Tag Archives: responsabuilità del datore di lavoro

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Edilizia rischio elevato, il datore di lavoro vigila su prevenzione, salute e sicurezza. Si parte dalla formazione ai lavoratori

Secondo il Codice ATECO 2007 il comparto Costruzioni rientra nelle attività ad alto rischio. In tale contesto in caso di infortunio la responsabilità della vigilanza e del controllo viene attribuita anzitutto al datore di lavoro (D.Lgs 81/08 artt. 17 e 18). L’affermazione implica obblighi nei confronti dei lavoratori e dei sottoposti. In particolare viene attribuito al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza e controllo delle lavorazioni che devono avvenire sempre in sicurezza. Tanto più che in giurisprudenza vige il consolidato principio in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza e imperizia. Solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, allora il datore di lavoro può essere esonerato da responsabilità. In sintesi il datore di lavoro deve dimostrare di avere ottemperato all’attività di prevenzione a norma di legge, in primis alla formazione dei sottoposti: lavoratori, preposti e dirigenti, oltre che di se stesso nel caso in cui decida di assumere l’incarico aziendale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp), art. 34 D. Lgs 81/08.

Oggi per essere in regola occorre attestare che la formazione aziendale sia in linea con le indicazioni di contenuto (formazione generale e specifica) e di aggiornamento previste dall’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012.

I lavoratori prima di essere assunti, e comunque non oltre i primi 60 giorni di attività, devono essere formati attraverso il modulo di formazione generale della durata di 4 ore, da aggiungere alla formazione specifica, 12 ore, relativa alla tipologia di mansione affidata. Inoltre se il lavoratore assume il ruolo di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (Rls), dovrà essere ulteriormente formato al ruolo, 32 ore, mentre se svolge l’attività di preposto dovrà frequentare le ulteriori 8 ore di formazione particolare aggiuntiva per preposti. La valutazione dell’apprendimento dei contenuti dei corsi di formazione è prevista per preposti e dirigenti ma non per i lavoratori. Per tutti l’aggiornamento è programmato a cadenza quinquennale per 6 ore d’aula su argomenti che non ripropongano contenuti già insegnati in precedenza ma integrino i moduli formativi pregressi. Infine, per essere valida in sede di giudizio la formazione deve essere eseguita da soggetti abilitati, preferibilmente in accordo con gli enti bilaterali.  Per il settore edile il territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza il riferimento è il Comitato Paritetico Territoriale www.cptmilano.it.

Testo dell’Accordo Stato Regioni del 11.01.2012

accordo_21-12-2011_formazione_lavoratori

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