Category Archives: Datore di lavoro

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+ 1.9% dal 1 luglio 2018 aumentano le sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro per l’adeguamento quinquennale

Lo stabilisce il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2018 come comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo 2013 – 2018, il documento stabilisce l’entità della rivalutazione quinquennale delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dall’art. 306 del Decreto legislativo 9 aprile 2008.

Le ammende previste – si legge nel decreto Inl – con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, a decorrere dal 1° luglio vengono rivalutate del 1,9%”

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Bando Isi 2017. Per le imprese dal 19 aprile via alla domanda on line per la presentazione del progetto da finanziare

Con il bando Isi 2017 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro mette a disposizione 249.406.358,00 euro a titolo di contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A partire dal 19 aprile 2018 le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 31 maggio 2018 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi on line” del sito Inail, dove sarà possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità pari a 120 punti.

Dal 7 giugno, poi,  le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice che le identificherà in maniera univoca in occasione del ‘click day’ dedicato all’inoltro on line delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico.

I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito dell’Istituto a partire dal 7 giugno 2018.

Per spiegare nel dettaglio la modalità di partecipazione alla procedura di finanziamento Inail ha realizzato un’apposita campagna informativa denominata #storiediprevenzione.

Un focus di attenzione alle storie di prevenzione di imprenditori che hanno investito in sicurezza nelle proprie aziende e hanno dimostrato di credere nel valore della prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori e per la stessa produttività dell’impresa.

Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile contattare il contact centre Inail al numero 06.6001.
Fonte: Inail

 

Entro il 12 marzo 2018 rinnovo obbligatorio per la formazione degli operatori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro

Non per tutte le attrezzature da lavoro ma solo quelle elencate nell’allegato “A” dell’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore il 12 marzo 2013, ovvero:
piattaforme di lavoro mobili ed elevabili (PLE)
– gru a torre
– gru mobile
– gru per autocarro
– carrelli elevatori, semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi     telescopici rotativi)
– trattori agricoli o forestali
– macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
– pompe per calcestruzzo

E tra queste, solo per quegli operatori che alla data del 12 marzo 2013 avevano eseguito la verifica finale dell’apprendimento è richiesta la  regolarizzazione del rinnovo formativo entro il 12 marzo 2018.

L’accordo prevede infatti che “gli attestati di abilitazione conseguiti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quelli di cui alla lettera a)…” tale dizione, modificata rispetto al testo originale dall’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 (allegato “A” punto 12.11), stabilisce di fatto che coloro, che con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 hanno usufruito del riconoscimento della formazione pregressa – in quanto entro il 12 marzo 2013 avevano già eseguito la verifica finale dell’apprendimento – dovranno completare il loro aggiornamento obbligatorio entro il 12 marzo 2018, perché come stabilito “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui ai punti 9.1 hanno validità di 5 anni”.

 

Ministero del Lavoro: verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ecco il nuovo elenco dei soggetti abilitati

E’ stato emanato il Decreto direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018, con il quale è stato adottato il diciassettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Il decreto è formato da sei articoli con i seguenti contenuti:
 – all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta  e per i quali la Commissione di cui al d.i. 11 aprile 2011 ha espresso parere favorevole
 – all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termini di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti, già concesse ai soggetti interessati
 – all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati
 – all’articolo 4 viene decretato il subentro della società indicata in luogo della società precedentemente iscritta nell’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome
 – all’articolo 5 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 16 gennaio 2018
 – all’articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al decreto sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 16 gennaio 2018. Complessivamente nell’elenco ministeriale i soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono 101.

Fonte: Ministero del lavoro

Campi elettromagnetici in cantiere: da segnalare in Dvr e Pos. Sono un pericolo quando il lavoratore è portatore di dispositivi medici, protesi in metallo e pace maker

Se un lavoratore è portatore di placche in metallo e pace maker ai fini della tutela della sua salute e sicurezza è necessario che il datore di lavoro lo segnali nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) mentre nel piano operativo di sicurezza (Pos) è opportuno segnalare l’eventuale presenza di fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle sue vicinanze che dovrebbero già essere state indicate nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Tutto ciò per consentire, sempre e comunque, al medico competente di attivare nei confronti dei lavoratori le opportune limitazioni alla mansione in relazione al luogo di lavoro.

