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Ecco come compilare il modello INAIL OT 24. Le imprese potranno presentare la domanda di riduzione del premio sino al 28 febbraio 2017

E’ on line il modello Ot 24 2017 con la relativa guida alla compilazione.
Si tratta di un documento molto utile alle imprese che potranno usufruire di una riduzione del premio assicurativo Inail, in relazione agli interventi migliorativi adottati nel corso del 2016.

La richiesta  di riduzione del premio Inail può essere presentata dalle imprese che hanno attuato nel corso del 2016 interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Tra le attività valutate si citano le attività di buona prassi e gli interventi sulla formazione dei lavoratori in materia di prevenzione, salute e sicurezza.

Si ricorda che la domanda  deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2017.

 

Per le imprese con meno di 10 dipendenti la riduzione del premio Inail è del 28% dell’intera quota prevista;

18% in meno per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50. Quota 10% di riduzione è prevista per le aziende con dipendenti tra  50 e 200 unità. Con oltre 200 dipendenti la riduzione del premio Inail è del 5%.

Chiedere il Rlst di Asle è facile, ecco come fare

Operativi sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e relative province, i Rlst di Asle sono a disposizione per tutte quelle imprese dove non è stato eletto o designato il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori aziendale (Rls).

Per ottenere l’assistenza di un Rlst di Asle bisogna collegarsi al sito www.asle-rlst.it, cliccare su “Modulistica” e fare il download dei degli appositi moduli di richiesta:

lettera di incarico Rlst di Asle
• lettera di incarico apertura cantiere
Occorre compilare entrambi i moduli con le informazioni richieste, riempiendo tutti i campi.

La lettera d’incarico Rlst di Asle è la richiesta da parte dell’azienda del servizio Rlst di Asle.

Va compilata su carta intestata dell’impresa scrivente e indirizzata tramite raccomandata alla sede dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, via Newton, 3 – 20148 Milano.

Per questa comunicazione si possono utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata

info@pec.asle.it e l’indirizzo e-mail info@asle.it, oppure il fax al numero 02.48707068.

È importante che sulla lettera d’incarico Rlst di Asle siano ben visibili le firme di tutti i lavoratori, i quali saranno così informati del fatto che il loro Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori sarà un Rlst di Asle, ovvero un Rls territoriale messo a disposizione dall’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La lettera d’incarico Rlst di Asle va conservata con la risposta su carta intestata che gli uffici Asle-Rlst inviano all’azienda, per documentare l’avvenuto inserimento nel data base di Asle-Rlst del nominativo aziendale. In questo modo

quando non si conosce ancora il nominativo del Rlst competente per territorio per un determinato cantiere, sul Pos, nell’apposito spazio dedicato al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, l’impresa potrà scrivere semplicemente “Asle-Rlst” ed, eventualmente, esibirà la lettera di incarico Rlst di Asle con la risposta ricevuta dagli uffici dell’Associazione per la Sicurezza dei Lavoratori dell’Edilizia di Milano, Lodi, Monza e Brianza all’atto dell’iscrizione.

La lettera di incarico apertura cantiere è la comunicazione a Asle-Rlst dell’apertura di un cantiere da parte dell’impresa. Va compilata per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede dell’Associazione al numero 02.48707068 oppure all’indirizzo e-mail info@asle.it. Fare la comunicazione di apertura cantiere è importante perché solo così si attiva la procedura operativa per far sì che il Rlst competente per territorio contatti l’impresa. Fissando l’appuntamento, nel giorno prestabilito il Rlst di Asle potrà, così, verificare la situazione sicurezza del cantiere stesso e visionare la documentazione relativa.

Attenzione, anche questa lettera va compilata su carta intestata dell’impresa richiedente e deve contenere l’indicazione precisa dell’indirizzo del nuovo cantiere e il nominativo con numero telefonico di un referente o di un responsabile dell’impresa per il cantiere in oggetto.

La comunicazione di apertura cantiere va fatta per ogni nuovo cantiere e trasmessa alla sede Asle-Rlst dieci giorni prima dell’apertura del cantiere, come previsto dall’art. 100 comma 4, del D.Lgs 81/08.

In questo modo il contatto da parte del Rlst di Asle per la definizione dell’appuntamento di prima visita sarà tempestivo e sicuro.

