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Sorveglianza sanitaria un adempimento previsto dal D. Lgs 81/08 a tutela della salute del lavoratore. Controlla sempre la tua documentazione in azienda

La sorveglianza sanitaria è una prassi che le imprese devono ottemperare per legge in base ai dettami del D.Lgs 81/08. Per non incorrere in sanzioni è opportuno che il datore di lavoro si faccia trovare con i documenti in regola a un eventuale controllo da parte delle autorità di vigilanza. Allo scopo pubblichiamo la checklist del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento Sanità Pubblica della regione Emilia Romagna che puo’ essere utilizzata per la verifica documentale.

Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero la visita medica al lavoratore per valutare i rischi e gli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa.

Nello specifico il Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria comprende la visita medica, che può essere preventiva, su richiesta del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro. Al termine della visita viene effettuata una valutazione dei rischi e degli eventuali rimedi per tutelare la salute del lavoratore (art. 41). Particolare attenzione è prestata ai lavoratori che fanno uso di attrezzature minute di videoterminale, la cui sorveglianza sanitaria (art. 176) richiede specifici interventi, lo stesso anche nel caso di agenti fisici (art. 185), di esposizione al rumore (art. 196), a campi elettromagnetici (art. 211), a radiazioni ottiche artificiali (art. 218) o a sostanze pericolose (art. 229). Per saperne di più clicca qui.

 

 

Riunione periodica. Anello debole per le azioni di prevenzione, salute e sicurezza dei Rlst nella sorveglianza sanitaria, quando l’impresa ha meno di 15 dipendenti

Il ruolo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) nella sorveglianza sanitaria è importante. Il D.Lgs 81/08 all’art. 50 prevede che il Rlst sia “consultato sulla scelta del medico competente oltre che sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione …. e, preventivamente e tempestivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva”. Ancora, l’art. 2 definisce la “sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria non è, dunque, un’attività meramente clinica perché interviene sulla valutazione dei rischi e  sulla scelta e la riprogettazione delle misure che normalmente vengono effettuate in occasione della riunione periodica annuale.

Ma la domanda è: effettivamente Rlst e Rls sono consultati da parte del datore di lavoro per la nomina del medico competente? E poi, i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori riescono a ottenere dal medico competente tutte le informazioni da veicolare ai lavoratori per la prevenzione, tutela della salute e sicurezza in ambiente di lavoro?

Analizzando gli esiti di un questionario distribuito ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori che hanno partecipato al seminario del 5 ottobre 2016 alla Casa degli Rls di Milano emerge che l’85% di coloro che hanno risposto alle domande dichiarano di non essere stati consultati sulla nomina del medico competente. In molti casi, per il 40% degli intervistati, il medico competente non illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. L’art. 25 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il medico competente “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 (riunione periodica n.d.r.) al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute per l’integrità psico-fisica dei lavoratori”. In altre parole il medico competente una volta l’anno ha l’obbligo di illustrare alle figure aziendali della prevenzione una relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria.

E, infatti, dal questionario citato emerge anche che il 58% ovvero la stessa percentuale rilevata per i casi in cui il medico competente illustra il protocollo sulla sorveglianza sanitaria, tale comunicazione avviene nell’ambito della riunione periodica. Dunque, se in un’azienda non si effettua la riunione periodica annuale – non prevista per legge in quelle con meno di 15 dipendenti – sarà molto probabile che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non ottenga l’illustrazione dei risultati della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Altri dati significativi che emergono dal questionario citato riguardano la capacità o possibilità di interloquire con il medico competente da parte del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso, nel 40% dei casi, ciò non avviene. Così come risulta difficile al 39% degli intervistati avere agevole accesso ai dati della sorveglianza sanitaria. Tutto ciò rivela una difficoltà palese per il rappresentante della sicurezza dei lavoratori, soprattutto nelle realtà lavorative con meno di 15 dipendenti, ad agire il proprio ruolo nell’ambito della sorveglianza sanitaria e a contattare il medico competente, che normalmente si incontra solo durante la riunione periodica.

La mancata convocazione della riunione periodica è, dunque, l’anello debole della catena nelle azioni di prevenzione, salute e sicurezza specialmente quando i dipendenti dell’azienda sono pochi.

Per informazioni utili sul ruolo degli Rls nella sorveglianza sanitaria clicca qui.

