Category Archives: Rlst Edilizia

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Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici in ambiente di lavoro, in arrivo un nuovo campo di applicazione per i Rlst di Asle

Entro il 1° luglio 2016 l’Italia dovrà recepire la Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (Direttiva EMF) che abroga la Direttiva 2004/40/CE. Dal Governo italiano un passo avanti è stato fatto il 2 maggio 2016 quando il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2013/35/UE.

Il testo prevede modifiche al D.Lgs n. 81/2008 nella parte relativa al CAPO IV, del Titolo VIII, sulla “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. La Direttiva EMF limita anzitutto le esposizioni massime fissando i valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari, specificando che i VLE relativi agli effetti sanitari devono sempre essere rispettati. Si sottolinea poi l’importanza della valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, specificando che per valutare i rischi derivanti dai campi elettromagnetici è necessario “comprendere la natura dei campi presenti”.

Per chi si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori come i rappresentanti per la salute e la sicurezza dei lavoratori Rlst di Asle per gli edili, e più in generale per tutti coloro che nel luogo di lavoro svolgono la mansione di Rls si segnala che la Direttiva si occupa anche di formazione informazione dei lavoratori (art. 6), di consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di sicurezza (art. 7) e di sorveglianza sanitaria (art. 8).

La Commissione Europea ha nel frattempo editato una “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”, per aiutare i datori di lavoro a ottemperare gli obblighi previsti dalla Direttiva EMF e che a breve saranno recepiti anche dalla legislazione italiana.

Per approfondire visiona la documentazione.

direttiva-201335ue

commissione-europea_guida_campi_elettromagnetici

Rischio amianto. Oggi i più esposti sono i lavoratori dell’edilizia

Oggi i lavoratori più esposti al rischio da amianto sono gli addetti alle bonifiche dei materiali con amianto che rientrano nella categoria degli edili. In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/08 Titolo XIX, Capo III, sono stati messi a punto percorsi formativi finalizzati alla salvaguardia della salute dei lavoratori. Compito di Rls e Rlst dell’Edilizia è anche quello di vigilare affinché tutte le misure di prevenzione, salute e sicurezza vengano attuate dalle aziende e dai lavoratori addetti. Inoltre il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori può visionare attentamente i luoghi di rimozione e bonifica accertandosi che non permangano esposte tracce di materiale negli ambienti di lavoro. Il materiale così disperso, infatti, potrebbe essere inalato dai lavoratori non addetti alle operazioni di bonifica che normalmente non indossano i dispositivi di protezione previsti per la prevenzione all’ esposizione amianto.

Un seminario rivolto agli Rls per approfondire il loro ruolo nella valutazione della gestione del rischio amianto lo ha organizzato il Centro di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano giovedì 5 maggio 2016 presso la sede di Viale D’Annunzio,15 in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto (Aiea) e il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio.

Autorevoli e qualificati gli interventi dei relatori. Dopo l’introduzione di Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università Comune di Milano e la presentazione di Fulvio Aurora dell’Aiea, sono intervenuti Aldo Todaro della Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” che ha illustrato le patologie collegate all’esposizione all’amianto. Dal 2009 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha riconosciuto due nuove patologie professionali da denunciare: le neoplasie alla laringe e le neoplasie ovariche, che si aggiungono al cancro al polmone e mesotelioma. Arrigo Tassi e Battista Magna dell’Ats Milano – Città Metropolitana hanno spiegato il ruolo svolto dall’Ats riguardo il rischio amianto. Nel 2015 sono stati effettuati 6260 interventi in materia di amianto, oltre all’attività di formazione rivolta agli addetti di bonifica realizzata in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Milanese (Esem). Inoltre, solo nella città di Milano l’Ats ha censito più di 6mila siti con materiali contenenti amianto. Molti di questi sono stati bonificati nel tempo con la rimozione di più di 42mila tonnellate di amianto.

Tiziana Tarroppio dell’Inail Direzione regionale Lombardia ha illustrato l’iter per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e della malattia professionale.

Tra gli Rls relatori: Michele Michelino del Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, Margherita Napoletano del Coordinamento Rls sanità milanese e Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano. I numerosi contribuiti hanno fornito informazioni utili alla platea dei Rls, da utilizzare nell’individuazione e gestione del rischio amianto.

In Lombardia, secondo i dati dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente nel 2012, data dell’ultima  mappatura amianto effettuata da  Arpa Lombardia, restavano da rimuovere oltre 2milioni di metri cubi di amianto, contro 2,8 milioni del 2007. Nel lasso di tempo considerato le bonifiche effettuate hanno prodotto complessivamente una riduzione pari al 27% dovuta alle operazioni di bonifica attraverso rimozioni, demolizioni e, in piccolissima parte, incapsulamenti del materiale.

Per chi volesse approfondire, gli atti del convegno del 5 maggio 2016 sono pubblicati sui siti della del Centro di cultura e prevenzione http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/ e della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip) http://www.ciip-consulta.it/

Interessanti anche i dati pubblicati da Arpa Lombardia all’indirizzo http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/index.asp.

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

28 aprile 2016. Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Rlst di Asle in azione per prevenire i rischi di infortunio e gli incidenti mortali

Stress sul lavoro: una sfida comune. Questo il tema scelto dall’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) nella Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che si celebra oggi, 28 aprile 2016. “A causa dei cambiamenti industriali e dell’attuale recessione economica – si legge nel comunicato stampa ILO – oggi i lavoratori si confrontano con i cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e con le ristrutturazioni, la diminuzione delle opportunità lavorative, l’aumento della precarietà, la paura di perdere il lavoro, i licenziamenti massicci, la disoccupazione, la diminuzione della stabilità finanziaria, con serie conseguenze per la loro salute mentale e per il loro benessere”.

