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Cantieri stradali. Ecco le novità sulla formazione di lavoratori e preposti nelle attività di posa in sicurezza della segnaletica stradale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2019 il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La nuova norma abroga il precedente Decreto Ministeriale del 4 marzo 2013 ed  entrerà in vigore dal 15 marzo 2019.
Di seguito, in sintesi, le novità che riguardano la formazione dei lavoratori.

Destinatari dei corsi

Sono lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare

Contenuti del percorso formativo

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada (a doppia o a singola careggiata) , è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del cantiere, rimozione del cantiere, revisione e integrazione della segnaletica, manovre di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza.

Due percorsi di formazione previsti: lavoratori e preposti

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora
  • b) modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • d) modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • e) prova di verifica finale (prova pratica). Modulo A

Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

  • a) modulo giuridico – normativo della durata di 3 ore
  • b) modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico)
  • d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza
  • e) prova di verifica finale (prova pratica).

Aggiornamento

L’aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni dell’Allegato II, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, ovvero – fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino – nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per saperne di più clicca qui

Roma 5 dicembre 2018. Convegno Aifos. Obiettivo sicurezza: la collaborazione tra Rls, Rspp e Medico competente

I risultati della ricerca dell’Associazione AiFOS del 2018 sulla collaborazione tra Rls, Rspp  e Medici competenti, principali soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale, pubblicati nel Rapporto AiFOS 2018 su “Quaderni della sicurezza” n. 4 del 2018, saranno analizzati in un convegno a Roma che si terrà il 5 dicembre 2018. Il convegno è gratuito ad iscrizione obbligatoria.
È evidente che nel contesto dinamico ed estremamente variegato del mondo del lavoro attuale sia sempre più importante che i vari attori della salute e sicurezza sul lavoro collaborino attivamente ed efficacemente all’obiettivo di ridurre infortuni e malattie professionali. Tuttavia benché il modello prevenzionale collaborativo sia presente nella normativa nazionale, con riferimento ad esempio al D.Lgs. 81/2008, molte esperienze e ricerche hanno mostrato in questi anni come nei luoghi di lavoro spesso non ci sia una sufficiente collaborazione tra operatori come gli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione), gli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e i medici competenti.

Qual è la relazione nelle aziende tra RSPP, RLS e medico competente?  E quali sono le difficoltà più riscontrate?

Proprio per rispondere a queste domande e rendere più efficace la collaborazione tra gli operatori, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro(AiFOS) ha condotto una ricerca nel 2018 attraverso tre diversi questionari in cui i vari operatori hanno potuto indicare, tra le altre cose, in quali attività vengono consultati in merito all’organizzazione della formazione e alla valutazione dei rischi, quali sono le modalità di svolgimento della riunione periodica e come sono le relazioni professionali con gli altri attori.
Nell’indagine realizzata dall’Associazione AiFOS, che si è soffermata in particolare sulle risposte di Rls e Rspp, emerge una forte distanza dei giudizi di Rls e di Rspp che, se da un lato possono essere connesse alla tipologia dei diversi compiti da svolgere, riguardano spesso anche temi di carattere generale o trasversale.
Probabilmente in molte risposte ogni operatore si sente chiamato a “difendere” il proprio ruolo e non può sfuggire che se un RSPP è designato o nominato dal datore di lavoro e a questi risponde, un Rls ha come principale riferimento i propri compagni di lavoro.
E forse è proprio in queste differenze di contesto che è racchiusa la insufficiente collaborazione tra le parti.

Fonte AiFOS. Per informazioni e iscrizioni clicca qui

 

 

La riunione periodica è importante per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Ecco come fare per arrivare preparati

Se ne è parlato il 29 giugno 2016 al seminario dedicato, tenutosi a Milano presso il Centro per la cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita. Molto interessante l’intervento dal titolo La cassetta degli attrezzi del Rls: la riunione periodica di Tiziana Vai, Responsabile dell’Unità Operativa Territoriale Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 3 di ATS-Città Metropolitana. La relazione della dottoressa Vai ha messo a fuoco i punti salienti dell’evento riunione periodica, sottolineando per i Rls – Rlst gli aspetti da non trascurare e le azioni da fare, per arrivare preparati all’appuntamento annuale con la riunione periodica, considerata momento centrale nella gestione della prevenzione aziendale. La riunione periodica, infatti, per le aziende con più di 15 dipendenti è prevista dalla legge, all’art. 35 del D.Lgs 81/08, e ha funzioni consuntive e di programmazione sulla gestione dei rischi e sulle azioni di miglioramento. Durante la riunione, con la relazione sulla sorveglianza sanitaria prodotta dal medico competente si può monitorare l’andamento della Sorveglianza sanitaria, verificando il mantenimento del benessere degli addetti, inoltre si possono valutare e misurare gli accadimenti infortunistici e di malattia professionale rilevati durante l’anno e si può programmare la formazione dei lavoratori in ordine a prevenzione, salute e sicurezza. La riunione annuale è anche il momento per valutare l’insorgenza di nuovi rischi legati a nuove attività e programmare accertamenti sanitari su richiesta.