Rischi da lavori edili in spazio pubblico: interferenze e viabilità

La mancata gestione delle interferenze dei cantieri nel contesto urbano e viabilistico è fonte di incidenti e infortuni. La causa di tutto ciò sono le inadempienze che stanno all’origine del fenomeno. Ci preme qui richiamare, in ogni caso, gli aspetti principali da valutare in sede di elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) e di un Piano operativo di sicurezza (POS), soprattutto in considerazione del fatto che per lavori di recupero del costruito e di manutenzione straordinaria, le aree di cantiere risultano molto ridotte e spesso con elevate difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti di materiali. Ne deriva un alto grado di interferenza con la viabilità stradale e gli spazi adiacenti, in un contesto in cui si evidenziano gravi carenze nelle procedure di carico e scarico e nella cartellonistica segnaletica. La strada, infatti, spesso è anche l’area di cantiere. Il ricorso a macchine operatrici, muletti, autobetoniere, carrelli elevatori, che nella movimentazione dei carichi sostituiscono le gru, pone seri problemi nella gestione delle interferenze e nella prevenzione dei rischi infortuni. Tre i casi su cui occorre puntare l’attenzione: la movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature; gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni; i fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni.

Movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature

Quando la breve durata degli interventi edilizi o l’indisponibilità dell’area per l’alloggiamento di una gru o per deposito materiali non ci permettono di considerare adeguato il ricorso a tradizionali macchine operatrici di movimentazione dei carichi, è utile valutare attentamente le opportune alternative. Le attrezzature più utilizzate sono in gran parte costituite da auto scale, argani e paranchi, elettrici o manuali, e macchine come il carrello elevatore. Su argani e paranchi si veda l’Elmetto giallo n. 7 http://www.lelmettogiallo.it/riviste/numero-07/arganello-ecco-come-usarlo-in-sicurezza/, mentre qui preme evidenziare le possibili interferenze con le proprietà sottostanti al livello di installazione di queste attrezzature.

Dovuta è la comunicazione all’amministratore condominiale della tipologia di lavori che si andranno ad eseguire, è inoltre indispensabile informare direttamente i condomini interessati dallo spazio di carico e scarico dei materiali e stabilire degli orari per effettuare le operazioni. Infine occorre sorvegliare scrupolosamente la movimentazione dei carichi necessariamente a ridosso di finestre e balconi. Allo scopo è bene prevedere la presenza di un operaio a terra, in area transennata e segnalata, addetto a ricevere o a imbracare il carico. Indispensabile anche un addetto alla manovra dell’argano nella zona di lavoro.

Gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni

L’utilizzo su suolo pubblico del carrello elevatore o di macchine operatrici come autobetoniere e autopompe impone di considerare obbligatoriamente l’occupazione temporanea di una strada o la sua momentanea chiusura. Non esistono operazioni, anche temporaneamente brevi, che possono esser svolte in deroga. In relazione a ciò seguono tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana che garantiscono la tutela della viabilità veicolare e ciclopedonale.

In altre parole in questi casi per prevenire i rischi occorre eseguire alcune operazioni:

verificare gli spazi di manovra, i passi carrai e pedonali e la presenza di plessi scolastici o pubblici nelle vicinanze
valutare i livelli di rumorosità e degli scarichi inquinanti delle macchine operatrici in riferimento al luogo e all’esiguità degli spazi
attrezzare l’area con processi di abbattimento delle polveri
pulire sempre gli spazi utilizzati
utilizzare in modo adeguato e scrupoloso la cartellonistica segnaletica per indicare la presenza dei lavori in esecuzione e le situazioni di pericolo
attivare i dispositivi per l’illuminazione notturna, ed eventuali semafori
ricorrere, nelle vie a careggiata ridotta, ai movieri e a un coordinamento tra gli autisti dei mezzi pesanti e il preposto di cantiere
Fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni

Non di rado capita di constatare interferenze critiche tra un cantiere e gli edifici adiacenti, i condomini che attraversano aree cortilizie non protette o i pedoni che sui marciapiedi si vedono investiti di polveri e calcinacci. Per prevenire qualsiasi rischio occorre impedire ogni accesso ai luoghi di lavoro predisponendo appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni. Gli eventuali teli dei ponteggi, su strada o sugli androni di accesso, devono essere opportunamente risvoltati al primo livello, in quanto le tavole da ponteggio e i ripiani metallici non sono a tenuta. La segnaletica deve inequivocabilmente essere chiara, ripetuta in prossimità delle zone di lavoro, per impedire l’accesso ai non addetti. La movimentazione dei carichi con la gru non deve essere assolutamente eseguita transitando i carichi su altre proprietà, né sopra le coperture dei tetti, soprattutto se esse sono abitate in sottotetto. Occorre prevedere ed utilizzare le adeguate protezioni sulle linee di transito dei materiali. Qualora l’accesso di terzi all’area di cantiere sia previsto, esso va regolamentato e va attuata una preventiva informazione sulle attività in corso.

