Category Archives: Ruolo Rlst

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Formazione ai lavoratori. Il segreto per tutelare la sicurezza in luogo di lavoro è aumentare la consapevolezza nei confronti del rischio

Il seminario dal titolo Formazione dei lavoratori: quale ruolo del Rls si è tenuto mercoledì 27 giugno 2018 alla “Casa degli Rls” di viale d’Annunzio, 15 a Milano

Molto interessante per la qualità delle relazioni proposte. Sala gremita: quasi un centinaio gli Rls e Rlst che hanno presenziato. A presentare l’argomento è stata Susanna Cantoni, Presidente della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) con la relazione dal titolo “Un nuovo attrezzo nella cassetta del Rls”. Un nuovo strumento, dunque, a disposizione del bravo rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, per renderlo autonomo nel riconoscere la validità degli attestati formativi. Tra i relatori del seminario sono intervenuti Enrica Sgaramella di ATS Milano Città Metropolitana, esperta in processi formativi e sviluppo di sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), che ha spiegato come fare vigilanza sulla formazione e Roberta Vaia, Tiziana Vai, Modesto Prosperi del gruppo promotore “Casa degli Rls”.

La formazione è una delle più importanti misure di prevenzione previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, perché migliora la capacità di controllo del lavoratore nei confronti del proprio lavoro, rendendolo più consapevole di fronte al pericolo e ai rischi che quotidianamente affronta.

Nella realtà, purtroppo, la formazione anziché essere utilizzata dai datori di lavoro come strumento principale per veicolare la cultura della salute e sicurezza e fare prevenzione tra i lavoratori è largamente sottoutilizzata e spesso erogata in modo formale e affrettato.
E spesso la mancata o inadeguata formazione è  una delle cause di infortunio. Rls o Rlst devono sapere cosa controllare per essere sicuri che la formazione certificata dagli attestati sia valida. Occorre verificare l’avvenuta formazione di tutti i soggetti aziendali, la correttezza dell’erogazione dei corsi e l’efficacia dell’azione formativa. Ovvero accertarsi che i lavoratori abbiano bene appreso e assimilato le nozioni trasmesse. Quando si riscontrano attestati non regolari e formazione inadeguata occorre segnalarlo subito, viene a mancare infatti un’importante misura di prevenzione. L’autorità che esegue i controlli, nel caso della Lombardia l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), può sanzionare il datore di lavoro o i dirigenti e colpire i soggetti formatori fraudolenti promuovendo indagini presso l’autorità giudiziaria.

Per affermare la cultura della prevenzione è dunque indispensabile che le imprese controllino seriamente i requisiti delle società a cui affidano la formazione, così come controllerebbero gli altri fornitori di merci o servizi necessari alla produzione, così come è necessario che Rls e Rlst conoscano molto bene il percorso della formazione attuato dalle imprese, sia attraverso le verifiche della documentazione nei luoghi di lavoro sia con la presenza in riunione periodica, formulando di volta in volta richieste formative adeguate ai nuovi rischi che si presentano sul luogo di lavoro.

I rappresentanti per la sicurezza devono essere consultati in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori. In questo modo il datore di lavoro, o il dirigente, che interpella l’ Rls o l’Rlst ha la possibilità di ricevere da loro informazioni e conoscenze, che unite alle proprie, gli consentono di vedere il problema a 360 gradi. Rls e Rlst, infatti, parlano con i lavoratori e sono molto bene informati sui rischi di quel determinato luogo di lavoro collegati alle specifiche mansioni. In pratica essi sono un patrimonio di conoscenza per il datore di lavoro e il dirigente che poi, comunque, assumeranno le proprie decisioni in autonomia. In ambito aziendale anche il rappresentante dei lavoratori, così come il preposto, deve essere formato attraverso un aggiornamento specifico per svolgere al meglio il ruolo che la legge gli attribuisce nei confronti dei lavoratori: informarli sul loro diritto di formazione in tema di salute e sicurezza. Per fare tutto ciò e per essere in grado di valutare l’efficacia della formazione pregressa oltre all’aggiornamento specifico Rls e Rlst si possono avvalere anche della collaborazione dell’organismo paritetico.