Lo stress da lavoro viene generalmente riconosciuto come una questione mondiale che riguarda tutti i paesi, tutti i mestieri e tutti i lavoratori, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo ma non è l’unica causa di rischio per i lavoratori. In Italia, infatti, nel 2015 il trend degli infortuni mortali ha ricominciato a crescere dopo una diminuzione tendenziale protrattasi per un decennio. Il settore delle costruzioni è stato il più colpito e ha fatto registrare il numero più alto di vittime: 69 morti, il 15% del totale degli infortuni mortali del settore industria secondo i dati Inail. Inoltre a un’analisi condotta da Cisl Lombardia sui dati delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats ex Asl), nel 2015 in Lombardia un terzo dei morti sul lavoro, 16 su 44 decessi, aveva più di 61 anni, di cui 5 over 70.

I settori maggiormente colpiti dal fenomeno sono stati industria, edilizia e agricoltura. Tra le province la più colpita è quella di Brescia, con 12 decessi over 61, contro i 4 del 2014, e poi Milano con 4 casi contro 1 del 2014.

In questo contesto emerge l’importanza del lavoro svolto dal Rappresentante per la sicurezza dei Lavoratori, figura prevista dal D.Lgs 81/08 a cui è demandato il compito di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Attraverso la figura del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro. In particolare, scopo principale del Rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia (Rlst) di Asle, destinato alle imprese del settore Costruzioni nei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza con meno di 15 dipendenti che non eleggono il Rls aziendale, è quello di vigilare e promuovere una speciale attenzione sui temi di prevenzione, salute e sicurezza attraverso incontri informativi con i lavoratori e colloqui diretti anche con il datore di lavoro e le altre figure della sicurezza in cantiere (Coordinatore, Rspp, preposto, medico del lavoro). L’obiettivo è diffondere l’importanza della cultura della sicurezza tra i lavoratori del settore edile, per prevenire i rischi di infortunio, gli incidenti mortali e le malattie professionali.

Demolizioni: quello che c’è da sapere

Le demolizioni non sono attività standardizzabili. Il momento della demolizione deve essere considerato come un processo costituito da una successione di operazioni ad ognuna delle quali corrisponde un particolare schema statico. Da alcuni anni i processi di demolizione delle opere sono stati oggetto di fasi evolutive che ne hanno investito sia la scientificità delle procedure che le tecnologie esecutive.
L’assenza di un piano preordinato di demolizione e l’affidamento delle possibili problematiche al solo intuito dell’operatore o del capocantiere ha spesso dato luogo a situazioni impreviste che avrebbero potuto essere evitate con una approfondita analisi delle caratteristiche dell’opera o delle sue parti.
La cultura tecnica corrente ha sino ad oggi ritenuto la demolizione un evento accessorio e marginale rispetto alla costruzione di un’opera, relegando le tecniche specifiche operative in un quadro artigianale senza alcuna specificità professionale. Demolizioni totali o parziali venivano condotte spesso con mezzi inadeguati e, di frequente, in dispregio di ogni norma e salvaguardia della sicurezza.
Nonostante la normativa di riferimento i processi messi in atto per le demolizioni sono estremamente liberi, affidati unicamente alla preparazione e alla sensibilità degli operatori.
E’ importante rendersi conto della grande differenza esistente tra una demolizione parziale o comunque controllata e l’abbattimento totale.
Nel primo caso è necessario non solo un maggior impegno di mano d’opera, ma anche un coinvolgimento diretto del personale all’interno della struttura da demolire: ne consegue quindi una serie di rischi per i lavoratori.
Alcuni aspetti secondari del comportamento strutturale dell’edificio, che talvolta possono rimanere latenti nella comune conoscenza di un progettista edile, possono infatti riaffiorare come veri e propri problemi, con relativi gravi rischi, nella progettazione di un intervento complesso di recupero.

Dispositivi di protezione collettiva, per un uso sicuro dei parapetti provvisori

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Dispositivi di protezione: parapetti provvisori in sicurezza

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Sicurezza del guardacorpo: anzitutto verifica il supporto

La verifica del supporto è importante per la sicurezza del guardacorpo. La scelta del parapetto provvisorio più adatto ad un determinato utilizzo non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio: questa deve essere in grado di resistere alle forze in gioco che vengono trasmesse dal parapetto stesso da parte del lavoratore in azione sul parapetto. Le Linee Guida Ispsel fanno riferimento ai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio relativamente a elementi in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname, escludendo altri materiali quali strutture in muratura o laterocemento. Esistono però alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto che consentono l’utilizzo su solai in laterocemento. Se è giusto ritenere idonea una struttura in calcestruzzo armato in buone condizioni di conservazione, sorgono alcune perplessità quando si tratta di strutture in muratura o laterocemento, soprattutto se gli edifici sono vecchi. Complessa è anche la valutazione delle strutture in legno, soggette a deformabilità e con resistenze meccaniche dovute a temperatura, umidità, specie del legname, inclinazione e fibratura.
Per garantire la sicurezza si rende necessaria la verifica della struttura di ancoraggio in tutti i casi dubbi ovvero nei casi non contemplati nel libretto di istruzioni fornito dal produttore.
Le modalità e i risultati di tale verifica costituiranno dichiarazione dello stato di conservazione e della resistenza del supporto di ancoraggio da riportare nei piani di sicurezza; in alternativa si rende necessaria una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attraverso il calcolo, attesti che la struttura di ancoraggio consente al guardacorpo una adeguata protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

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