Category Archives: Salute e prevenzione

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Sorveglianza sanitaria un adempimento previsto dal D. Lgs 81/08 a tutela della salute del lavoratore. Controlla sempre la tua documentazione in azienda

La sorveglianza sanitaria è una prassi che le imprese devono ottemperare per legge in base ai dettami del D.Lgs 81/08. Per non incorrere in sanzioni è opportuno che il datore di lavoro si faccia trovare con i documenti in regola a un eventuale controllo da parte delle autorità di vigilanza. Allo scopo pubblichiamo la checklist del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Sanità Pubblica della regione Emilia Romagna che puo’ essere utilizzata per la verifica documentale.

Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa.

Nello specifico il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro. Al termine della visita viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Per saperne di più clicca qui.

 

 

Stress e lavoro correlato. Fondamentale il ruolo del Rls-Rlst per una buona valutazione del rischio

Presentata a dirigenti sindacali e rappresentanti dei lavoratori (Rls e Rlst) la Linea di indirizzo regionale dal titolo La consultazione del Rls nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro approvata da Regione Lombardia il 30 giugno 2016. Ottimo il riscontro ottenuto dal convegno di lunedì 12 settembre organizzato da Cgil, Cisl e Uil Lombardia sull’argomento. Erano più di duecento a Sesto San Giovanni (MI) i partecipanti che hanno riempito la sala Spazio Mil di via Granelli. Raffaele Latocca, Coordinatore del laboratorio regionale Stress lavoro correlato, illustrando il documento ha messo in evidenza l’importanza del ruolo del rappresentante dei lavoratori (Rls o Rlst) nel processo di valutazione del rischio stress. “Il contributo del Rls è fondamentale – ha detto Latocca – nello specifico la consultazione del rappresentante dei lavoratori è importante, perché  può fornire l’informazione qualificata utile a orientare la giusta decisione”. Nell’ambito della commissione valutativa il rappresentante dei lavoratori dovrebbe essere considerato una figura chiave, in quanto portatore di conoscenza. Il Rls-Rlst, infatti, per la specificità della mansione che è chiamato a svolgere conosce il vissuto dei singoli lavoratori e può interpretare al meglio quegli aspetti di difficile determinazione che aiutano a ridurre il rischio stress per le persone al lavoro. E’ bene, dunque, che la presenza del rappresentante dei lavoratori sia garantita sin dall’inizio della valutazione. Si tratta, poi, di sviluppare una pratica di informazione virtuosa che garantisca una maggiore conoscenza dei problemi, specifici per ogni settore, e che possa portare all’ acquisizione di un contenuto ponderato sul disagio vissuto dalle persone. Nel documento regionale si insiste sul fatto che il rappresentante dei lavoratori sia consultato sin dall’inizio del processo di valutazione, per raggiungere il difficile obiettivo di valutazione dei questo tipo di rischio che risulta particolarmente sfuggente a logiche meccanicistiche. In qualità di rappresentanti dei lavoratori in una testimonianza video sono intervenute Emanuela Passerini, Rls Fim-CISL, Monica Gaspari, Rlst FeNeal-UIL e Emanuela Adorno, Rls Fisac-CGIL. Si rileva che purtroppo, ad oggi, il coinvolgimento del rappresentante di lavoratori nella commissione valutativa per il rischio stress è assente e il Rls viene consultato solo successivamente. Le organizzazioni sindacali hanno partecipato al tavolo di lavoro che ha portato alla stesura della Linea di indirizzo regionale e il documento denuncia infatti l’ampia sottovalutazione della figura di Rls e Rlst nel processo valutativo del rischio stress lavoro correlato.  Al convegno con i rappresentanti regionali di CGIL, CISL e UIL: Paola Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia che ha aperto i lavori, Angelo Urso, segretario regionale Uil Lombardia, moderatore e Massimo Balzarini, segretario regionale Cgil Lombardia in conclusione, hanno partecipato tutte le parti istituzionali interessate. Oltre a Latocca si citano Tommaso Russo della Direzione Generale al Welfare Regione Lombardia, Maria Rosaria Spagnuolo, responsabile area Salute sicurezza sul lavoro di Assolombarda, Antonio Traficante, direttore Inail.

