Category Archives: D.Lgs 81/08

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Raddoppiano le sanzioni per i datori di lavoro recidivi contro gli interessi dei lavoratori

E’ on line sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) la nuova versione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro aggiornata a gennaio 2019.

Attenzione. Per i datori di lavoro aumentano le sanzioni sulle violazioni a danno della tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. E, se recidivi, la multa raddoppia.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2019 sulle novità in materia di sicurezza sul lavoro, nella revisione di gennaio 2019 del Testounico sulla sicurezza, D.Lgs n. 81/08, si dà seguito all’incremento degli importi sanzionatori relativi alle violazioni che più di altri incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Se poi nei precedenti tre anni il datore di lavoro aveva già ricevuto sanzioni per queste violazioni le nuove, comminate per recidiva della stessa violazione, saranno raddoppiate. Al riguardo si segnala la nota n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro in cui si chiarisce il significato della dizione “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti” dove viene spiegato che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e, destinatario della sanzione, sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81/08.

Tutte le novità apportate dall’ultima versione del Testo unico sulla sicurezza – Decreto Legislativo n. 81 del 8 aprile 2008 – sono le seguenti:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018)
  • Inseriti degli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato).
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
  • È stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio)
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

Per conoscere il testo di tutte novità clicca qui
Per saperne di più sulle sanzioni leggi la nota Inl n. 1148 del 5 febbraio 2019 pubblicata da Olympus.

Sorveglianza sanitaria un adempimento previsto dal D. Lgs 81/08 a tutela della salute del lavoratore. Controlla sempre la tua documentazione in azienda

La sorveglianza sanitaria è una prassi che le imprese devono ottemperare per legge in base ai dettami del D.Lgs 81/08. Per non incorrere in sanzioni è opportuno che il datore di lavoro si faccia trovare con i documenti in regola a un eventuale controllo da parte delle autorità di vigilanza. Allo scopo pubblichiamo la checklist del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Sanità Pubblica della regione Emilia Romagna che puo’ essere utilizzata per la verifica documentale.

Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa.

Nello specifico il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro. Al termine della visita viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Per saperne di più clicca qui.

 

 

L’aggiornamento formativo per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp è da fare entro l’11 gennaio 2017

Ultime settimane per mettersi in regola con l’aggiornamento formativo. E’ il prossimo 11 gennaio 2017, infatti, il termine ultimo per concludere gli aggiornamenti per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro Rspp che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012, data in cui entrarono in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Per coloro che avevano eseguito la formazione prima dell’11 gennaio 2007, invece, il termine di obbligo entro il quale aggiornarsi nuovamente è stato l’11 gennaio 2013. La normativa, infatti, prevede l’aggiornamento formativo dei lavoratori in un arco temporale di cinque anni. Per tutti, lavoratori, preposti e dirigenti, la durata minima dell’aggiornamento formativo previsto è di 6 ore. Inoltre l’art. 9 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori precisa che “Nei corsi di aggiornamento dei lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

  • approfondimenti giuridico – normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischi e relative misure di prevenzione.

Quello dell’aggiornamento formativo obbligatorio è dunque un’occasione per mantenere adeguati gli standard di formazione in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Del resto il Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 37 sottolinea il ruolo centrale della formazione alla sicurezza per la prevenzione di incidenti e malattie professionali e indica la necessità di un aggiornamento periodico in relazione all’evoluzione della normativa e all’evoluzione dei rischi.

Per saperne di più clicca qui.

Regione Lombardia. Varata il 15 novembre 2016 la Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione da formaldeide

La Regione Lombardia approva il Decreto “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione da formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta formativa”.

Varato il 15 novembre 2016 il documento è correlato al “Piano regionale 2014 – 2018 per la tutela della salute sicurezza nei luoghi di lavoro”. A disposizione soprattutto di datori di lavoro e medici competenti protagonisti, in prima battuta, nell’elaborazione della valutazione dei rischi in azienda.

E’ noto che la formaldeide, classificata dall’ International Agency for Research on Cancer (Iarch) “Cancerogeno di categoria B1”, si trova normalmente allo stato gassoso, è incolore, dall’odore penetrante ed è presente anche in prodotti per l’ edilizia.

Le linee guida approvate sono ritenute dalla Regione un “valido riferimento per una efficace valutazione prima, e gestione poi, del rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a formaldeide attraverso la definizione di valori guida e la programmazione razionale del monitoraggio ambientale”.

Per il datore di lavoro è “previsto l’obbligo di istituire e aggiornare il registro degli esposti e curarne la tenuta per il tramite del Medico Competente solo in presenza di un rischio per la salute evidenziato; a cura di quest’ultimo è l’adeguamento del protocollo di sorveglianza sanitaria”.

Per saperne di più clicca qui.