Ciò che importa per il Rls – Rlst è arrivare alla riunione periodica ben preparati, essere certi che ci siano tutti i soggetti aziendali previsti, assicurandosi di avere abbastanza tempo per discutere e confrontarsi.

E’ utile, nell’arco dell’anno, organizzare i sopralluoghi per verificare gli ambienti di lavoro, a partire da quelli meno conosciuti. Lo scopo è quello di raccogliere le osservazioni dei lavoratori, le esigenze, gli obiettivi prioritari, anche organizzando incontri informali coi lavoratori, assemblee dove si discutono problemi e sottoporre ai lavoratori appositi questionari per rilevare i loro disagi. Successivamente è utile al lavoro del Rls – Rlst predisporre un piano d’azione dove inquadrare i dubbi da approfondire e i chiarimenti da richiedere per definire una proposta con obiettivi chiari e prioritari.

Sono queste solo alcune indicazioni che possono tornare utili a chi, nello svolgimento del ruolo di Rls – Rlst, si trova a volte isolato o in difficoltà.

Per approfondire invitiamo a leggere per intero la relazione di Tiziana Vai La cassetta degli attrezzi del Rls. ruolo-rls-e-periodica-tiziana-vai-29-giugno-2016


Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia: il Rlst di Asle

In cantiere il Rlst di Asle parla con i lavoratori, il Responsabile del Servizio di Protezione e Sicurezza (Rspp), il coordinatore e il datore di lavoro. Con il medico competente il confronto avviene soprattutto durante la riunione periodica dove il Rlst può proporre suggerimenti utili a migliorare la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria sui lavoratori.

Oltre alla visita dei luoghi di lavoro dell’azienda, i cantieri e la sede d’impresa, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’edilizia territoriale visiona i documenti aziendali quali il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), il Piano operativo di sicurezza (Pos) e il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc). Verificare Dvr, Pos e Psc è utile per accertarsi che siano state attuate operativamente tutte le scelte previste dai documenti al fine di ridurre o eliminare i rischi presenti nel luogo di lavoro. C’è poi la verifica degli attestati di formazione del personale: operai, manodopera specializzata come i ponteggisti. Lo scopo è quello di verificare che ogni lavoratore, nell’ambito della propria mansione sia stato adeguatamente formato e aggiornato sui rischi relativi alla salute e alla sicurezza del luogo di lavoro, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Per legge la presenza del Rlst nell’azienda è obbligatoria, quando i lavoratori non hanno eletto un Rls individuato tra i lavoratori dell’azienda stessa (art. 48 del D.Lgs 81/08). In ogni caso la visita del Rlst sui luoghi di lavoro deve essere precedentemente concordata con i responsabili.

Quando il Rls è stato eletto o designato tra i lavoratori dell’azienda l’impresa può anche non accettare di fare entrare il Rlst in cantiere, tuttavia è possibile da parte del datore di lavoro non perdere l’opportunità di confrontarsi con il Rlst di Asle che ha una formazione ben più approfondita del Rls aziendale. La legge, infatti, prevede che la formazione base per Rlst corrisponda a 120 ore, contro le 32 del Rls.

La figura del Rlst di Asle, dunque, può fornire indicazioni interessanti al Rls aziendale su come affrontare la valutazione dei diversi rischi presenti in cantiere e dare utili informazioni sulla prevenzione. Inoltre, nei confronti del datore di lavoro il Rlst può suggerire spunti di approfondimento sull’aggiornamento della normativa relativi a prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il Rlst di Asle propone anche campagne di informazione su problematiche connesse alla salute dei lavoratori e ai rischi per la sicurezza come la Campagna Etiledil sui rischi da assunzione di bevande alcoliche e quella sulla movimentazione manuale dei carichi.