 

Il ruolo del Rls-Rlst nella valutazione del rischio stress e lavoro correlato

Lunedì 12 settembre 2016 un convegno organizzato “ad hoc” da Cgil, Cisl e Uil Lombardia. A Sesto San Giovanni presso lo spazio MIL in via Granelli 1, dalle 9.30 alle 13, per fare il punto sulle strategie da attuare sul fronte della valutazione dei rischi dello stress lavoro correlato e sulle iniziative di prevenzione da intraprendere  dopo l’approvazione da parte di Regine Lombardia della Linea d’indirizzo La consultazione del Rls nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro. La Linea guida regionale approvata il 30 giugno 2016 è il risultato di un lavoro congiunto tra parti sociali, istituzioni e specialisti. Il convegno dal titolo Stress lavoro correlato. Persona, organizzazione del lavoro e valutazione dei rischi è rivolto al gruppo dirigente e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Intervengono: Paola Gilardoni, segretario regionale Cisl Lombardia, Stefano Gheno, docente di Psicologia delle risorse umane università Cattolica del Sacro Cuore, Raffaele Latocca, coordinatore del Laboratorio Regionale Stress Lavoro Correlato, Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia, Maria Rosaria Spagnuolo, responsabile area Salute sicurezza sul lavoro di Assolombarda, Antonio Traficante, direttore Inail Lombardia, Angelo Urso, segretario regionale Uil Lombardia, Massimo Balzarini, segretario regionale Cgil Lombardia.

Locandina con programma

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La riunione periodica è importante per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco come fare per arrivare preparati

Se ne è parlato il 29 giugno 2016 al seminario dedicato, tenutosi a Milano presso il Centro per la cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Molto interessante l’intervento dal titolo La cassetta degli attrezzi del Rls: la riunione periodica di Tiziana Vai, Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 3 di ATS-Città Metropolitana. La relazione della dottoressa Vai ha messo a fuoco i punti salienti dell’evento riunione periodica, sottolineando per i Rls – Rlst gli aspetti da non trascurare e le azioni da fare, per arrivare preparati all’appuntamento annuale con la riunione periodica, considerata momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale. La riunione periodica, infatti, per le aziende con più di 15 dipendenti è prevista dalla legge, all’art. 35 del D.Lgs 81/08, e ha funzioni consuntive e di programmazione sulla gestione dei rischi e sulle azioni di miglioramento. Durante la riunione, con la relazione sulla sorveglianza sanitaria prodotta dal medico competente si può monitorare l’andamento della Sorveglianza sanitaria, verificando il mantenimento del benessere degli addetti, inoltre si possono valutare e misurare gli accadimenti infortunistici e di malattia professionale rilevati durante l’anno e si può programmare la formazione dei lavoratori in ordine a prevenzione, salute e sicurezza. La riunione annuale è anche il momento per valutare l’insorgenza di nuovi rischi legati a nuove attività e programmare accertamenti sanitari su richiesta.

Ciò che importa per il Rls – Rlst è arrivare alla riunione periodica ben preparati, essere certi che ci siano tutti i soggetti aziendali previsti, assicurandosi di avere abbastanza tempo per discutere e confrontarsi.

E’ utile, nell’arco dell’anno, organizzare i sopralluoghi per verificare gli ambienti di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti. Lo scopo è quello di raccogliere le osservazioni dei lavoratori, le esigenze, gli obiettivi prioritari, anche organizzando incontri informali coi lavoratori, assemblee dove si discutono problemi e sottoporre ai lavoratori appositi questionari per rilevare i loro disagi. Successivamente è utile al lavoro del Rls – Rlst predisporre un piano d’azione dove inquadrare i dubbi da approfondire e i chiarimenti da richiedere per definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari.

Sono queste solo alcune indicazioni che possono tornare utili a chi, nello svolgimento del ruolo di Rls – Rlst, si trova a volte isolato o in difficoltà.

Per approfondire invitiamo a leggere per intero la relazione di Tiziana Vai La cassetta degli attrezzi del Rls. ruolo-rls-e-periodica-tiziana-vai-29-giugno-2016


Informazione e formazione e sorveglianza sanitaria. Se il lavoratore è distaccato ad altra impresa l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici permane al datore di lavoro originario, la sorveglianza sanitaria a chi fruisce della prestazione lavorativa

L’aggiornamento di giugno 2016 del Decreto 81/08 Testo unico sulla sicurezza recepisce l’interpello n. 8/2016 del 12/05/2016 che chiarisce gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore. Ovvero, quando un lavoratore assunto da un determinato datore di lavoro viene posto temporaneamente dal datore di lavoro stesso a disposizione di altro soggetto per un proprio interesse.