Il ruolo del Rls-Rlst nella valutazione del rischio stress e lavoro correlato

Lunedì 12 settembre 2016 un convegno organizzato “ad hoc” da Cgil, Cisl e Uil Lombardia. A Sesto San Giovanni presso lo spazio MIL in via Granelli 1, dalle 9.30 alle 13, per fare il punto sulle strategie da attuare sul fronte della valutazione dei rischi dello stress lavoro correlato e sulle iniziative di prevenzione da intraprendere  dopo l’approvazione da parte di Regine Lombardia della Linea d’indirizzo La consultazione del Rls nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro. La Linea guida regionale approvata il 30 giugno 2016 è il risultato di un lavoro congiunto tra parti sociali, istituzioni e specialisti. Il convegno dal titolo Stress lavoro correlato. Persona, organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi è rivolto al gruppo dirigente e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Intervengono: Paola Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia, Stefano Gheno, docente di Psicologia delle risorse umane università Cattolica del Sacro Cuore, Raffaele Latocca, coordinatore del Laboratorio Regionale Stress Lavoro Correlato, Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, Maria Rosaria Spagnuolo, responsabile area Salute sicurezza sul lavoro di Assolombarda, Antonio Traficante, direttore Inail Lombardia, Angelo Urso, segretario regionale Uil Lombardia, Massimo Balzarini, segretario regionale Cgil Lombardia.

Locandina con programma

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Campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017, via al concorso “Premio buone pratiche”. C’è tempo fino al 30 settembre per iscriversi

Scade il 30 settembre 2016 il termine di presentazione degli esempi di buone pratiche sull’invecchiamento attivo messe in atto nei luoghi di lavoro, per la partecipazione al concorso “Premio buone pratiche” nell’ambito della campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri promossa da Eu-Osha, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Il concorso è organizzato dall’Agenzia di Bilbao in cooperazione con gli Stati membri e le presidenze del Consiglio dell’UE, per riconoscere contributi eccezionali e innovativi alla sicurezza e alla salute negli ambienti di lavoro. Nell’ambito della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2016 – 2017 il “Premio buone pratiche” mira a mettere in evidenza esempi significativi di organizzazioni che gestiscono attivamente la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia. Gli esempi di buone pratiche possono essere presentati da ditte individuali e organizzazioni di tutte le dimensioni, enti che offrono formazione, organizzazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria, sindacati e organizzazioni non governative, servizi regionali e locali per la prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, servizi di assicurazione e altre organizzazioni intermediarie. Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo scaricabile dal link https://www.inail.it/cs/internet/istituto/focal-point-italia/concorso-europeo-buone-pratiche.html ed inviarlo all’indirizzo mail f.grosso@inail.it. Il modulo deve essere compilativo (9000 caratteri, al massimo 5 cartelle) e foto o tabelle o altri materiali devono essere allegati al modulo stesso. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo f.grosso@inail.it. Le candidature saranno valutate in prima battuta dall’Inail, focal point italiano di EU-OSHA. Successivamente i vincitori nazionali parteciperanno al concorso paneuropeo in cui verranno selezionati i vincitori assoluti che riceveranno il premio in occasione di una cerimonia programmata per il mese di aprile del 2017, durante la quale saranno presentati i risultati raggiunti da tutti i partecipanti. Inoltre i dettagli relativi alle buone pratiche premiate saranno riportati in una pubblicazione che sarà ampiamente distribuita in tutta Europa e promossa sul sito web dell’EU-OSHA.

Per saperne di più:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne.html

https://www.healthy-workplaces.eu/it/good-practice-awards.

La riunione periodica è importante per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco come fare per arrivare preparati

Se ne è parlato il 29 giugno 2016 al seminario dedicato, tenutosi a Milano presso il Centro per la cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Molto interessante l’intervento dal titolo La cassetta degli attrezzi del Rls: la riunione periodica di Tiziana Vai, Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 3 di ATS-Città Metropolitana. La relazione della dottoressa Vai ha messo a fuoco i punti salienti dell’evento riunione periodica, sottolineando per i Rls – Rlst gli aspetti da non trascurare e le azioni da fare, per arrivare preparati all’appuntamento annuale con la riunione periodica, considerata momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale. La riunione periodica, infatti, per le aziende con più di 15 dipendenti è prevista dalla legge, all’art. 35 del D.Lgs 81/08, e ha funzioni consuntive e di programmazione sulla gestione dei rischi e sulle azioni di miglioramento. Durante la riunione, con la relazione sulla sorveglianza sanitaria prodotta dal medico competente si può monitorare l’andamento della Sorveglianza sanitaria, verificando il mantenimento del benessere degli addetti, inoltre si possono valutare e misurare gli accadimenti infortunistici e di malattia professionale rilevati durante l’anno e si può programmare la formazione dei lavoratori in ordine a prevenzione, salute e sicurezza. La riunione annuale è anche il momento per valutare l’insorgenza di nuovi rischi legati a nuove attività e programmare accertamenti sanitari su richiesta.