Rischi da lavori edili in spazio pubblico: interferenze e viabilità

La mancata gestione delle interferenze dei cantieri nel contesto urbano e viabilistico è fonte di incidenti e infortuni. La causa di tutto ciò sono le inadempienze che stanno all’origine del fenomeno. Ci preme qui richiamare, in ogni caso, gli aspetti principali da valutare in sede di elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (Psc) e di un Piano operativo di sicurezza (POS), soprattutto in considerazione del fatto che per lavori di recupero del costruito e di manutenzione straordinaria, le aree di cantiere risultano molto ridotte e spesso con elevate difficoltà nella gestione degli approvvigionamenti di materiali. Ne deriva un alto grado di interferenza con la viabilità stradale e gli spazi adiacenti, in un contesto in cui si evidenziano gravi carenze nelle procedure di carico e scarico e nella cartellonistica segnaletica. La strada, infatti, spesso è anche l’area di cantiere. Il ricorso a macchine operatrici, muletti, autobetoniere, carrelli elevatori, che nella movimentazione dei carichi sostituiscono le gru, pone seri problemi nella gestione delle interferenze e nella prevenzione dei rischi infortuni. Tre i casi su cui occorre puntare l’attenzione: la movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature; gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni; i fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni.

Movimentazione dei carichi con macchine e attrezzature

Quando la breve durata degli interventi edilizi o l’indisponibilità dell’area per l’alloggiamento di una gru o per deposito materiali non ci permettono di considerare adeguato il ricorso a tradizionali macchine operatrici di movimentazione dei carichi, è utile valutare attentamente le opportune alternative. Le attrezzature più utilizzate sono in gran parte costituite da auto scale, argani e paranchi, elettrici o manuali, e macchine come il carrello elevatore. Su argani e paranchi si veda l’Elmetto giallo n. 7 http://www.lelmettogiallo.it/riviste/numero-07/arganello-ecco-come-usarlo-in-sicurezza/, mentre qui preme evidenziare le possibili interferenze con le proprietà sottostanti al livello di installazione di queste attrezzature.

Dovuta è la comunicazione all’amministratore condominiale della tipologia di lavori che si andranno ad eseguire, è inoltre indispensabile informare direttamente i condomini interessati dallo spazio di carico e scarico dei materiali e stabilire degli orari per effettuare le operazioni. Infine occorre sorvegliare scrupolosamente la movimentazione dei carichi necessariamente a ridosso di finestre e balconi. Allo scopo è bene prevedere la presenza di un operaio a terra, in area transennata e segnalata, addetto a ricevere o a imbracare il carico. Indispensabile anche un addetto alla manovra dell’argano nella zona di lavoro.

Gli spazi di manovra e la necessità delle segnalazioni

L’utilizzo su suolo pubblico del carrello elevatore o di macchine operatrici come autobetoniere e autopompe impone di considerare obbligatoriamente l’occupazione temporanea di una strada o la sua momentanea chiusura. Non esistono operazioni, anche temporaneamente brevi, che possono esser svolte in deroga. In relazione a ciò seguono tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana che garantiscono la tutela della viabilità veicolare e ciclopedonale.

In altre parole in questi casi per prevenire i rischi occorre eseguire alcune operazioni:

verificare gli spazi di manovra, i passi carrai e pedonali e la presenza di plessi scolastici o pubblici nelle vicinanze
valutare i livelli di rumorosità e degli scarichi inquinanti delle macchine operatrici in riferimento al luogo e all’esiguità degli spazi
attrezzare l’area con processi di abbattimento delle polveri
pulire sempre gli spazi utilizzati
utilizzare in modo adeguato e scrupoloso la cartellonistica segnaletica per indicare la presenza dei lavori in esecuzione e le situazioni di pericolo
attivare i dispositivi per l’illuminazione notturna, ed eventuali semafori
ricorrere, nelle vie a careggiata ridotta, ai movieri e a un coordinamento tra gli autisti dei mezzi pesanti e il preposto di cantiere
Fabbricati adiacenti, cortili, condomini e pedoni

