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Formazione ai lavoratori. Il segreto per tutelare la sicurezza in luogo di lavoro è aumentare la consapevolezza nei confronti del rischio

Il seminario dal titolo Formazione dei lavoratori: quale ruolo del Rls si è tenuto mercoledì 27 giugno 2018 alla “Casa degli Rls” di viale d’Annunzio, 15 a Milano

Molto interessante per la qualità delle relazioni proposte. Sala gremita: quasi un centinaio gli Rls e Rlst che hanno presenziato. A presentare l’argomento è stata Susanna Cantoni, Presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con la relazione dal titolo “Un nuovo attrezzo nella cassetta del Rls”. Un nuovo strumento, dunque, a disposizione del bravo rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, per renderlo autonomo nel riconoscere la validità degli attestati formativi. Tra i relatori del seminario sono intervenuti Enrica Sgaramella di ATS Milano Città Metropolitana, esperta in processi formativi e sviluppo di sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), che ha spiegato come fare vigilanza sulla formazione e Roberta Vaia, Tiziana Vai, Modesto Prosperi del gruppo promotore “Casa degli Rls”.

La formazione è una delle più importanti misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, perché migliora la capacità di controllo del lavoratore nei confronti del proprio lavoro, rendendolo più consapevole di fronte al pericolo e ai rischi che quotidianamente affronta.

Nella realtà, purtroppo, la formazione anziché essere utilizzata dai datori di lavoro come strumento principale per veicolare la cultura della salute e sicurezza e fare prevenzione tra i lavoratori è largamente sottoutilizzata e spesso erogata in modo formale e affrettato.
E spesso la mancata o inadeguata formazione è  una delle cause di infortunio. Rls o Rlst devono sapere cosa controllare per essere sicuri che la formazione certificata dagli attestati sia valida. Occorre verificare l’avvenuta formazione di tutti i soggetti aziendali, la correttezza dell’erogazione dei corsi e l’efficacia dell’azione formativa. Ovvero accertarsi che i lavoratori abbiano bene appreso e assimilato le nozioni trasmesse. Quando si riscontrano attestati non regolari e formazione inadeguata occorre segnalarlo subito, viene a mancare infatti un’importante misura di prevenzione. L’autorità che esegue i controlli, nel caso della Lombardia l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), può sanzionare il datore di lavoro o i dirigenti e colpire i soggetti formatori fraudolenti promuovendo indagini presso l’autorità giudiziaria.

Per affermare la cultura della prevenzione è dunque indispensabile che le imprese controllino seriamente i requisiti delle società a cui affidano la formazione, così come controllerebbero gli altri fornitori di merci o servizi necessari alla produzione, così come è necessario che Rls e Rlst conoscano molto bene il percorso della formazione attuato dalle imprese, sia attraverso le verifiche della documentazione nei luoghi di lavoro sia con la presenza in riunione periodica, formulando di volta in volta richieste formative adeguate ai nuovi rischi che si presentano sul luogo di lavoro.

I rappresentanti per la sicurezza devono essere consultati in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori. In questo modo il datore di lavoro, o il dirigente, che interpella l’ Rls o l’Rlst ha la possibilità di ricevere da loro informazioni e conoscenze, che unite alle proprie, gli consentono di vedere il problema a 360 gradi. Rls e Rlst, infatti, parlano con i lavoratori e sono molto bene informati sui rischi di quel determinato luogo di lavoro collegati alle specifiche mansioni. In pratica essi sono un patrimonio di conoscenza per il datore di lavoro e il dirigente che poi, comunque, assumeranno le proprie decisioni in autonomia. In ambito aziendale anche il rappresentante dei lavoratori, così come il preposto, deve essere formato attraverso un aggiornamento specifico per svolgere al meglio il ruolo che la legge gli attribuisce nei confronti dei lavoratori: informarli sul loro diritto di formazione in tema di salute e sicurezza. Per fare tutto ciò e per essere in grado di valutare l’efficacia della formazione pregressa oltre all’aggiornamento specifico Rls e Rlst si possono avvalere anche della collaborazione dell’organismo paritetico.

Per consultare i materiali del seminario clicca qui

L’aggiornamento formativo per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp è da fare entro l’11 gennaio 2017

Ultime settimane per mettersi in regola con l’aggiornamento formativo. E’ il prossimo 11 gennaio 2017, infatti, il termine ultimo per concludere gli aggiornamenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012, data in cui entrarono in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per coloro che avevano eseguito la formazione prima dell’11 gennaio 2007, invece, il termine di obbligo entro il quale aggiornarsi nuovamente è stato l’11 gennaio 2013. La normativa, infatti, prevede l’aggiornamento formativo dei lavoratori in un arco temporale di cinque anni. Per tutti, lavoratori, preposti e dirigenti, la durata minima dell’aggiornamento formativo previsto è di 6 ore. Inoltre l’art. 9 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori precisa che “Nei corsi di aggiornamento dei lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico – normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischi e relative misure di prevenzione.

