Category Archives: Salute e Sicurezza sul lavoro

Loading
loading..

Più tutela per i lavoratori delle costruzioni. La Commissione europea propone l’inserimento del limite di soglia all’esposizione della silice cristallina respirabile a 0.1mg/mc

Un passo avanti per la salute e sicurezza dei lavoratori europei. Il 13 maggio scorso la Commissione Europea ha pubblicato il testo proposto per la revisione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. La Commissione propone di rivedere i valori limite di esposizione per 13 agenti chimici e di ridurre i valori limite di esposizione professionale a sostanze cancerogene. L’aggiornamento più importante coinvolge direttamente il settore delle costruzioni e fa rientrare nell’elenco di sostanze, preparati e processi cancerogeni, l’esposizione a polveri di silice libera cristallina con un valore limite pari a 0.1 mg/mc. Come è risaputo le polveri di silice libera cristallina sono contenute negli inerti, nei cementi, si libera nei processi di produzione di mattoni, ceramiche, pietre, e questa nuova indicazione comporterà un sostanziale aggiornamento delle procedure di valutazione dell’esposizione, delle misure di prevenzione e non ultimo della compilazione del registro degli esposti. “Grazie a uno specifico accordo sottoscritto dalle parti sociali – si legge nel comunicato stampa della Commissione europea – alcune imprese tengono adeguatamente sotto controllo la concentrazione nell’aria di questa sostanza chimica, che resta tuttavia una delle principali cause della silicosi (malattia polmonare) e del tumore polmonare professionale. La proposta della Commissione intende tutelare i lavoratori in tutta l’UE, compresi quelli del settore delle costruzioni nel quale è occupato quasi il 70% di tutti i lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile”. La proposta di modifica della Commissione stima di salvare centomila vite umane nei posti di lavoro nei prossimi 50 anni. La definizione del testo di legge dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei a cui seguirà la trasposizione negli ordinamenti nazionali con un tempo previsto in due anni. “La proposta – continua il comunicato –  si fonda su dati scientifici e giunge al termine di un ampio dibattito che ha coinvolto ricercatori, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro. L’introduzione di questi valori limite determinerà un minor numero di casi di tumori professionali”.

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160513_protezione_rafforzata_sostanze_cancerogene_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_it.htm

 


Rischio amianto. Oggi i più esposti sono i lavoratori dell’edilizia

Oggi i lavoratori più esposti al rischio da amianto sono gli addetti alle bonifiche dei materiali con amianto che rientrano nella categoria degli edili. In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/08 Titolo XIX, Capo III, sono stati messi a punto percorsi formativi finalizzati alla salvaguardia della salute dei lavoratori. Compito di Rls e Rlst dell’Edilizia è anche quello di vigilare affinché tutte le misure di prevenzione, salute e sicurezza vengano attuate dalle aziende e dai lavoratori addetti. Inoltre il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori può visionare attentamente i luoghi di rimozione e bonifica accertandosi che non permangano esposte tracce di materiale negli ambienti di lavoro. Il materiale così disperso, infatti, potrebbe essere inalato dai lavoratori non addetti alle operazioni di bonifica che normalmente non indossano i dispositivi di protezione previsti per la prevenzione all’ esposizione amianto.

Un seminario rivolto agli Rls per approfondire il loro ruolo nella valutazione della gestione del rischio amianto lo ha organizzato il Centro di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano giovedì 5 maggio 2016 presso la sede di Viale D’Annunzio,15 in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto (Aiea) e il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio.

Autorevoli e qualificati gli interventi dei relatori. Dopo l’introduzione di Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università Comune di Milano e la presentazione di Fulvio Aurora dell’Aiea, sono intervenuti Aldo Todaro della Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” che ha illustrato le patologie collegate all’esposizione all’amianto. Dal 2009 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha riconosciuto due nuove patologie professionali da denunciare: le neoplasie alla laringe e le neoplasie ovariche, che si aggiungono al cancro al polmone e mesotelioma. Arrigo Tassi e Battista Magna dell’Ats Milano – Città Metropolitana hanno spiegato il ruolo svolto dall’Ats riguardo il rischio amianto. Nel 2015 sono stati effettuati 6260 interventi in materia di amianto, oltre all’attività di formazione rivolta agli addetti di bonifica realizzata in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Milanese (Esem). Inoltre, solo nella città di Milano l’Ats ha censito più di 6mila siti con materiali contenenti amianto. Molti di questi sono stati bonificati nel tempo con la rimozione di più di 42mila tonnellate di amianto.