Per consultare i materiali del seminario clicca qui

La Casa degli Rls: appuntamento al 14 febbraio con il seminario dedicato alle vittime sul lavoro della Lamina di Milano

Al Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) di Milano, in via D’annunzio, 15 si danno appuntamento i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Rls e Rlst). La Casa degli Rls, infatti, organizza per mercoledì 14 febbraio 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un seminario dal titolo L’esternalizzazione del rischio e lo dedica a Marco Santamaria, 43 anni, Giuseppe Setzu, 48 anni e ai fratelli Giancarlo e Arrigo Barbieri di 61 e 57 anni, vittime dell’incidente sul lavoro accaduto martedì 16 gennaio 2018 nell’azienda Lamina di via Rho nel quartiere Greco di Milano: per non dimenticare.
La mattinata sarà dedicata al tema della salute e sicurezza dei lavoratori quando le imprese utilizzano appalti esterni – nel caso del settore edile i subappalti per la realizzazione di attività operative importanti che rientrano nel ciclo produttivo – oppure per alcune attività accessorie o di servizio, come le pulizie, la logistica interna, la manutenzione.
Il fenomeno dell’esternalizzazione diventa preoccupante poiché spesso vengono appaltate le attività più pericolose o gravose, quindi più impegnative dal punto di vista della gestione della sicurezza e delle misure di prevenzione da attuare.
L’esternalizzazione delle fasi più rischiose dei cicli produttivi, infatti, abbassa gli indici infortunistici nelle imprese committenti e giustifica una lettura rassicurante del livello di sicurezza raggiunto, trascurando gli effetti che si possono verificare sulla salute nei lavoratori delle imprese in appalto.
La presenza di più imprese, inoltre, può determinare forti interferenze ed aumentare il livello di rischio dei lavoratori per una carente visione globale del processo produttivo e quindi per insufficiente coordinamento.
Ci si chiede quale sia oggi il ruolo del committente che deve garantire, anche ai fini della sicurezza, una corretta valutazione delle imprese a cui affida lavori in appalto.

In questo contesto quale ruolo può svolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst), e quali strumenti e azioni può egli adottare in merito alla valutazione dei rischi interferenziali per la tutela di tutti i lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo?

Il seminario porterà alcune esperienze pratiche su cui confrontarsi per individuare strumenti operativi utili a Rls e Rlst.
L’incontro è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria online.
Per iscriverti clicca qui.

Fonte: Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita

 

Il Rlst media il rapporto tra datore di lavoro, medico competente e lavoratori nella valutazione dei rischi

Una guida per sapere tutto sul rapporto tra datore di lavoro, medico competente e rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

La mette a disposizione l’ATS Brianza che nell’ambito del Piano Mirato di Prevenzione – formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definisce con precisione compiti e ruoli di Datore di lavoro, Medico competente e Rls o Rlst nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr).

Sopralluogo dei luoghi di lavoro da parte del medico competente e riunione periodica sono i punti focali dell’impalcatura del programma di Sorveglianza sanitaria che un’azienda è tenuta a redigere. In entrambi i momenti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca una funzione di mediazione importante, perché il suo ruolo si configura come elemento di raccordo tra le esigenze dei lavoratori e l’interpretazione dei loro bisogni in termini di salute e sicurezza, da trasferire in sede di riunione periodica per riparametrare gli interventi previsti nel programma di Sorveglianza sanitaria. Inoltre il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls o Rlst), quando le aziende impiegano meno di 15 dipendenti e, dunque, non sono obbligate per legge a convocare la riunione periodica annuale, ha la facoltà di richiedere al datore di lavoro la programmazione della riunione periodica ed è altresì auspicabile che egli sia presente, insieme al medico competente, durante il sopralluogo degli ambienti di lavoro. Dunque, in materia di valutazione dei rischi il rapporto tra medico competente e lavoratori è mediato dal Rlst che diventa l’interlocutore indispensabile per posizionare la valutazione dei rischi sulle reali esigenze dei lavoratori.
Leggi Guida per le imprese, il Contributo del sistema prevenzionistico aziendale sull’attività del medico competente realizzata dal Comitato Provinciale dell’Asl Monza e Brianza che si può consultare anche sul sito internet di Asl Monza e Brianza.


Riunione periodica. Anello debole per le azioni di prevenzione, salute e sicurezza dei Rlst nella sorveglianza sanitaria, quando l’impresa ha meno di 15 dipendenti

Il ruolo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) nella sorveglianza sanitaria è importante. Il D.Lgs 81/08 all’art. 50 prevede che il Rlst sia “consultato sulla scelta del medico competente oltre che sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione …. e, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”. Ancora, l’art. 2 definisce la “sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria non è, dunque, un’attività meramente clinica perché interviene sulla valutazione dei rischi e  sulla scelta e la riprogettazione delle misure che normalmente vengono effettuate in occasione della riunione periodica annuale.

Ma la domanda è: effettivamente Rlst e Rls sono consultati da parte del datore di lavoro per la nomina del medico competente? E poi, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori riescono a ottenere dal medico competente tutte le informazioni da veicolare ai lavoratori per la prevenzione, tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro?