Quello dell’aggiornamento formativo obbligatorio è dunque un’occasione per mantenere adeguati gli standard di formazione in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Del resto il Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 37 sottolinea il ruolo centrale della formazione alla sicurezza per la prevenzione di incidenti e malattie professionali e indica la necessità di un aggiornamento periodico in relazione all’evoluzione della normativa e all’evoluzione dei rischi.

Per saperne di più clicca qui.

Occasione da non perdere il bando formazione Inail per medie, piccole e micro imprese. C’è tempo fino al 10 giugno 2016 per iscriversi

Prorogata al 10 giugno la data di scadenza per la partecipazione al bando Inail per il finanziamento di progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese. La proroga è stata pubblicata in data 15 aprile 2016 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Parte prima, Serie generale n. 88.

Il termine di presentazione delle domande è stato posticipato alle ore 13 del 10 giugno 2016.

A disposizione ci sono complessivi 14.589.896 Euro, desinati con decreto interministeriale 17 dicembre 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I soggetti destinatari della campagna di formazione sono: i datori di lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile, i lavoratori, compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst) delle piccole, medie e micro imprese e i componenti dell’impresa familiare: soggetti individuati ex art. 21 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L’obiettivo è quello di finanziare una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese con risorse economiche traferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Da un’indagine EU-OSHA emerge che i dipendenti delle aziende più piccole sono soggetti a maggiori rischi rispetto ai dipendenti delle grandi imprese, e che le realtà più piccole incontrano maggiori difficoltà a controllare i rischi. Diversi studi inclusa l’indagine europea di EU-OSHA sulle imprese e i nuovi ed emergenti rischi (ESENER), mostrano che le difficoltà nella gestione della sicurezza e salute sul lavoro sono particolarmente rilevanti quanto più è ridotta la dimensione dell’impresa. Il fenomeno può essere attribuito a specificità tipiche delle piccole imprese come le caratteristiche strutturali ed organizzative del lavoro, la posizione economica, i comportamenti e le competenze dei proprietari e dei lavoratori in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Bando Inail rappresenta, dunque, un’occasione da non perdere. L’iniziativa, infatti è dedicata al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’art. 11, comma 1,lettera b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica dcprevenzione@inail.it, oppure  consultare il sito www.inail.it alla pagina web https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-per-la-formazione.html


Edilizia rischio elevato, il datore di lavoro vigila su prevenzione, salute e sicurezza. Si parte dalla formazione ai lavoratori

Secondo il Codice ATECO 2007 il comparto Costruzioni rientra nelle attività ad alto rischio. In tale contesto in caso di infortunio la responsabilità della vigilanza e del controllo viene attribuita anzitutto al datore di lavoro (D.Lgs 81/08 artt. 17 e 18). L’affermazione implica obblighi nei confronti dei lavoratori e dei sottoposti. In particolare viene attribuito al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza e controllo delle lavorazioni che devono avvenire sempre in sicurezza. Tanto più che in giurisprudenza vige il consolidato principio in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza e imperizia. Solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, allora il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità. In sintesi il datore di lavoro deve dimostrare di avere ottemperato all’attività di prevenzione a norma di legge, in primis alla formazione dei sottoposti: lavoratori, preposti e dirigenti, oltre che di se stesso nel caso in cui decida di assumere l’incarico aziendale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), art. 34 D. Lgs 81/08.

Oggi per essere in regola occorre attestare che la formazione aziendale sia in linea con le indicazioni di contenuto (formazione generale e specifica) e di aggiornamento previste dall’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012.

I lavoratori prima di essere assunti, e comunque non oltre i primi 60 giorni di attività, devono essere formati attraverso il modulo di formazione generale della durata di 4 ore, da aggiungere alla formazione specifica, 12 ore, relativa alla tipologia di mansione affidata. Inoltre se il lavoratore assume il ruolo di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (Rls), dovrà essere ulteriormente formato al ruolo, 32 ore, mentre se svolge l’attività di preposto dovrà frequentare le ulteriori 8 ore di formazione particolare aggiuntiva per preposti. La valutazione dell’apprendimento dei contenuti dei corsi di formazione è prevista per preposti e dirigenti ma non per i lavoratori. Per tutti l’aggiornamento è programmato a cadenza quinquennale per 6 ore d’aula su argomenti che non ripropongano contenuti già insegnati in precedenza ma integrino i moduli formativi pregressi. Infine, per essere valida in sede di giudizio la formazione deve essere eseguita da soggetti abilitati, preferibilmente in accordo con gli enti bilaterali.  Per il settore edile il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza il riferimento è il Comitato Paritetico Territoriale www.cptmilano.it.

Testo dell’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012

accordo_21-12-2011_formazione_lavoratori

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