Ciò che importa per il Rls – Rlst è arrivare alla riunione periodica ben preparati, essere certi che ci siano tutti i soggetti aziendali previsti, assicurandosi di avere abbastanza tempo per discutere e confrontarsi.

E’ utile, nell’arco dell’anno, organizzare i sopralluoghi per verificare gli ambienti di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti. Lo scopo è quello di raccogliere le osservazioni dei lavoratori, le esigenze, gli obiettivi prioritari, anche organizzando incontri informali coi lavoratori, assemblee dove si discutono problemi e sottoporre ai lavoratori appositi questionari per rilevare i loro disagi. Successivamente è utile al lavoro del Rls – Rlst predisporre un piano d’azione dove inquadrare i dubbi da approfondire e i chiarimenti da richiedere per definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari.

Sono queste solo alcune indicazioni che possono tornare utili a chi, nello svolgimento del ruolo di Rls – Rlst, si trova a volte isolato o in difficoltà.

Per approfondire invitiamo a leggere per intero la relazione di Tiziana Vai La cassetta degli attrezzi del Rls. ruolo-rls-e-periodica-tiziana-vai-29-giugno-2016


Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

La Casa degli Rls, un luogo dove imparare a fare il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) condividendo metodi ed esperienze

La Casa degli Rls di Milano ai nastri di partenza. Ieri, mercoledì 29 giugno 2016 al Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita in viale D’Annunzio, 15 a Milano, erano circa un centinaio i partecipanti al seminario dal titolo Il ruolo degli Rls nella riunione periodica. La maggior parte erano Rls e Rlst, che hanno portato la loro testimonianza e raccontato le proprie esperienze nello svolgimento del ruolo. Grande l’interesse e la partecipazione dimostrati, basti pensare che per presenziare al seminario alcuni Rls sono arrivati da Brescia.

Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano, ha presentato il progetto La Casa degli Rls elaborato dal gruppo proponente con il sostegno delle istituzioni milanesi che hanno aderito al protocollo d’intesa voluto dal comune di Milano per la nascita del Centro per la cultura della prevenzione dei luoghi di lavoro e di vita (Regione Lombardia –  ATS Milano Città Metropolitana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro – Milano e Lodi, INAIL Direzione generale Lombardia, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Milano, CIIP – Consulta Interassociativa italiana per la Prevenzione).

Quello che intendiamo offrire – ha detto Prosperi – è un luogo dove gli Rls, spesso isolati nella risoluzione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori, si possano confrontare raccontando la loro esperienza e al contempo trovare i suggerimenti e le informazioni giuste, grazie anche al contributo di conoscenza messo a disposizione dei nostri partner come ATS e CIIP”.

Si tratta di una sorta di centro di aggregazione per il confronto tra Rls e la loro formazione sui temi specifici che riguardano il mestiere degli Rls. “Il fatto – ha continuato Prosperi – che il Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita metta a disposizione un luogo fisico con aule e spazi dove potersi incontrare permetterà di organizzare incontri, seminari e attività di formazione che dovranno partire da proposte concrete degli Rls”.

Si costituirà, infatti, un gruppo di lavoro per l’elaborazione delle idee dove tutti sono invitati a esserci. La casa degli Rls di Milano si pone obiettivi di crescita che includono le aree della città metropolitana con l’intento di fornire strumenti utili a quei lavoratori, gli Rls, che si trovano a dover rappresentare i colleghi nella difesa dei diritti di salute e sicurezza in luogo di lavoro. Quello che è certo è che le tematiche oggetto dei prossimi seminari, ancora tutti da programmare, non intendono sostituirsi alla formazione tecnica e aziendale a cui Rls e Rlst devono per legge presenziare ma andranno nella direzione di costruire percorsi di formazione e informazione su misura, adatti alla costruzione di un metodo di lavoro condiviso per Rls.