Tiziana Tarroppio dell’Inail Direzione regionale Lombardia ha illustrato l’iter per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e della malattia professionale.

Tra gli Rls relatori: Michele Michelino del Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, Margherita Napoletano del Coordinamento Rls sanità milanese e Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano. I numerosi contribuiti hanno fornito informazioni utili alla platea dei Rls, da utilizzare nell’individuazione e gestione del rischio amianto.

In Lombardia, secondo i dati dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente nel 2012, data dell’ultima  mappatura amianto effettuata da  Arpa Lombardia, restavano da rimuovere oltre 2milioni di metri cubi di amianto, contro 2,8 milioni del 2007. Nel lasso di tempo considerato le bonifiche effettuate hanno prodotto complessivamente una riduzione pari al 27% dovuta alle operazioni di bonifica attraverso rimozioni, demolizioni e, in piccolissima parte, incapsulamenti del materiale.

Per chi volesse approfondire, gli atti del convegno del 5 maggio 2016 sono pubblicati sui siti della del Centro di cultura e prevenzione http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/ e della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip) http://www.ciip-consulta.it/

Interessanti anche i dati pubblicati da Arpa Lombardia all’indirizzo http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/index.asp.

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

28 aprile 2016. Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Rlst di Asle in azione per prevenire i rischi di infortunio e gli incidenti mortali

Stress sul lavoro: una sfida comune. Questo il tema scelto dall’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) nella Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che si celebra oggi, 28 aprile 2016. “A causa dei cambiamenti industriali e dell’attuale recessione economica – si legge nel comunicato stampa ILO – oggi i lavoratori si confrontano con i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e con le ristrutturazioni, la diminuzione delle opportunità lavorative, l’aumento della precarietà, la paura di perdere il lavoro, i licenziamenti massicci, la disoccupazione, la diminuzione della stabilità finanziaria, con serie conseguenze per la loro salute mentale e per il loro benessere”.

Lo stress da lavoro viene generalmente riconosciuto come una questione mondiale che riguarda tutti i paesi, tutti i mestieri e tutti i lavoratori, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo ma non è l’unica causa di rischio per i lavoratori. In Italia, infatti, nel 2015 il trend degli infortuni mortali ha ricominciato a crescere dopo una diminuzione tendenziale protrattasi per un decennio. Il settore delle costruzioni è stato il più colpito e ha fatto registrare il numero più alto di vittime: 69 morti, il 15% del totale degli infortuni mortali del settore industria secondo i dati Inail. Inoltre a un’analisi condotta da Cisl Lombardia sui dati delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats ex Asl), nel 2015 in Lombardia un terzo dei morti sul lavoro, 16 su 44 decessi, aveva più di 61 anni, di cui 5 over 70.

I settori maggiormente colpiti dal fenomeno sono stati industria, edilizia e agricoltura. Tra le province la più colpita è quella di Brescia, con 12 decessi over 61, contro i 4 del 2014, e poi Milano con 4 casi contro 1 del 2014.

In questo contesto emerge l’importanza del lavoro svolto dal Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori, figura prevista dal D.Lgs 81/08 a cui è demandato il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Attraverso la figura del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro. In particolare, scopo principale del Rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia (Rlst) di Asle, destinato alle imprese del settore Costruzioni nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza con meno di 15 dipendenti che non eleggono il Rls aziendale, è quello di vigilare e promuovere una speciale attenzione sui temi di prevenzione, salute e sicurezza attraverso incontri informativi con i lavoratori e colloqui diretti anche con il datore di lavoro e le altre figure della sicurezza in cantiere (Coordinatore, Rspp, preposto, medico del lavoro). L’obiettivo è diffondere l’importanza della cultura della sicurezza tra i lavoratori del settore edile, per prevenire i rischi di infortunio, gli incidenti mortali e le malattie professionali.

Via alla Campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, biennio 2016 – 2017

Conto alla rovescia al lancio della Campagna  2016 – 2017 dal titolo “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il 14 aprile 2016 a Brussels l’iniziativa sarà presentata alla stampa.