Non di rado capita di constatare interferenze critiche tra un cantiere e gli edifici adiacenti, i condomini che attraversano aree cortilizie non protette o i pedoni che sui marciapiedi si vedono investiti di polveri e calcinacci. Per prevenire qualsiasi rischio occorre impedire ogni accesso ai luoghi di lavoro predisponendo appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni. Gli eventuali teli dei ponteggi, su strada o sugli androni di accesso, devono essere opportunamente risvoltati al primo livello, in quanto le tavole da ponteggio e i ripiani metallici non sono a tenuta. La segnaletica deve inequivocabilmente essere chiara, ripetuta in prossimità delle zone di lavoro, per impedire l’accesso ai non addetti. La movimentazione dei carichi con la gru non deve essere assolutamente eseguita transitando i carichi su altre proprietà, né sopra le coperture dei tetti, soprattutto se esse sono abitate in sottotetto. Occorre prevedere ed utilizzare le adeguate protezioni sulle linee di transito dei materiali. Qualora l’accesso di terzi all’area di cantiere sia previsto, esso va regolamentato e va attuata una preventiva informazione sulle attività in corso.

Indicazioni per una valutazione delle verifiche strutturali di edifici

Dedicato alle microimprese, spesso oberate dagli adempimenti burocratici e di documentazione che interferiscono con il lavoro di organizzazione in cantiere fagocitando le risorse a disposizione.
Direttamente dall’osservazione e dall’esperienza degli Rlst di Asle sul territorio ecco alcuni accorgimenti da seguire per meglio tutelare la sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro, soprattutto quando si opera per le opere di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

Ecco come fare per agire in sicurezza
Il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare dei beni artistici e architettonici, comporta tutta una serie di valutazioni sui corpi di fabbrica da restaurare che sono necessariamente preliminari alla definizione delle metodiche di intervento. Contestualmente alla individuazione degli interventi di messa in sicurezza, si deve condurre una campagna diagnostica finalizzata all’ approfondimento delle informazioni strutturali desunte sulla base dei rilievi effettuati. Per quanto attiene alle metodologie di indagine da eseguire sugli edifici vanno selezionate alcune prove in grado di caratterizzare le tipologie degli elementi strutturali principali, le loro caratteristiche meccaniche e chimico fisiche, la presenza di discontinuità strutturali e/o di vuoti.

Rilevamento diagnostico strutturale
Al fine di individuare la tensione locale di compressione e le caratteristiche di resistenza a rottura e deformabilità delle murature nelle zone ritenute più significative si possono effettuare prove con martinetti piatti, singoli e doppi.
Con lo scopo invece di definire la tipologia della sezione muraria si può ricorrere a indagini endoscopiche, carotaggi o piccole brecce, eventualmente accoppiate a prove soniche, meno invasive ed in alternativa alle precedenti, visto che con la misura delle velocità di propagazione delle onde meccaniche è possibile indagare le caratteristiche delle murature evidenziando l’eventuale presenza dl cavità o lesioni interne.
In presenza di strutture in cemento armato con uno sclerometro manuale o elettronico si possono condurre indagini sui calcestruzzi finalizzate alla determinazione della resistenza a compressione del cls e della durezza superficiale del getto. Le indagini ultrasoniche dirette servono invece per evidenziare microfessure, bolle d’aria, discontinuità, danni provocati dal gelo, inclusione di corpi estranei mentre quelle pacometriche vengono condotte per la rilevazione dei ferri d’armatura e del loro diametro.

Relazione tecnica preliminare
A seguito di una valutazione sulle tipologie di prove da condurre sulle strutture esistenti per evidenziare le caratteristiche dei materiali, analizzati i risultati, andrà redatta una relazione tecnica che se da una parte definirà una puntuale descrizione dei lavori di consolidamento, restauro o risanamento conservativo, da eseguire, dall’altra fornirà le indicazioni specifiche per pianificare la sicurezza, opere provvisionali, ponteggi anche strutturali, procedure di rinforzo e sostituzione di elementi portanti con l’ausilio di attrezzature, demolizioni parziali controllate e tecniche di rimozione con puntellamenti d’opera. Risulta evidente che in fase esecutiva potrebbero riscontrarsi variabili significative in ragione di situazioni difficilmente prevedibili nella loro complessità che, a quel punto, andrebbero attentamente monitorate aggiornando di volta in volta anche le procedure di sicurezza.