Infatti la mancata segnalazione da parte del datore di lavoro nel Dvr e soprattutto nel Pos, può mettere a rischio l’incolumità del lavoratore.
Come è previsto nel comma l art. 25 del D.lgs 81/08, il medico competente è tenuto per legge a visitare i luoghi di lavoro ma secondo l’art. 104, per i cantieri la cui durata dei lavori presunta è inferiore ai 200 giorni lavorativi è possibile sostituire la visita del luogo di lavoro con l’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui i lavoratori svolgono le attività. In questi casi se nel Pos manca la segnalazione della presenza di fonti da campi elettromagnetici il medico competente che consulta il Pos per un determinato cantiere può essere indotto in errore.
Va detto che i livelli di esposizione professionale ai campi elettromagnetici che normalmente si registrano in cantiere nella maggior parte dei casi sono al di sotto della soglia minima di pericolosità prevista dalla normativa e, soprattutto, limitati nel tempo, perché il cantiere per sua natura è temporaneo.
Ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, però, quando esiste in cantiere o nelle sue vicinanze una fonte di campi elettromagnetici come possono essere, tra le attrezzature, la presenza di antenne oppure, nelle vicinanze, centri con impianti abbattitori di raggi X, il datore di lavoro non può omettere di rilevarli nel Pos. Infatti, la fonte di campi elettromagnetici opportunamente segnalata nel documento citato mette sempre il medico competente nelle condizioni di poter valutare la pericolosità per quei lavoratori portatori di dispositivi medici come protesi in metallo (pece maker e placche con struttura metallica derivate da operazioni chirurgiche), per i quali occorre segnalare immediatamente la limitazione in caso di lavorazioni da svolgere vicino alle fonti di campi elettromagnetici.

Dunque il datore di lavoro nel Pos deve segnalare la presenza di eventuali fonti di campi elettromagnetici in cantiere o nelle vicinanze per mettere in atto misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel Psc in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, con riferimento ad eventuali prescrizioni del medico competente per i lavoratori.

Se, infatti, un lavoratore incorre in un incidente per esposizione a campi elettromagnetici dovuto alla mancata limitazione alla mansione, la responsabilità per omessa vigilanza sul rischio può ricadere sul datore di lavoro, che non avendo segnalato nel Pos la presenza di fonti di campi elettromagnetici e nel Dvr la presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici e protesi metalliche ha, di fatto, consentito l’esposizione al rischio per i suoi lavoratori. Nello specifico ai commi 5 e 6 nell’articolo 209 del D.Lgs 81/08 si precisano gli obblighi del datore di lavoro e, in caso di omissione, la sanzione prevista all’art. 219 è anche penale. “Il datore di lavoro – si legge – è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione degli articoli …. 209, commi 1 e 6”.

Buoni lavoro addio. Agli edili vietato per legge l’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale

Contratto di prestazione occasionale che sostituisce i vecchi vaucher? Non per gli edili che restano esclusi e non possono utilizzarlo. Dal 10 luglio 2017 è attiva la piattaforma telematica dell’Inps “Presto” per il lavoro occasionale. La nuova disciplina, normata dal Decreto Legge 50/2017 – ex lege 96/2017 – all’art. 14 elenca quali sono le attività e i settori che non devono utilizzare il nuovo contratto di lavoro occasionale in sostituzione dei vecchi buoni lavoro, aboliti per le aziende. Tra gli esclusi si trovano proprio al punto c) le imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e al punto d) le imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.  Anche il settore agricoltura rimane escluso, salvo per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti ad alcune categorie come ad esempio dai giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università.
Per saperne di più leggi la documentazione Inail: circolare n. 107 del 5 luglio 2017 e il messaggio n. 3177 del 31 luglio 2017

 

Lavoratori autonomi in cantiere: il committente può richiedere l’attestato di formazione e idoneità sanitaria

Come rilevato nel post pubblicato giovedì 8 giugno 2017, i lavoratori autonomi nonché artigiani, in quanto subappaltatori dell’impresa affidataria o con appalto diretto, senza obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria, rappresentano l’anello debole del sistema sicurezza per mancanza delle tutele previste per i lavoratori dipendenti.
L’interpello n. 7/2013 del 2 maggio 2013 inserito nell’aggiornamento del testo unico sulla sicurezza pubblicato a maggio 2017 prevede che il committente, previa verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e subappaltatori, in forza della facoltà di richiedere ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, possa contrattualmente e legittimamente esigere dal lavoratore autonomo l’esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria.