La Campagna si propone di sensibilizzare in merito all’importanza di una buona gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) nel corso della vita lavorativa e di adattare il lavoro alle abilità individuali, dall’inizio al termine della vita lavorativa. Tramite un’adeguata gestione della SSL e delle diversità che contraddistinguono la forza lavoro, è possibile ottenere un invecchiamento sano nel luogo di lavoro e un pensionamento in buona salute.

Sono quattro gli obiettivi principali: promuovere il lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della vita lavorativa; prevenire i problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa; offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori modalità per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza di lavoro che invecchia; incoraggiare lo scambio di informazioni e buone prassi.

L’intento è quello di promuovere un invecchiamento positivo della forza lavoro europea. L’età pensionabile, infatti, sta crescendo e le vite lavorative probabilmente si allungheranno. Inoltre, il lavoro è considerato positivo per la salute fisica e mentale. Non c’è dubbio che una buona gestione della sicurezza e salute sul lavoro incrementi la produttività e l’efficienza. Queste in sintesi le motivazioni che stanno alla base della scelta del tema.

Oltre a organizzazioni di tutte le dimensioni in tutti i settori, comprese piccole e medie imprese, la campagna è aperta anche a soggetti singoli quali:

dirigenti supervisori e lavoratori

sindacalisti e incaricati attivi nel campo della sicurezza e della salute

professionisti del settore della Salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e delle risorse umane

associazioni di categoria

formatori e istruttori

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito EU–OSHA https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/

Dopo il lancio di aprile 2016 gli eventi previsti dalla Campagna sono programmati per ottobre 2016 e ottobre 2017 quando si svolgeranno le relative settimane europee per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ad aprile 2017,

la presentazione dei premi per le buone prassi nell’ambito della campagna “Ambienti sani e sicuri” mentre a novembre 2017 è previsto il vertice europeo sugli ambienti di lavoro.

2016-2017-campagna-europea-salute-e-sicurezza-sul-lavoro_popoalzione-che-invecchia1

LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANA SANITARIA IN LOMBARDIA

Il contributo della ricerca Asle sulla fatica in edilizia rappresenta un tassello significativo per valutare i parametri di affaticamento causati dal lavoro edile e ai quali vengono sottoposti i lavoratori nello svolgimento delle diverse attività e mansioni.
“La difficoltà di una corretta individuazione e valutazione dei rischi — si legge nel documento lombardo “Linee guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia” — è riconducibile in parte ai cambiamenti imposti da una tecnologia in rapidissima evoluzione come la meccanizzazione, la movimentazione dei materiali, l’uso sempre più esteso dei prefabbricati e l’utilizzo di nuove sostanze chimiche. Ci sono poi le variabili difficilmente controllabili come le condizioni atmosferiche, la tipologia dei terreni, le diverse modalità di utilizzo o di applicazione dei materiali . Tutto ciò rende difficile non solo la stima, ma spesso anche l’identificazione dei pericoli per i lavoratori, siano essi agenti chimici, fisici o biologici. C’è dunque difficoltà a valutare i rischi professionali per gli operatori del settore, anche se, nell’ultimo decennio, soprattutto nei paesi del nord d’Europa, del nord America e in Italia, gruppi di lavoro, hanno prodotto documentazione di sicuro interesse”.

Costituzione di parte civile delle Associazioni Sindacali in materia di lavoro e sicurezza

la costituzione di parte civile nell’ordinamento vigente)

Con la costituzione di parte civile all’interno di un procedimento penale, il soggetto al quale il reato ha recato danno instaura il rapporto processuale civile contro l’imputato e il responsabile civile, al fine di ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno (art. 74 c.p.p.).

La giurisprudenza ha indicato, quali requisiti per l’ammissibilità di un soggetto alla costituzione di parte civile:

1. l’esistenza di un danno ingiusto consistente nella lesione di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, protetto dall’ordinamento;
2. la sussistenza, tra il reato e il danno, di un nesso di causalità;
3. l’interesse ad agire.

Ai fini della questione che qui ci occupa, occorre innanzitutto precisare che, nella terminologia dell’ultimo codice di procedura penale, il soggetto passivo del reato (parte offesa) è il titolare del bene protetto dalla norma penale violata nel caso specifico, mentre il danneggiato è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato.