All’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 è detto che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

L’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003 prevede che l’ipotesi del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. La domanda formulata alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro riguardava i casi di distacco del personale da una società capogruppo a società controllate, o viceversa, e in particolare, si chiedeva a quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorgesse l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs 81/08.

La risposta della Commissione chiarisce ogni dubbio. Nel testo, infatti, si legge “In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione. In particolare si sottolinea che “sul distaccante – ovvero il datore di lavoro che ha disposto il distacco – grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Al distaccatario, invece, spetta l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza”.

Rischio amianto. Oggi i più esposti sono i lavoratori dell’edilizia

Oggi i lavoratori più esposti al rischio da amianto sono gli addetti alle bonifiche dei materiali con amianto che rientrano nella categoria degli edili. In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/08 Titolo XIX, Capo III, sono stati messi a punto percorsi formativi finalizzati alla salvaguardia della salute dei lavoratori. Compito di Rls e Rlst dell’Edilizia è anche quello di vigilare affinché tutte le misure di prevenzione, salute e sicurezza vengano attuate dalle aziende e dai lavoratori addetti. Inoltre il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori può visionare attentamente i luoghi di rimozione e bonifica accertandosi che non permangano esposte tracce di materiale negli ambienti di lavoro. Il materiale così disperso, infatti, potrebbe essere inalato dai lavoratori non addetti alle operazioni di bonifica che normalmente non indossano i dispositivi di protezione previsti per la prevenzione all’ esposizione amianto.

Un seminario rivolto agli Rls per approfondire il loro ruolo nella valutazione della gestione del rischio amianto lo ha organizzato il Centro di cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita di Milano giovedì 5 maggio 2016 presso la sede di Viale D’Annunzio,15 in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto (Aiea) e il Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e del territorio.

Autorevoli e qualificati gli interventi dei relatori. Dopo l’introduzione di Giuseppina Corvino della Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università Comune di Milano e la presentazione di Fulvio Aurora dell’Aiea, sono intervenuti Aldo Todaro della Clinica del Lavoro “Luigi Devoto” che ha illustrato le patologie collegate all’esposizione all’amianto. Dal 2009 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha riconosciuto due nuove patologie professionali da denunciare: le neoplasie alla laringe e le neoplasie ovariche, che si aggiungono al cancro al polmone e mesotelioma. Arrigo Tassi e Battista Magna dell’Ats Milano – Città Metropolitana hanno spiegato il ruolo svolto dall’Ats riguardo il rischio amianto. Nel 2015 sono stati effettuati 6260 interventi in materia di amianto, oltre all’attività di formazione rivolta agli addetti di bonifica realizzata in collaborazione con l’Ente Scuola Edile Milanese (Esem). Inoltre, solo nella città di Milano l’Ats ha censito più di 6mila siti con materiali contenenti amianto. Molti di questi sono stati bonificati nel tempo con la rimozione di più di 42mila tonnellate di amianto.

Tiziana Tarroppio dell’Inail Direzione regionale Lombardia ha illustrato l’iter per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto e della malattia professionale.

Tra gli Rls relatori: Michele Michelino del Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio, Margherita Napoletano del Coordinamento Rls sanità milanese e Modesto Prosperi, Rls del Comune di Milano. I numerosi contribuiti hanno fornito informazioni utili alla platea dei Rls, da utilizzare nell’individuazione e gestione del rischio amianto.

In Lombardia, secondo i dati dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente nel 2012, data dell’ultima  mappatura amianto effettuata da  Arpa Lombardia, restavano da rimuovere oltre 2milioni di metri cubi di amianto, contro 2,8 milioni del 2007. Nel lasso di tempo considerato le bonifiche effettuate hanno prodotto complessivamente una riduzione pari al 27% dovuta alle operazioni di bonifica attraverso rimozioni, demolizioni e, in piccolissima parte, incapsulamenti del materiale.

Per chi volesse approfondire, gli atti del convegno del 5 maggio 2016 sono pubblicati sui siti della del Centro di cultura e prevenzione http://www.lavoroeformazioneincomune.it/centro-cultura-prevenzione-luoghi-lavoro-vita/ e della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (Ciip) http://www.ciip-consulta.it/

Interessanti anche i dati pubblicati da Arpa Lombardia all’indirizzo http://ita.arpalombardia.it/ita/settori/amianto/index.asp.

