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Valutazione dei rischio alcol e stupefacenti. Le nuove linee di indirizzo varate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le linee di indirizzo per la valutazione del rischio alcol e stupefacenti varate dal Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2017, completano il dettato dell’art. 41 comma 4-bis del D.Lgs 81/2008 e rivedono i contenuti, le condizioni e le modalità individuate nell’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006 in materia di individuazione dell’attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e nell’Intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

Nel testo definitivo delle nuove linee d’indirizzo è previsto che, in edilizia, in base all’allegato “A” dello stesso documento, relativamente agli operatori che svolgono attività in quota ad altezze superiori ai due metri e per gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra

Il datore di lavoro, previa valutazione dei rischi, individua adeguate misure organizzative a tutela della sicurezza dei lavoratori per gestire i casi di alterazione delle condizioni psicofisiche dei lavoratori dovute ad assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti accertate dal medico competente, che non consentono temporaneamente la prestazione di attività lavorative o la non accettazione al turno lavorativo.
“In particolare – si legge ancora nel testo – il datore di lavoro provvede a:

  • Disporre e far osservare in azienda il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope durante l’orario di lavoro.
  • Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio, alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ….
  • Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate a una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivante dall’assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti …
  • Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.
  • Attivare attraverso il medico competente l’effettuazione dei controlli sanitari sui lavoratori.

Inoltre se nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’allegato “A”, dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) emerga la presenza di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.
In riferimento alla normativa che disciplina l’argomento si ricordano:

  • l’art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08 in cui è previsto che “le visite mediche, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”,
  • l’art. 111 comma 8 del D.Lgs 81/08 in cui si legge che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavoratori in quota”.
  • Il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale del settore Edile che prevede provvedimenti disciplinari nei casi in cui siano riscontrate situazioni di ubriachezza.
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