Va poi rilevato che, nel nuovo art. 74 c.p.p., il termine “persona” alla quale il reato ha recato danno è stato sostituito con quello di “soggetto”. Si tratta di una scelta legislativa importante, in quanto, come documenta la relazione ministeriale, “legittimati all’esercizio dell’azione civile in sede penale non sono soltanto le persone fisiche e gli enti o le associazioni dotati di personalità giuridica, ma anche le figure soggettive non personificate, come associazioni non riconosciute, comitati, ecc.”.

Analogamente, l’art. 78 lett. a) c.p.p. prevede esplicitamente la facoltà di costituirsi parte civile anche di associazioni ed enti e l’art. 91 c.p.p. estende ai soggetti portatori dei cd. interessi diffusi i diritti attribuiti alla persona offesa dal reato.

Le Organizzazioni sindacali

La costituzione di parte civile di un Sindacato non è soggetta a regole diverse rispetto a quelli comuni. Occorre dunque accertare, nel caso specifico, se il sindacato è titolare di un diritto e se tale situazione soggettiva è stata realmente danneggiata dal reato.

Ebbene, in relazione al primo punto si è rilevato che:

1. le Associazioni Sindacali, quali enti esponenziali, sono titolari, non solo dei diritti connaturati a qualsiasi soggetto, quali i diritti della personalità, ma anche di interessi di rilevanza generale, fra cui l’interesse collettivo dei lavoratori all’integrità psico-fisica e alla dignità, alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di lavoro, alla regolarità del rapporto di lavoro e a un trattamento economico adeguato (artt. 2, 32, 35, 36 Cost.).
2. Esse perseguono l’interesse dei lavoratori alla solidarietà e all’eguaglianza, attraverso gli strumenti di tutela collettiva di cui agli artt.9 e 28 L.300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori).
3. L’art. 18 D.lgs. 626/1994 prevede l’istituzione, all’interno delle aziende, del rappresentante della sicurezza, eletto dai lavoratori nell’ambito delle OO.SS..

Sotto il profilo del danno, si è conseguentemente affermato che esso sussiste sia quando l’associazione è colpita direttamente nei suoi beni o nell’esercizio di una sua attività, sia quando è compromesso il suo interesse come organizzazione portatrice degli interessi collettivi menzionati.

Dunque, le Associazioni Sindacali sono legittimate a costituirsi parte civile nei procedimenti aventi ad oggetto reati colposi di lesioni o di omicidio compiuto in violazione di norme di sicurezza sul lavoro, che ledono in modo diretto – oltre al diritto soggettivo del lavoratore alla propria incolumità – anche l’interesse collettivo dei lavoratori alla loro salute, interesse riconducibile direttamente agli enti di varia natura in cui i lavoratori si costituiscono[1].

Si tratta generalmente di un danno non patrimoniale, che non determina una diminuzione economica nel patrimonio del soggetto collettivo, ma si sostanzia nella lesione del prestigio e della credibilità delle OO.SS. e nell’ostacolo frapposto al perseguimento e alla realizzazione di fini istituzionali propri dell’ente[2].

Le ordinanze di Monza e di Milano

Alla luce di tali considerazioni, non appare condivisibile l’ordinanza del Tribunale di Monza, che ha respinto la costituzione di parte civile dei sindacati, affermando che il concetto di tutela dell’interesse collettivo è “troppo evanescente”, che il lavoratore infortunato non era iscritto alle associazioni sindacali e, infine, che queste ultime non avrebbero documentato alcun intervento specifico all’interno del luogo di lavoro.

Per quanto riguarda la pretesa carenza di rappresentatività del sindacato, si osserva che l’iscrizione del lavoratore al Sindacato non è condizione per la sua tutela da parte delle OO.SS.: la Costituzione riconosce infatti il Sindacato come ente preposto alla tutela dei diritti di tutti i lavoratori, anche di quelli non iscritti (infatti i contratti collettivi nazionali sono applicabili anche ai non iscritti).

In secondo luogo, la giurisprudenza, a conferma di tale interpretazione, ha anzi precisato che per “lavoratore” deve intendersi anche il prestatore di lavoro “di fatto”, i sindacati sono infatti portatori anche dell’interesse collettivo alla regolarità e regolarizzazione del posto di lavoro, “in quanto l’esistenza di una fascia di lavoratori irregolari …viene a incidere sulla stessa capacità del Sindacato di essere rappresentativo degli interessi di un numero sempre più vasto di lavoratori, con possibili ripercussioni anche sul piano del potere contrattuale dello stesso sindacato e, di riflesso, sulla generale tutela degli interessi dei lavoratori”[3].