Vaucher lavoro in edilizia, meglio di no. Se si fa, ecco come e tutti i limiti da rispettare: pena, la maxisanzione

D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 introduce importanti novità riguardo l’utilizzo dei vaucher lavoro estendendoli a tutte le categorie garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati. In particolare, per lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori ai 7.000 euro (lordo e 9.333) in un anno. Rimane immutato il limite di 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente, imprenditore o professionista. E’ confermata la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del salario, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro all’anno.
Si specifica, però, che in edilizia nonostante l’estensione del buono lavoro a tutte le categorie, il vaucher non si può utilizzare per i rapporti di lavoro regolari tra imprenditori (appaltatori e/o sub appaltatori) e operai.
C’è però un’eccezione. Infatti, anche in edilizia il vaucher lavoro è ammesso solo ed esclusivamente se il rapporto di lavoro si verifica tra il committente, nella sua veste di committente imprenditore e non di appaltatore o sub appaltatore dell’opera in costruzione, e il prestatore di lavoro. Anche in questo caso è necessario rispettare due criteri fondamentali: quello del rapporto diretto, da committente a un prestatore, e quello del limite economico stabilito dalla legge per il lavoro accessorio. Ad esempio, se un committente imprenditore deve eseguire dei lavori di manutenzione presso il magazzino della sua azienda, può servirsi di un prestatore d’opera a lavoro accessorio e retribuirlo regolarmente con i vaucher, a patto che nell’arco dell’anno civile il rapporto occasionale per la retribuzione del prestatore non superi l’entità economica di 2.000 euro.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio. Dunque, stante i limiti imposti dalla legge utilizzare i vaucher lavoro in edilizia risulta difficile o quanto meno di rara attuazione.
Inoltre, con le novità introdotte dal D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 si specifica che il committente titolare di partita iva, imprenditore o professionista, è obbligato ad acquistare i vaucher lavoro che intende utilizzare attraverso procedure predefinite (o in via telematica sul sito Inps, o dal tabaccaio, o in banca), che rendono assolutamente tracciabile l’acquisto del buono lavoro. Il committente, poi, prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio deve effettuare la dichiarazione di inizio della prestazione che intende compensare con i buoni lavoro. Occorre dichiarare preventivamente all’Inps/Inail l’attivazione dei vaucher. La dichiarazione dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, e il luogo di svolgimento della prestazione. La mancata comunicazione all’Inps/Inail prevede l’applicazione della maxisanzione, da 1.500 a 12.000 euro per ogni lavoratore irregolare, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 183/2010 come indicato nella circolare Inps n. 157 del 7/12/2010.

Indicazioni per una valutazione delle verifiche strutturali di edifici

Dedicato alle microimprese, spesso oberate dagli adempimenti burocratici e di documentazione che interferiscono con il lavoro di organizzazione in cantiere fagocitando le risorse a disposizione.
Direttamente dall’osservazione e dall’esperienza degli Rlst di Asle sul territorio ecco alcuni accorgimenti da seguire per meglio tutelare la sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro, soprattutto quando si opera per le opere di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

Ecco come fare per agire in sicurezza
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare dei beni artistici e architettonici, comporta tutta una serie di valutazioni sui corpi di fabbrica da restaurare che sono necessariamente preliminari alla definizione delle metodiche di intervento. Contestualmente alla individuazione degli interventi di messa in sicurezza, si deve condurre una campagna diagnostica finalizzata all’ approfondimento delle informazioni strutturali desunte sulla base dei rilievi effettuati. Per quanto attiene alle metodologie di indagine da eseguire sugli edifici vanno selezionate alcune prove in grado di caratterizzare le tipologie degli elementi strutturali principali, le loro caratteristiche meccaniche e chimico fisiche, la presenza di discontinuità strutturali e/o di vuoti.

Rilevamento diagnostico strutturale
Al fine di individuare la tensione locale di compressione e le caratteristiche di resistenza a rottura e deformabilità delle murature nelle zone ritenute più significative si possono effettuare prove con martinetti piatti, singoli e doppi.
Con lo scopo invece di definire la tipologia della sezione muraria si può ricorrere a indagini endoscopiche, carotaggi o piccole brecce, eventualmente accoppiate a prove soniche, meno invasive ed in alternativa alle precedenti, visto che con la misura delle velocità di propagazione delle onde meccaniche è possibile indagare le caratteristiche delle murature evidenziando l’eventuale presenza dl cavità o lesioni interne.
In presenza di strutture in cemento armato con uno sclerometro manuale o elettronico si possono condurre indagini sui calcestruzzi finalizzate alla determinazione della resistenza a compressione del cls e della durezza superficiale del getto. Le indagini ultrasoniche dirette servono invece per evidenziare microfessure, bolle d’aria, discontinuità, danni provocati dal gelo, inclusione di corpi estranei mentre quelle pacometriche vengono condotte per la rilevazione dei ferri d’armatura e del loro diametro.

