertura, lastre di eternit o vetroresina, è piuttosto ampia. Causata, troppo spesso, da inadempienze da parte degli operatori.

Le reti di sicurezza, per esempio, costituiscono l’attrezzatura che permette di prevenire incidenti e cadute dall’alto ai lavoratori ma non trovano ancora grande riscontro di impiego da parte delle imprese. Le si dovrebbe utilizzare dove ci sono rischi come nelle bonifiche amianto delle coperture o nel rifacimento delle orditure secondarie dei tetti in legno delle costruzioni rurali, soprattutto per porticati, fienili, stalle e spazi per l’allevamento.

Se l’allestimento di ponteggi per queste tipologie di lavoro è da ritenersi antieconomica, le reti di sicurezza costituiscono una risposta al problema sia per la facilità di posa sia per l’efficacia garantita da questa protezione collettiva che presenta ridotte ripercussioni sul lavoratore in caso di caduta. Ovviamente le reti non devono essere utilizzate se lo spazio vuoto sottostante è limitato oppure se esiste un rischio di caduta di materiale che ne potrebbe causare un sicuro danneggiamento. Evidenziati, dunque, i limiti del loro utilizzo si può affermare che le reti rappresentano una buona soluzione come dispositivo di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, ovvero nei lavori in quota.

Le reti non sono sottoposte a marcatura CE specifica ma, in ogni caso, fanno riferimento in modo generico all’art. 123 del D.Lgs. 81/08 e, per la classificazione per Classe e Sistema, alle norme UNI-1263-1. la Classe distingue la larghezza della maglia e l’energia assorbita (Classe A1, A2, B1, B2) e il Sistema indica la tipologia del supporto della rete e l’impiego: orizzontale o verticale. Esistono quattro tipologie di sistemi: Sistema S,T,U,V.

Sistema S è la rete di sicurezza con fune sul bordo che incornicia e rinforza la zona perimetrale e alla quale vengono collegati i cavi di sollevamento e ancoraggio. Essa viene messa in opera in posizione orizzontale per proteggere da cadute una zona ampia dell’area di lavoro generalmente interna alla struttura da proteggere. Le reti di sicurezza del Sistema S devono avere una superficie minima di 35 mq e lato corto non inferiore a 5 m.

Sistema T è la rete di sicurezza attaccata a sbalzo, su telaio metallico di supporto, per utilizzo orizzontale, con un minor sviluppo superficiale rispetto al Sistema S e si presenta come una mensola agganciata alla parete esterna del corpo di fabbrica.

In riferimento invece ad una possibile alternativa per la protezione da caduta dall’alto, citiamo il Sistema U come rete di sicurezza attaccata a una intelaiatura di sostegno per utilizzo verticale (guardacorpo). Essa può avere o non avere un telaio proprio, fornito dal costruttore, e viene vincolata e agganciata all’intelaiatura di sostegno tramite idonea fune o cinghia.

In ultimo il Sistema V è la rete di sicurezza con fune sul bordo attaccata a un sostegno a forca. E’ a installazione verticale e protegge da cadute sia laterali che verticali che si verificano da due piani.

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