Aderire alla tesi contraria, richiamata nell’ordinanza, significherebbe negare tutela ai lavoratori clandestini assunti irregolarmente, come nel caso di G.M.S..

Quanto all’obiezione, avanzata dal Giudice di Monza, relativa alla mancanza di un danno diretto da parte del Sindacato e alla carenza di prova circa la presenza delle OO.SS. sul luogo di lavoro teatro dell’infortunio, essa è altrettanto insostenibile, per ragioni di fatto e di diritto.

Il Tribunale, per quanto riguarda l’assoluta carenza di danno diretto, aderisce, innanzitutto, all’orientamento giurisprudenziale minoritario secondo cui l’ingresso nel procedimento penale sarebbe riservato a chi subisce un danno diretto e immediato, rigorosamente individuato: di un tale requisito, peraltro, non vi è traccia nelle norme penal-processuali vigenti. In ogni caso, il danno lamentato dalle OO.SS. non è affatto eccessivamente generico: esso consiste nella lesione dello specifico interesse collettivo alla salute e all’integrità fisica dei lavoratori, di cui le associazioni stesse sono per l’appunto portatrici, e su cui si fonda la loro soggettività giuridica.

La tesi esposta dal Giudice di Monza, a proposito dei mancati interventi in cantiere del sindacato, è poi del tutto avulsa da una effettiva conoscenza della realtà del cantiere edile, temporaneo per definizione, soggetto a continui spostamenti e in cui vengono utilizzati lavoratori sempre diversi e spesso non in regola.

In tale realtà, per i delegati sindacali e gli RLS, è difficile operare anche a causa della reticenza dello stesso personale, spesso irregolare, e per la difficoltà di acquisire dati sull’effettiva sicurezza del cantiere.

A titolo di esempio, a riprova delle difficoltà operative degli RLST del bacino territoriale di utenza, basti ricordare che, in base all’art.4.4 dell’Accordo Nazionale 3/9/1996 in attuazione del D.lgs. 626/1994, il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare, per iscritto e con sette giorni di anticipo, alla componente datoriale dell’OPTA (Organismo paritetico territoriale) l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro ex art. 19 D.lgs. 626/1994. Il termine è ridotto a tre giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

In mancanza dell’effetto sorpresa, lo scopo del sopralluogo del RLS è di fatto vanificato.

Proprio ove si accedesse all’interpretazione del Tribunale di Monza, la condotta richiesta ai Sindacati sarebbe sì “evanescente” e soggetta esclusivamente alla valutazione discrezionale del Giudice.

Più correttamente, dunque, l’ordinanza del Giudice di Milano considera fatto “notorio” l’attività delle OO.SS. e il loro impegno nella salvaguardia della salute dei lavoratori.

Da questo punto di vista, l’ordinanza del Tribunale di Milano, relativa al disastro di Liste, è assai più coerente con l’orientamento giurisprudenziale più moderno e con i principi costituzionali.

L’aspetto rilevante di questa vicenda processuale è piuttosto il riconoscimento che le Associazioni Sindacali, quali soggetti collettivi interessati al rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, sono legittimate ad agire non solo a tutela dei lavoratori da esse rappresentati, ma di ogni cittadino che fruisca del servizio aeroportuale.

La normativa di sicurezza ha infatti una sua cogenza di natura oggettiva: essa va applicata, sempre e comunque, non solo a tutela della sicurezza dei lavoratori addetti, ma anche delle persone occasionalmente presenti in un luogo di lavoro.

[1]Trib. Monza, 30 novembre 1993.
[2]Già:Trib. Lodi, 25 maggio 1982.

In alcuni casi, peraltro, vi è anche un danno patrimoniale indiretto, poiché il discredito e il danno all’immagine subito dal sindacato incidono quasi sempre anche sul suo patrimonio, traducendosi in una diminuzione delle iscrizioni, in una perdita di prestigio, ecc.

[3]G.U.P. Busto Arsizio, ord. 8 marzo 2001

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background