Relazione tecnica preliminare
A seguito di una valutazione sulle tipologie di prove da condurre sulle strutture esistenti per evidenziare le caratteristiche dei materiali, analizzati i risultati, andrà redatta una relazione tecnica che se da una parte definirà una puntuale descrizione dei lavori di consolidamento, restauro o risanamento conservativo, da eseguire, dall’altra fornirà le indicazioni specifiche per pianificare la sicurezza, opere provvisionali, ponteggi anche strutturali, procedure di rinforzo e sostituzione di elementi portanti con l’ausilio di attrezzature, demolizioni parziali controllate e tecniche di rimozione con puntellamenti d’opera. Risulta evidente che in fase esecutiva potrebbero riscontrarsi variabili significative in ragione di situazioni difficilmente prevedibili nella loro complessità che, a quel punto, andrebbero attentamente monitorate aggiornando di volta in volta anche le procedure di sicurezza.

La scelta del guardacorpo

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Voucher lavoro in edilizia, i limiti ci sono

Lavoro accessorio in edilizia? I dati forniti dagli Rlst di Asle attraverso la normale attività di monitoraggio dei cantieri evidenziano la tendenza all’uso dei buoni lavoro per pagare la manodopera. Ma in edilizia i limiti alla pratica di pagare gli operai con i voucher, inquadrando il loro operato nella categoria “lavoro accessorio”, esistono eccome. Anzitutto c’è il vincolo imposto dal criterio del rapporto diretto, per cui secondo la legge (92/2012) il lavoro occasionale accessorio implica necessariamente un rapporto diretto tra committente utilizzatore e prestatore di lavoro, senza il tramite di intermediari. E’ dunque esclusa la possibilità di intermediazione nel reclutamento e nella retribuzione di lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come avviene ad esempio nel contratto di appalto di manodopera o di somministrazione. In altre parole il rapporto diretto può avvenire esclusivamente tra un committente e un lavoratore come ad esempio nel caso di un prestatore di lavoro accessorio in campo edile per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di un cantiere privato.
In un cantiere minimamente strutturato con la presenza di un appaltatore e aziende in subappalto, il subappaltatore non può assolutamente fare ricorso al lavoro accessorio, perché la sua impresa sta eseguendo lavori per conto di un’impresa appaltante e quindi si configurerebbe la violazione del criterio del rapporto diretto.
Altra cosa è se il committente imprenditore, per alcuni lavori, decide di affidare direttamente a un prestatore determinate lavorazioni. Qui il limite da rispettare, sia per il prestatore sia per il committente, è quello economico. La legge infatti prevede che nell’arco dell’anno solare ogni prestatore possa percepire un massimo di 2000 euro in buoni lavoro da uno stesso committente. Allo stesso modo, per i committenti imprenditori non è possibile servirsi dei buoni lavoro per una cifra superiore ai 2000 euro annui.
In edilizia, dunque, se il rapporto di lavoro tra committente e prestatore di lavoro rispetta sia il criterio del rapporto diretto sia limite economico stabilito per il lavoro accessorio, allora si può fare.
In tutti gli altri casi ci si espone al rischio sanzionatorio.

NOVITA’ NORMATIVA PER GLI APPALTI

Circolare ministeriale 5/2011
Pubblichiamo il documento del Ministero del Lavoro firmato del Ministro Maurizio Sacconi in data 11 febbraio 2011. Sarà certamente utile agli operatori del settore edile. La circolare, infatti, fa una ricognizione delle principali problematiche in materia di appalti con riferimenti alla normativa vigente in merito alla sicurezza. Per consultare il testo è possibile scaricare il file direttamente da questo sito.

INCONTRO. La sicurezza e la salute negli appalti e con le imprese esterne

Sabato 20 giugno a partire dalle 9.45 presso la sede ESEM di via I.Newton, 3 si terrà l’incontro dal titolo “La sicurezza e la salute e negli appalti e con le imprese esterne: rapporti e responsabilità”.

Il momento di riflessione è organizzato dall’Associaizone Lavoro e prevenzione. Affronteranno il tema esperti della sicurezza, consulenti e  Rls con specifici interventi sulla normativa vigente di riferimento. Si analizzeranno i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel sistema sicurezza, per approfondire le procedure di compilazione di Duvri, Psc e Pos e capire come fare a trasformare un documento formale in uno strumento operativo. Indirizzando una mail a info@lavoroeprevenzione.it è possibile iscriversi alla mailng list dell’Associaizone Lavoro e prevenzione e far pervenire domande o contributi all’incontro, anche per coloro che non potessero partecipare di persona. I temi trattati saranno consultabili on line a partire dalla fine di giugno sul sito www.lavoroeprevenzione.it. Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un apposito attestato di partecipazione.

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