Campi elettromagnetici: dal 2 settembre 2016 in vigore il nuovo decreto 159/2016. Definiti i parametri per la valutazione dei rischi e la formazione e informazione ai lavoratori

Sarà in vigore da domani 2 settembre 2016 il Decreto Legislativo 1 agosto 2016 n. 159 sui campi elettromagnetici. Il nuovo decreto, infatti, recepisce e attua la direttiva 2013/38/UE sulle disposizioni minime di sicurezza dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e abroga la precedente direttiva 2007/40/CE.

La novità importante per i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro riguarda l’informazione e la formazione.

Allo scopo nel testo D.Lgs 81/08 è stato introdotto l’articolo 210 bis, dove si precisa che lavoratori e Rls dovranno ricevere le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Oltre agli obblighi di informazione e formazione le novità introdotte dal decreto attuativo riguardano la protezione dalle esposizione in campi da bassa frequenza e la sorveglianza sanitaria. L’articolo 209 definisce con maggiore chiarezza, anche rispetto all’aggiornamento di giugno 2016 del D.Lgs 81/08, le modalità e i parametri di calcolo da tenere in considerazione per una corretta valutazione del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente lavorativo.

Modificati anche gli articoli 206, 207, 209, 210, 211 e 212.

Per saperne di più consulta il testo della legge decreto-legislativo-1-agosto-2016-n-159

Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

Il Ministero aggiorna il D.lgs 81/08. Novità per i Rls e Rlst nella verifica della documentazione di cantiere. Per le imprese nella redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo

I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori Rlst di Asle quando nelle visite di cantiere visionano la documentazione dovranno verificare che tra gli allegati al Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e al Piano operativo di sicurezza (Pos), relativamente alla protezione da agenti chimici ai fini della corretta informazione e formazione per i lavoratori, non manchi la scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore del prodotto.

Si tratta della modifica all’art. 227 del D.Lgs 81/08 introdotta dall’edizione di giugno 2016 del documento.

Dal 10 giugno 2016, infatti, il testo di legge aggiornato è consultabile in modalità ipertestuale sul sito del Ministero del lavoro all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione Temi e Priorità – Salute e Sicurezza.

Per il settore edile, tra le altre novità si segnala l’inserimento della lettera circolare Prot. 2597 del 10/02/2016 sulla redazione del Pos per la mera fornitura di calcestruzzo. Tema trattato su www.lelmettogiallo.it il 24.03.2016 nel post dal titolo Scambio di informazioni e cooperazione tra impresa appaltatrice e fornitori aiutano la prevenzione per la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

Il nuovo aggiornamento del Testo unico recepisce in particolare il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 in vigore dal 29/03/2016 che oltre alla novità dell’art. 227 per i Rls e Rlst di Asle riguarda anche la modifica di altre parti della normativa. Si segnalano gli artt. 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223,227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e gli allegati XV. XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII.

Edilizia rischio elevato, il datore di lavoro vigila su prevenzione, salute e sicurezza. Si parte dalla formazione ai lavoratori

Secondo il Codice ATECO 2007 il comparto Costruzioni rientra nelle attività ad alto rischio. In tale contesto in caso di infortunio la responsabilità della vigilanza e del controllo viene attribuita anzitutto al datore di lavoro (D.Lgs 81/08 artt. 17 e 18). L’affermazione implica obblighi nei confronti dei lavoratori e dei sottoposti. In particolare viene attribuito al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza e controllo delle lavorazioni che devono avvenire sempre in sicurezza. Tanto più che in giurisprudenza vige il consolidato principio in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza e imperizia. Solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, allora il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità. In sintesi il datore di lavoro deve dimostrare di avere ottemperato all’attività di prevenzione a norma di legge, in primis alla formazione dei sottoposti: lavoratori, preposti e dirigenti, oltre che di se stesso nel caso in cui decida di assumere l’incarico aziendale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), art. 34 D. Lgs 81/08.

Oggi per essere in regola occorre attestare che la formazione aziendale sia in linea con le indicazioni di contenuto (formazione generale e specifica) e di aggiornamento previste dall’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012.

I lavoratori prima di essere assunti, e comunque non oltre i primi 60 giorni di attività, devono essere formati attraverso il modulo di formazione generale della durata di 4 ore, da aggiungere alla formazione specifica, 12 ore, relativa alla tipologia di mansione affidata. Inoltre se il lavoratore assume il ruolo di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (Rls), dovrà essere ulteriormente formato al ruolo, 32 ore, mentre se svolge l’attività di preposto dovrà frequentare le ulteriori 8 ore di formazione particolare aggiuntiva per preposti. La valutazione dell’apprendimento dei contenuti dei corsi di formazione è prevista per preposti e dirigenti ma non per i lavoratori. Per tutti l’aggiornamento è programmato a cadenza quinquennale per 6 ore d’aula su argomenti che non ripropongano contenuti già insegnati in precedenza ma integrino i moduli formativi pregressi. Infine, per essere valida in sede di giudizio la formazione deve essere eseguita da soggetti abilitati, preferibilmente in accordo con gli enti bilaterali.  Per il settore edile il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza il riferimento è il Comitato Paritetico Territoriale www.cptmilano.it.

