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Il disastro di Linate

costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti penali relativi a infortuni sul lavoro)

L’8 ottobre 2001 all’aeroporto di Linate, si verificava una collisione tra un aeromobile di linea della compagnia aerea scandinava SAS e un jet privato, a causa della quale perdevano la vita 114 persone, tra passeggeri e personale d’equipaggio dei veivoli, oltre a 4 lavoratori della SEA addetti allo smistamento di bagagli, mentre un quinto lavoratore riportava lesioni personali gravissime.

Il giorno del disastro incombeva sull’aeroporto una fitta nebbia che aveva ridotto la visibilità a non più di 100 metri. A causa delle condizioni atmosferiche e del mancato funzionamento del radar a terra, gli operatori della torre di controllo, non avendo la visuale degli aerei in movimento, dirigevano il traffico aereo esclusivamente via radio.

All’origine della tragedia vi era stata l’errata manovra del jet privato che, anziché percorrere la pista di rullaggio R5, si era immesso su quella denominata R6, che termina nella pista di decollo, attraversando quest’ultima proprio mentre l’aereo di linea della SAS stava decollando, determinando così la collisione.

Le indagini preliminari svolte dalla Procura avevano evidenziato numerose inadempienze e omissioni relative alle procedure di sicurezza.

Conseguentemente, nel procedimento in cui le OO.SS. avevano ritenuto opportuno intervenire, il Tribunale di Milano, rinviava a giudizio 11 imputati, tra responsabili della sicurezza operativa dell’aeroporto di Linate, funzionari dell’Enav – Ente Nazionale di Assistenza al Volo, il controllore del traffico aereo, il responsabile dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Manutenzione Risorse Aeroportuali della SEA, responsabili dell’ENAC.

In questo caso, il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile delle Organizzazioni Sindacali.

L’ordinanza Tribunale di Milano, 4 giugno 2003

Queste le argomentazioni del Tribunale di Milano

“un ente esponenziale può costituirsi parte civile in quanto possa vantare un diritto soggettivo alla tutela dell’interesse collettivo e quando esistano precisi collegamenti con il fatto lesivo. Per quanto attiene le organizzazioni sindacali, da un lato è notoria la loro attenzione operativa e il loro impegnonella salvaguardia della salute dei lavoratori ed è dunque superflua la riflessione in merito al collegamento tra reato e interesse diffuso rappresentato dall’ente. Dall’altro, va riconosciuta a tali organizzazioni la qualità di danneggiate dal reato nell’ipotesi in cui soggetti lavoratori abbiano perso la vita o abbiano subito lesioni, anche se non è contestata agli imputati la violazione del dovere di sicurezza. Non può quindi revocarsi in dubbio la legittimazione a costituirsi parte civile, in proprio, delle organizzazioni sindacali nei procedimenti penali aventi ad oggetto la morte di alcuni lavoratori”.

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