 

Uso sicuro di sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Via ai controlli degli ispettori, saranno coinvolti anche i datori di lavoro

In arrivo nuovi controlli sulle schede di sicurezza delle sostanze chimiche. Saranno coinvolti anche i datori di lavoro definiti utilizzatori a valle. E’ ciò che prevede il programma Reach En Force 5 (REF -5) dell’l’European Chemicals Agency (ECHA). Il 10 gennaio 2017  il comunicato ECHA/PR/17/01  ha dato il via al programma REF-5 adottato a fine 2015, per la verifica della completezza delle schede dei dati di sicurezza (Sds). Le ispezioni, condotte dalle Autorità nazionali degli Stati membri saranno in corso per tutto il 2017, per i settori delle attività lavorative che prevedono controlli sulle Sds e Sds estese (e-Sds): sia per i fabbricanti e importatori, sia per gli utilizzatori a valle, ovvero i datori di lavoro.
In Italia gli ispettori delle autorità nazionali sono l’Istituto Superiore di Sanità e le task force REACh costituite all’interno delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Esse collaboreranno, inoltre, con le Unità Operative territoriali di Salute e Sicurezza sul Lavoro (UOTSSL) e gli ispettori del Lavoro, per valutare se le misure appropriate suggerite nelle Sds dei fornitori vengono rispettate. Per le sostanze pericolose, infatti, i fornitori sono tenuti a fornire maggiori informazioni nelle schede di dati di sicurezza  e sulle etichette.

Il datore di lavoro deve utilizzare queste informazioni per porre in atto misure di gestione dei rischi al fine di garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro.

Nell’ambito del nuovo sistema istituito dal programma REF-5, uno o dei compiti del datore di lavoro (utilizzatore a valle) è quello di verificare l’adeguatezza delle proprie misure di gestione dei rischi chimici con quelle individuate nelle Sds del fornitore e comunicare all’ECHA eventuali difformità nella classificazione. Gli utilizzatori a valle quando ricevono dai propri fornitori una Sds con uno o più scenari di esposizione allegati, devono confrontare le loro condizioni operative e le loro misure di gestione del rischio con quelle riportate nello scenario e stabilire se lo scenario del fornitore copre le loro attività.

La scheda dei dati di sicurezza costituisce un importante strumento di prevenzione rivolto alle realtà dove si utilizzano o siano anche solo depositati prodotti chimici e costituisce il primario veicolo di informazioni da utilizzarsi per la valutazione del rischio chimico, al fine di adottare ulteriori interventi a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Sds è utile anche per verificare in continuo l’adeguatezza delle misure preventive e protettive già in uso e per valutare preliminarmente il rischio legato all’introduzione del nuovo prodotto nel proprio ciclo produttivo. In diversi casi, quando a monte il fabbricante o l’importatore abbia fatto la “Valutazione della Sicurezza Chimica” la Sds deve essere integrata “estesa” (e-Sds) da un apposito allegato contenete gli “Scenari di Esposizione” inerenti le linee guida specifiche per l’utilizzo sicuro nel proprio caso.

L’obbligo riguarda anche le miscele chimiche per le quali a cura del formulatore dovrà essere redatto uno scenario espositivo derivante dalla sintesi di tutti gli scenari inerenti i componenti pericolosi.

Gli ispettori controlleranno, tra le altre cose, se le informazioni presenti estese nelle schede di sicurezza estese siano conformi e coerenti con quelle presenti nelle relazioni sulla sicurezza chimica (CSR) che i fabbricanti e importatori di sostanze predispongono nell’ambito della registrazione.
Uno degli obiettivi del Progetto REF-5 – si legge nel comunicato ECHA/PR/17/01 è quello di assicurare che i lavoratori che maneggiano sostanze pericolose, particolarmente quelli che hanno a che fare con sostanze molto a rischio, ricevano sufficienti e corrette informazioni di sicurezza. Il progetto, inoltre, ha lo scopo di verificare quanto effettivamente le schede di sicurezza estese sono trasmesse e comunicate lungo tutta la catena di distribuzione, dai produttori agli utilizzatori. Gli ispettori controlleranno inoltre se i lavoratori rispettano realmente le informazioni di sicurezza sul posto di lavoro e collaboreranno con gli ispettori del lavoro per valutare se le condizioni raccomandate per l’operatività e le misure di valutazione dei rischi sono soddisfatte”.


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