Analizzando gli esiti di un questionario distribuito ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato al seminario del 5 ottobre 2016 alla Casa degli Rls di Milano emerge che l’85% di coloro che hanno risposto alle domande dichiarano di non essere stati consultati sulla nomina del medico competente. In molti casi, per il 40% degli intervistati, il medico competente non illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L’art. 25 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (riunione periodica n.d.r.) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute per l’integrità psico-fisica dei lavoratori”. In altre parole il medico competente una volta l’anno ha l’obbligo di illustrare alle figure aziendali della prevenzione una relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria.

E, infatti, dal questionario citato emerge anche che il 58% ovvero la stessa percentuale rilevata per i casi in cui il medico competente illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria, tale comunicazione avviene nell’ambito della riunione periodica. Dunque, se in un’azienda non si effettua la riunione periodica annuale – non prevista per legge in quelle con meno di 15 dipendenti – sarà molto probabile che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ottenga l’illustrazione dei risultati della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Altri dati significativi che emergono dal questionario citato riguardano la capacità o possibilità di interloquire con il medico competente da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso, nel 40% dei casi, ciò non avviene. Così come risulta difficile al 39% degli intervistati avere agevole accesso ai dati della sorveglianza sanitaria. Tutto ciò rivela una difficoltà palese per il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, soprattutto nelle realtà lavorative con meno di 15 dipendenti, ad agire il proprio ruolo nell’ambito della sorveglianza sanitaria e a contattare il medico competente, che normalmente si incontra solo durante la riunione periodica.

La mancata convocazione della riunione periodica è, dunque, l’anello debole della catena nelle azioni di prevenzione, salute e sicurezza specialmente quando i dipendenti dell’azienda sono pochi.

Per informazioni utili sul ruolo degli Rls nella sorveglianza sanitaria clicca qui.

 

Il ruolo di Rls e Rlst nella valutazione dei rischi

Ruolo degli Rls nella valutazione dei rischi è il titolo del seminario in programma per mercoledì 23 novembre 2016 presso il Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano, in Viale d’Annunzio 15. Si tratta del secondo appuntamento della stagione organizzato dalla Casa degli Rls di Milano.

Dopo il ruolo del Rls nella Sorveglianza Sanitaria affrontato nell’incontro del 5 ottobre 2016 è ora la volta del Documento di Valutazione dei Rischi

Gli incontri sono sempre molto interessanti e costituiscono un’occasione di confronto per i Rls e Rlst che vi partecipano. Con l’aiuto dei relatori durante la mattinata di mercoledì 23 novembre saranno messe a fuoco le tre direttrici di lavoro da intraprendere quando si tratta di valutare il rischio nei luoghi di lavoro. Si parlerà, dunque di partecipazione, personalizzazione e pesatura dei rischi  al fine di arrivare alla stesura di un documento di valutazione che sia valido e articolato,  con particolare riferimento al ruolo del Rappresentante per la salute e sicurezza dei lavoratori. Il Rlst, infatti, è tenuto a partecipare alla stesura del documento e deve essere consultato dal Datore di lavoro così come previsto all’art. 50 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08).

Per leggere il programma e registrarti al convegno clicca qui.

 

La figura del RLST

L’Asle, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (Rlst) esegue visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (Dlgs. 81/08).

L’associazione ha alle proprie dipendenze gli Rlst che sono i soggetti designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali per esercitare le funzioni di “Rappresentanti per la sicurezza di ambito territoriale per le imprese edili ed affini delle Province di Milano e Lodi iscritte alla Cassa edile. Gli Rlst eserciterano le attribuzioni previste dall’art. 50 Dlgs. n. 80/08, rappresenterano i lavoratori presso le imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizzano, in collaborazione con i responsabili delle imprese, un’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

L’attività dell’Asle si estende su sette  zone territoriali: Brianza, Ticino Olona, Milano Nord, Milano Centro, Milano Est, Milano Sud e Lodi. Una zona molto vasta che conta circa 6000 imprese edili disseminate sul territorio e iscritte alla Cassa Edile. Ogni Rlst ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione delle leggi sulla sicurezza.

Per agire con la massima efficacia l’Asle si coordina con l’Autorità Sanitaria Locale e gli altri Enti che si occupano del problema sicurezza come ad esempio la Direzione provinciale del lavoro e il Cpt (Comitato paritetico territoriale).

Gli Rlst effettuano le visite di cantiere e vengono preventivamente consultati (Dlgs. 81/08) sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e sui Piani Operativi di sicurezza (POS).

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