Testo dell’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012

accordo_21-12-2011_formazione_lavoratori

Etiledil: L’informazione ai lavoratori edili sui rischi da assunzione di bevande alcoliche

Campagna di sensibilizzazione Etiledil promossa da Asle in collaborazione con Asl Milano. L’informazione sui rischi ai lavoratori per la tutela della loro salute è un compito degli Rlst di Asle.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AI RAGGI SOLARI E LE MALATTIE DELLA PELLE

Un pericolo insidioso, sottovalutato e nascosto. Si tratta dell’esposizione ai raggi solari – in particolare gli ultravioletti – durante l’attività lavorativa, più frequente nei mesi estivi e, tuttavia, non assente in ambiente chiuso quando ci si espone alle radiazioni ottiche artificiali (art. 214 D.Lgs 81/08). Un rischio difficile da valutare in ambito lavorativo perché le radiazioni solari non sono generalmente percepite come pericolose e perché presenti sia in ambito lavorativo quando si lavora all’aperto come nel caso degli operai edili, agricoltori, cavatori , marittimi ecc… sia durante il tempo libero, nella vita privata quando si praticano attività sportive e ricreative all’aria aperta o si fa uso delle lampade abbronzanti. Lo studio condotto da ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze) sulla casistica del Registro Tumori Toscano relativa ai tumori della pelle non melanoma ha dimostrato la complessità nella valutazione dell’incidenza professionale sulle malattie della pelle causate dall’esposizione alle radiazioni solari. In particolare dei 733 lavoratori intervistati il 27% ha dichiarato di aver effettuato lavori all’aperto, il 46% dei soggetti dichiara di avere avuto scottature, mentre una percentuale del 38% dice di fare attività ricreativa all’aperto e il 15% ha fatto uso di lampade abbronzanti. In ogni caso i lavoratori outdoor ricevono 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori indoor.
I dati sono stati presentati a Firenze il 18 aprile 2012 nell’ambito del Seminario dal titolo “Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor” e dimostrano la complessità di definire l’esposizione alle radiazioni solari per il singolo lavoratore e di confrontare i livelli di esposizione per analoghe categorie professionali. Dunque, si tratta di un rischio subdolo, decisamente difficile da quantificare per quanto riguarda la sua incidenza in termini di malattia professionale. Tanto più che le radiazioni solari in quanto tali non sono trattate come rischio specifico nemmeno nel D.Lgs 81/08, che contempla le radiazioni UV A,B,C solo nell’ambito delle radiazioni artificiali al già citato art. 214, e per le quali si prevede una precisa procedura nell’individuazione e trattazione del rischio, da inserire nel Documento di valutazione dei rischi e nel protocollo di Sorveglianza sanitaria. Tuttavia, siccome le radiazioni solari si compongono per il 6% da raggi UV, classificati dallo IARC* come agenti cancerogeni, è facile supporre che l’esposizione alle radiazioni solari per un prolungato lasso di tempo a causa lavorativa, come capita anche agli operai edili nei cantieri all’aperto, sia nociva per la salute delle persone soprattutto se questo rischio è associato o si sovrappone contemporaneamente ad altri fattori di rischio e insiste sullo stesso soggetto. Pensiamo ad esempio a un operaio edile impegnato d’estate in un cantiere stradale: la persona si trova contemporaneamente esposta al rischio radiazione solare UV e al rischio da esposizione a IPA.

LE MALATTIE DELLA PELLE
E’ certo che in ottemperanza all’art. 28 del D.Lgs 81/08 che tratta la valutazione del rischio, “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”, rischi che in quanto tali devono essere inseriti nel protocollo di Sorveglianza sanitaria e correttamente monitorati dal medico competente, che relativamente alle radiazioni UV deve procedere a particolari verifiche anche in base al contesto clinico e di anamnesi del soggetto (pelle e occhi chiari, scottature, presenza di nevi, familiarità. E’ dimostrato che l’incidenza dei tumori della pelle è in aumento a livello mondiale e in particolare che l’esposizione cumulativa a radiazione UV è determinata sia da motivi occupazionali che ricreativi. Studi condotti in varie parti del mondo hanno osservato un’associazione significativa tra tumori della pelle e lavori all’aperto. Infine si rileva che l’aumento dell’incidenza del tumore della pelle (non melanoma tosi) ha un forte impatto sulla spesa sanitaria anche in termini di assenza dal lavoro per malattia.
Le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità sono la cheratosi attinica, dovuta ad agenti fisici e i tumori: melanoma cutaneo e epiteliomi cutanei (non melanoma).

* IARC: International Agency for Research on Cancer. L’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro che identifica i fattori ambientali che incidono sul rischio cancro. Nell’ambito delle monografie IARC i raggi ultravioletti sono considerati fattori cancerogeni
classificati tra i 108 agenti del Gruppo 1. Gli studi IARC sono utilizzati dalle agenzie nazionali per la salute come supporto scientifico alle loro azioni per prevenire le esposizioni ai potenziali cancerogeni.

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