Il dibattito in sala è stato coordinato da Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università del Comune di Milano. Sono intervenuti Modesto Prosperi – Rls Comune di Milano, Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana, Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP, Margherita Napolitano – Rls San Raffaele, Elisabetta Piras – Rls di sito per Expo Milano 2015 e Giorgio Ortolani di Filcams – Cgil.

Il prossimo appuntamento è fissato per settembre 2016. Nel frattempo Rls e Rlst potranno usufruire dei materiali prodotti nella seduta di mercoledì 29 giugno 2016, che saranno inviati dalla segreteria organizzativa a tutti i partecipanti. Saranno forniti anche dati e grafici, oltre all’elenco dei siti internet utili da consultare per gli Rls.

Per saperne di più: http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/.

Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro, in arrivo un nuovo campo di applicazione per i Rlst di Asle

Entro il 1° luglio 2016 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva EMF) che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Dal Governo italiano un passo avanti è stato fatto il 2 maggio 2016 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE.

Il testo prevede modifiche al D.Lgs n. 81/2008 nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, sulla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. La Direttiva EMF limita anzitutto le esposizioni massime fissando i valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari, specificando che i VLE relativi agli effetti sanitari devono sempre essere rispettati. Si sottolinea poi l’importanza della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, specificando che per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.

Per chi si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori come i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori Rlst di Asle per gli edili, e più in generale per tutti coloro che nel luogo di lavoro svolgono la mansione di Rls si segnala che la Direttiva si occupa anche di formazione informazione dei lavoratori (art. 6), di consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 7) e di sorveglianza sanitaria (art. 8).

La Commissione Europea ha nel frattempo editato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, per aiutare i datori di lavoro a ottemperare gli obblighi previsti dalla Direttiva EMF e che a breve saranno recepiti anche dalla legislazione italiana.

Per approfondire visiona la documentazione.

direttiva-201335ue

commissione-europea_guida_campi_elettromagnetici

Più tutela per i lavoratori delle costruzioni. La Commissione europea propone l’inserimento del limite di soglia all’esposizione della silice cristallina respirabile a 0.1mg/mc

Un passo avanti per la salute e sicurezza dei lavoratori europei. Il 13 maggio scorso la Commissione Europea ha pubblicato il testo proposto per la revisione della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione da agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro. La Commissione propone di rivedere i valori limite di esposizione per 13 agenti chimici e di ridurre i valori limite di esposizione professionale a sostanze cancerogene. L’aggiornamento più importante coinvolge direttamente il settore delle costruzioni e fa rientrare nell’elenco di sostanze, preparati e processi cancerogeni, l’esposizione a polveri di silice libera cristallina con un valore limite pari a 0.1 mg/mc. Come è risaputo le polveri di silice libera cristallina sono contenute negli inerti, nei cementi, si libera nei processi di produzione di mattoni, ceramiche, pietre, e questa nuova indicazione comporterà un sostanziale aggiornamento delle procedure di valutazione dell’esposizione, delle misure di prevenzione e non ultimo della compilazione del registro degli esposti. “Grazie a uno specifico accordo sottoscritto dalle parti sociali – si legge nel comunicato stampa della Commissione europea – alcune imprese tengono adeguatamente sotto controllo la concentrazione nell’aria di questa sostanza chimica, che resta tuttavia una delle principali cause della silicosi (malattia polmonare) e del tumore polmonare professionale. La proposta della Commissione intende tutelare i lavoratori in tutta l’UE, compresi quelli del settore delle costruzioni nel quale è occupato quasi il 70% di tutti i lavoratori esposti alla silice cristallina respirabile”. La proposta di modifica della Commissione stima di salvare centomila vite umane nei posti di lavoro nei prossimi 50 anni. La definizione del testo di legge dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio europei a cui seguirà la trasposizione negli ordinamenti nazionali con un tempo previsto in due anni. “La proposta – continua il comunicato –  si fonda su dati scientifici e giunge al termine di un ampio dibattito che ha coinvolto ricercatori, datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti degli Stati membri e ispettori del lavoro. L’introduzione di questi valori limite determinerà un minor numero di casi di tumori professionali”.

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160513_protezione_rafforzata_sostanze_cancerogene_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_it.htm

 


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