Dispositivi di protezione collettiva, per un uso sicuro dei parapetti provvisori

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Dispositivi di protezione: parapetti provvisori in sicurezza

Ecco le indicazioni del costruttore per il montaggio in sicurezza del guardacorpo.
L’attrezzatura deve essere montata seguendo scrupolosamente le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni fornito dal costruttore. Occorre che il libretto sia presente in cantiere e venga pedissequamente seguito nella fase di montaggio del guardacorpo. In particolare va verificato se nelle istruzioni siano previsti i limiti all’uso dell’attrezzatura.
I contenuti del manuale oltre ad essere allegati al Pos, dovranno essere oggetto dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto al montaggio. Infine, in accordo con le istruzioni del fabbricante, i guardacorpo saranno oggetto di ispezione in particolari momenti quali: prima del montaggio e dopo lo smontaggio; durante l’uso; periodicamente. Si tratta di azioni che consentono di attivare la manutenzione necessaria sull’attrezzatura per prevenire il rischio. In tutti i casi in cui il parapetto abbia subito arresto di caduta, deve essere immediatamente ritirato dal servizio e sottoposto al controllo.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

Sicurezza del guardacorpo: anzitutto verifica il supporto

La verifica del supporto è importante per la sicurezza del guardacorpo. La scelta del parapetto provvisorio più adatto ad un determinato utilizzo non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche di resistenza della struttura di ancoraggio: questa deve essere in grado di resistere alle forze in gioco che vengono trasmesse dal parapetto stesso da parte del lavoratore in azione sul parapetto. Le Linee Guida Ispsel fanno riferimento ai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio relativamente a elementi in calcestruzzo prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname, escludendo altri materiali quali strutture in muratura o laterocemento. Esistono però alcuni produttori di montanti a piastra fissa tassellata al supporto che consentono l’utilizzo su solai in laterocemento. Se è giusto ritenere idonea una struttura in calcestruzzo armato in buone condizioni di conservazione, sorgono alcune perplessità quando si tratta di strutture in muratura o laterocemento, soprattutto se gli edifici sono vecchi. Complessa è anche la valutazione delle strutture in legno, soggette a deformabilità e con resistenze meccaniche dovute a temperatura, umidità, specie del legname, inclinazione e fibratura.
Per garantire la sicurezza si rende necessaria la verifica della struttura di ancoraggio in tutti i casi dubbi ovvero nei casi non contemplati nel libretto di istruzioni fornito dal produttore.
Le modalità e i risultati di tale verifica costituiranno dichiarazione dello stato di conservazione e della resistenza del supporto di ancoraggio da riportare nei piani di sicurezza; in alternativa si rende necessaria una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attraverso il calcolo, attesti che la struttura di ancoraggio consente al guardacorpo una adeguata protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

La scelta del guardacorpo è importante, ecco alcuni consigli per non sbagliare

Le tipologie di montanti guardacorpo si contraddistinguono per il profilo e per il tipo di ancoraggio all’edificio. I guardacorpo, infatti, possono essere ancorati ai bordi delle solette, alle falde di copertura o alle pareti, piuttosto che ad altri elementi dell’edifico.
Se da un lato questo tipo di parapetti provvisori prefabbricati si distingue per praticità e versatilità d’impiego, dall’altro il suo utilizzo per una buona fruizione in sicurezza richiede un’accurata scelta del modello in relazione alle condizioni di stabilità e resistenza della struttura alla quale il parapetto deve essere ancorato. Non esiste infatti un modello universale che va bene per ogni situazione, ma occorre saper scegliere in funzione della sicurezza e protezione per evitare il rischio di caduta dall’alto. In questo senso si raccomanda professionalità ed esperienza alla persona che deve effettuare la scelta e l’installazione dell’attrezzatura.
Per effettuare la giusta scelta un aiuto possono darlo le Linee Guida ISPSEL “Linee guida per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi, parapetti provvisori, reti di protezione sistemi combinati” del 2006. Nel caso di fissaggio a strutture esistenti, queste saranno elementi monolitici orizzontali o inclinati, oppure elementi piani orizzontali o inclinati.
Il sistema di fissaggio dipenderà dai materiali che costituiscono la struttura di ancoraggio: elementi in cls prefabbricati o gettati in opera, elementi in acciaio o in legname. In particolare nella classificazione secondo i materiali costituenti la struttura di ancoraggio, questi vengono distinti in elementi in calcestruzzo armato che devono essere agganciati con ganascia, con piastra a perdere di tipo verticale o inclinata, universale a vite. Ci sono poi gli elementi strutturali in legno per i quali va utilizzato un tipo diverso di fissaggio: laterale o frontale.
FONTE: Documento predisposto da Gruppo Interregionale Edilizia e licenziato dal Comitato Interregionale nella seduta del 29 novembre 2011

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