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Voucher lavoro in edilizia, i limiti ci sono

Lavoro accessorio in edilizia? I dati forniti dagli Rlst di Asle attraverso la normale attività di monitoraggio dei cantieri evidenziano la tendenza all’uso dei buoni lavoro per pagare la manodopera. Ma in edilizia i limiti alla pratica di pagare gli operai con i voucher, inquadrando il loro operato nella categoria “lavoro accessorio”, esistono eccome. Anzitutto c’è il vincolo imposto dal criterio del rapporto diretto, per cui secondo la legge (92/2012) il lavoro occasionale accessorio implica necessariamente un rapporto diretto tra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di intermediari. E’ dunque esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come avviene ad esempio nel contratto di appalto di manodopera o di somministrazione. In altre parole il rapporto diretto può avvenire esclusivamente tra un committente e un lavoratore come ad esempio nel caso di un prestatore di lavoro accessorio in campo edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un cantiere privato.
In un cantiere minimamente strutturato con la presenza di un appaltatore e aziende in subappalto, il subappaltatore non può assolutamente fare ricorso al lavoro accessorio, perché la sua impresa sta eseguendo lavori per conto di un’impresa appaltante e quindi si configurerebbe la violazione del criterio del rapporto diretto.
Altra cosa è se il committente imprenditore, per alcuni lavori, decide di affidare direttamente a un prestatore determinate lavorazioni. Qui il limite da rispettare, sia per il prestatore sia per il committente, è quello economico. La legge infatti prevede che nell’arco dell’anno solare ogni prestatore possa percepire un massimo di 2000 euro in buoni lavoro da uno stesso committente. Allo stesso modo, per i committenti imprenditori non è possibile servirsi dei buoni lavoro per una cifra superiore ai 2000 euro annui.
In edilizia, dunque, se il rapporto di lavoro tra committente e prestatore di lavoro rispetta sia il criterio del rapporto diretto sia limite economico stabilito per il lavoro accessorio, allora si può fare.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio.

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