Il contributo di conoscenza ed esperienza del Rlst

I Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (Rls – Rlst) possono dare un contributo alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) anche relativamente ai rischi specifici igienistico-sanitari per i quali il Medico Competente elabora il Programma di Sorveglianza Sanitaria. Dall’attività di verifica e vigilanza delle Asl territoriali si segnala scarsa coerenza tra Dvr e Programma di Sorveglianza Sanitaria, in particolare ove, a fronte di rischi rilevati, nulla risulti nella programmazione della Sorveglianza Sanitaria e viceversa. La legge prevede che il datore di lavoro prima di nominare il medico competente per la stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria consulti il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In questo senso il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori gioca un ruolo importante nel rapporto con il medico. Egli, infatti, può contribuire alla corretta individuazione dei rischi da inserire nel Documento di valutazione dei rischi ed è proprio sui rischi segnalati nel Dvr che si sviluppa, poi, l’impostazione pratica della sorveglianza sanitaria.
Il Rlst nell’ambito della programmazione di sorveglianza sanitaria predisposto dall’azienda con il medico competente, tra le altre cose può specificatamente:
– prendere visione del Programma di Sorveglianza Sanitaria;
– valutare la completezza delle informazioni ivi contenute in relazione ai rischi considerati;
– verificare la congruenza del Dvr rispetto al Programma di Sorveglianza Sanitaria
– dare comunicazione al datore di lavoro delle eventuali carenze di valutazione e di programmazione.
La riunione periodica è la sede naturale di una verifica delle azioni di miglioramento relative alla pianificazione aziendale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Il Dvr e la Sorveglianza Sanitaria sono i documenti analitici e programmatici indispensabili su cui Rls-Rlst sono in grado di dare un contributo di conoscenza ed esperienza.

Via alla campagna di sensibilizzazione Etiledil promossa da Asle in collaborazione con Asl Milano

Parte oggi Etiledil il progetto di informazione dei lavoratori edili sui rischi da assunzione da bevande alcoliche. Una delle cause responsabili degli infortuni dei lavoratori in cantiere e origine di malattie invalidanti.
L’informazione sui rischi ai lavoratori per la tutela della loro salute è un compito degli Rlst di Asle. E’ per questo motivo che si propone la campagna di sensibilizzazione sui rischi di assunzione da bevande alcoliche attraverso la divulgazione dell’opuscolo Etiledil, realizzato da Asle in collaborazione con Asl Milano e che contiene gli indici di alcolemia, gli indirizzi a cui rivolgersi in caso di bisogno e i riferimenti normativi a cui è opportuno conformarsi quando si è sul luogo di lavoro. Tutte le informazioni di Etiledil sono validate scientificamente dall’autorità sanitaria. Si tratta, dunque, di un’informazione corretta e qualificata a disposizione de lavoratore. Una guida pratica con le indicazioni essenziali riguardo gli effetti dell’alcol sulla percezione del rischio e la probabilità di avere infortuni in luogo di lavoro.
Ogni lavoratore che parteciperà alla campagna di sensibilizzazione avrà l’opuscolo Etiledil e un misuratore di alcolemia manuale “Alcol & sicurezza”, con il quale  potrà misurare il tasso alcolico nel sangue dopo l’assunzione di una o più unità alcoliche: un piccolo contributo che potrà rivelarsi utile per effettuare una buona prevenzione in cantiere e aiutare a prevenire i rischi di infortuni.
Su richiesta delle imprese che dimostrano interesse, e in modo completamente gratuito, gli Rlst di Asle si rendono disponibili a recarsi presso la sede operativa o presso i cantieri in cui l’impresa opera, per organizzare brevi momenti informativi di circa mezz’ ora per le maestranze.
Attivare la campagna è semplice, basta chiamare il numero telefonico 02.48712452 per essere ricontattati e stabilire data e ora dell’incontro.
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Etiledil: L’informazione ai lavoratori edili sui rischi da assunzione di bevande alcoliche

Campagna di sensibilizzazione Etiledil promossa da Asle in collaborazione con Asl Milano. L’informazione sui rischi ai lavoratori per la tutela della loro salute è un compito degli Rlst di Asle.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AI RAGGI SOLARI E LE MALATTIE DELLA PELLE

