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Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore esperto

Cass. pen, sez. IV, 21 gennaio – 28 febbraio 2003, n°9291

Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione interviene su un tema assai dibattuto in giurisprudenza: la responsabilità del datore di lavoro in relazione a infortuni sul lavoro dovuti a colpa del lavoratore.

Nel caso di specie, il giudizio di primo grado si era concluso con l’assoluzione degli imputati, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che l’incidente sul lavoro fosse dovuto a “un comportamento abnorme, addebitabile allo stesso infortunato, tale da escludere il nesso di causalità”.

La decisione è stata tuttavia ribaltata dalla Cassazione con la sentenza annotata, secondo cui esiste, in capo al datore di lavoro, una posizione di garanzia che gli impone, non solo di apprestare tutte le cautele necessarie a garantire la massima protezione della salute del lavoratore, ma anche di adoperarsi affinché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto delle modalità indicate: sotto questo aspetto, il datore di lavoro non può fare affidamento sull’autonomo rispetto delle norme precauzionali da parte del lavoratore.

Da ciò discende che “quando il datore di lavoro sia inadempiente a tale dovere, non può parlarsi di responsabilità oggettiva, sussistendo invece un evidente comportamento colposo del datore di lavoro che, ove possa essere messo in relazione, nei limiti della prevedibilità ed evitabilità, con quello del lavoratore, fonda la responsabilità per colpa del primo”.

Quanto alla condotta del lavoratore, la sentenza precisa poi che “la distrazione [del lavoratore] non connota di abnormità il comportamento assunto, essendo essa facilmente prevedibile dal datore di lavoro, tenuto a fare tutto il possibile per proteggere il lavoratore anche dalla sua stessa imprudenza”.

Secondo la Cassazione, la situazione non muta neppure in presenza di un lavoratore esperto, “giacchè la familiarità con il lavoro svolto è fattore che, secondo la comune esperienza, comporta minore attenzione da parte del lavoratoree deve dunque essere tenuto presente dal datore di lavoro e controbilanciato da opportune cautele”.

Responsabilità del datore di lavoro e imprudenza del lavoratore

La pronuncia annotata si inserisce correttamente nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro ha il dovere di proteggere il lavoratore, anche al di là della sua imprudenza o negligenza (già Cass., 7 agosto 1998, n°7792): qualora violi le norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, egli risponde quale responsabile esclusivo del danno occorso al dipendente, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia concorso con la propria condotta al verificarsi dell’evento.

Tale orientamento si fonda innanzitutto sulla considerazione che, alla luce dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), il dovere di diligenza gravante sull’imprenditore non si esaurisce nell’obbligo di adottare le misure di sicurezza previste da specifiche disposizioni, ma consiste piuttosto in una garanzia a tutto campo, la cui realizzazione comprende anche il dovere di attivarsi al fine di far rispettare le disposizioni della normativa antinfortunistica e quelle direttamente impartite (cfr. Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2002, n°4673).

La posizione di garanzia e di controllo in cui si trova il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, costituisce dunque un’eccezione a quella aspettativa sociale nota come “principio di affidamento”, secondo cui ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili all’attività svolta in concreto (cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 1999, n°12115).

A ciò va aggiunto che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sono notoriamente dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso (ad es.: Cass.,sez. lav., 17 febbraio 1998, n°1687).

Sulla base di tali principi, quindi, la giurisprudenza è orientata a ritenere che il datore di lavoro è responsabile per l’infortunio subito da un dipendente nell’esercizio dell’attività lavorativa, anche di fronte a una condotta imprudente di quest’ultimo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. ad es. Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2003, n°3970; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2002, n°5024).

In questo caso, la responsabilità penale del datore di lavoro discende per l’appunto dal fatto che egli è personalmente tenuto a esercitare un controllo, adeguato alle dimensioni dell’impresa, sulla puntuale osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

La condotta del lavoratore si configura come semplice modalità dell’iter produttivo del danno.

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore, e cioè di rischio generato da un’attività che non ha rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbita dai limiti di essa (cfr., sul punto, Cass., sez. lav. 19 aprile 2003, n°6377).

Si è precisato, infatti, che non costituisce evento imprevedibile, che assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, il comportamento “avventato, negligente, disattento, connesso all’attività lavorativa, … che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli” (Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 1999, n°12115), ovvero la condotta “comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore e all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro” (Trib. Varese, 6 marzo 2001).

In sintesi, la responsabilità dell’imprenditore non è esclusa da “un comportamento, magari imprudente, del lavoratore, ma assolutamente prevedibile dal modello di datore di lavoro consapevole che l’incolumità dei lavoratori è un bene alla cui salvaguardia [egli] deve essere particolarmente attento” (Cass. pen., sez. IV, 7 febbraio 2002, n°4673).

Addirittura, in caso piuttosto recente, la Cassazione ha asserito che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, non solo con ferimento all’incidente a lui occorso … ma neanche con riferimento all’incidente occorso ad altro lavoratore che sia intervenuto in soccorso del primo: nemmeno un’eventuale imprudenza o del soccorritore vale a configurare una responsabilità dello stesso, né esclusiva né concorrente, nella produzione del danno che costui si sia procurato” (Cass. sez. lav., 22 luglio 2003, n°10706).

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