Un pericolo insidioso, sottovalutato e nascosto. Si tratta dell’esposizione ai raggi solari – in particolare gli ultravioletti – durante l’attività lavorativa, più frequente nei mesi estivi e, tuttavia, non assente in ambiente chiuso quando ci si espone alle radiazioni ottiche artificiali (art. 214 D.Lgs 81/08). Un rischio difficile da valutare in ambito lavorativo perché le radiazioni solari non sono generalmente percepite come pericolose e perché presenti sia in ambito lavorativo quando si lavora all’aperto come nel caso degli operai edili, agricoltori, cavatori , marittimi ecc… sia durante il tempo libero, nella vita privata quando si praticano attività sportive e ricreative all’aria aperta o si fa uso delle lampade abbronzanti. Lo studio condotto da ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze) sulla casistica del Registro Tumori Toscano relativa ai tumori della pelle non melanoma ha dimostrato la complessità nella valutazione dell’incidenza professionale sulle malattie della pelle causate dall’esposizione alle radiazioni solari. In particolare dei 733 lavoratori intervistati il 27% ha dichiarato di aver effettuato lavori all’aperto, il 46% dei soggetti dichiara di avere avuto scottature, mentre una percentuale del 38% dice di fare attività ricreativa all’aperto e il 15% ha fatto uso di lampade abbronzanti. In ogni caso i lavoratori outdoor ricevono 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori indoor.
I dati sono stati presentati a Firenze il 18 aprile 2012 nell’ambito del Seminario dal titolo “Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor” e dimostrano la complessità di definire l’esposizione alle radiazioni solari per il singolo lavoratore e di confrontare i livelli di esposizione per analoghe categorie professionali. Dunque, si tratta di un rischio subdolo, decisamente difficile da quantificare per quanto riguarda la sua incidenza in termini di malattia professionale. Tanto più che le radiazioni solari in quanto tali non sono trattate come rischio specifico nemmeno nel D.Lgs 81/08, che contempla le radiazioni UV A,B,C solo nell’ambito delle radiazioni artificiali al già citato art. 214, e per le quali si prevede una precisa procedura nell’individuazione e trattazione del rischio, da inserire nel Documento di valutazione dei rischi e nel protocollo di Sorveglianza sanitaria. Tuttavia, siccome le radiazioni solari si compongono per il 6% da raggi UV, classificati dallo IARC* come agenti cancerogeni, è facile supporre che l’esposizione alle radiazioni solari per un prolungato lasso di tempo a causa lavorativa, come capita anche agli operai edili nei cantieri all’aperto, sia nociva per la salute delle persone soprattutto se questo rischio è associato o si sovrappone contemporaneamente ad altri fattori di rischio e insiste sullo stesso soggetto. Pensiamo ad esempio a un operaio edile impegnato d’estate in un cantiere stradale: la persona si trova contemporaneamente esposta al rischio radiazione solare UV e al rischio da esposizione a IPA.

LE MALATTIE DELLA PELLE
E’ certo che in ottemperanza all’art. 28 del D.Lgs 81/08 che tratta la valutazione del rischio, “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”, rischi che in quanto tali devono essere inseriti nel protocollo di Sorveglianza sanitaria e correttamente monitorati dal medico competente, che relativamente alle radiazioni UV deve procedere a particolari verifiche anche in base al contesto clinico e di anamnesi del soggetto (pelle e occhi chiari, scottature, presenza di nevi, familiarità. E’ dimostrato che l’incidenza dei tumori della pelle è in aumento a livello mondiale e in particolare che l’esposizione cumulativa a radiazione UV è determinata sia da motivi occupazionali che ricreativi. Studi condotti in varie parti del mondo hanno osservato un’associazione significativa tra tumori della pelle e lavori all’aperto. Infine si rileva che l’aumento dell’incidenza del tumore della pelle (non melanoma tosi) ha un forte impatto sulla spesa sanitaria anche in termini di assenza dal lavoro per malattia.
Le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità sono la cheratosi attinica, dovuta ad agenti fisici e i tumori: melanoma cutaneo e epiteliomi cutanei (non melanoma).

* IARC: International Agency for Research on Cancer. L’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro che identifica i fattori ambientali che incidono sul rischio cancro. Nell’ambito delle monografie IARC i raggi ultravioletti sono considerati fattori cancerogeni
classificati tra i 108 agenti del Gruppo 1. Gli studi IARC sono utilizzati dalle agenzie nazionali per la salute come supporto scientifico alle loro azioni per prevenire le esposizioni ai potenziali cancerogeni.

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